Sentenza del 10/12/2018 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Prestazione servizi - Contratto - Onerosità - Onere prova - Antieconomicità - Sindacabilità ufficio- Altre circostanze fattuali - Ripresa tassazione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il recupero a tassazione relativo all’anno 2014 di 40.000 euro dedotti come costi per un contratto di prestazione di servizi stipulato con una società in nome collettivo, operante come bar negli stessi locali e partecipata dal contribuente, dalla moglie e dal figlio. Sosteneva che il contratto fosse effettivo, munito di data certa e finalizzato alla vendita dei prodotti della tabaccheria durante le proprie assenze, e che il compenso fosse legittimamente collegato ai ricavi conseguiti. Contestava inoltre il potere dell’Amministrazione di sindacare scelte imprenditoriali discrezionali. L’Ufficio riteneva invece il servizio generico, il compenso eccessivo e il costo privo dei requisiti di inerenza, certezza e congruità.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello e confermato la ripresa a tassazione. Ha ritenuto che l’Ufficio potesse verificare la funzionalità economica del costo rispetto all’attività d’impresa e che spettasse al contribuente dimostrare, con documentazione adeguata, l’effettività, l’importo e la concreta ragione economica della spesa. Sebbene l’antieconomicità, da sola, non sia sufficiente a disconoscere un costo, nel caso concreto essa era supportata dalla genericità della prestazione, dall’eccessività del compenso, dai rapporti familiari tra le parti e dall’assenza di un’effettiva utilità del servizio, elementi ritenuti indicativi di una pianificazione fiscale. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Norme sulle imposte dirette in materia di inerenza, certezza, determinabilità e competenza dei costi
Un costo è deducibile solo se riferibile all’attività d’impresa e adeguatamente provato quanto a esistenza, ammontare, determinabilità e competenza. La mera contabilizzazione o la presenza di una fattura non sono sufficienti.
Norme sulla detrazione IVA relative alla strumentalità dei beni e servizi
Ai fini IVA, il bene o servizio deve risultare concretamente strumentale all’attività d’impresa sulla base di elementi oggettivi.
Decreto Ministeriale n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i parametri forensi.
Decreto Ministeriale n. 37 del 2018
Richiamato insieme al DM n. 55 del 2014 per determinare le spese processuali.
Cassazione, ordinanza n. 450 del 2018
L’antieconomicità della scelta imprenditoriale non può, isolatamente, giustificare il disconoscimento del costo; può però assumere rilievo quando sia accompagnata da ulteriori circostanze oggettive e soggettive che mettano in dubbio l’inerenza o la genuinità dell’operazione.
Cassazione, sentenze nn. 4570/2001, 16198/2001, 10802/2002, 11240/2002, 6650/2006, 18710/2005, 1709/2007, 16826/2007, 11078/2008, 26851/2009, 4502/2009, 18930/2011, 23551/2012, 3340/2013, 7701/2013, 23731/2013, 21814/2014 e 1544/2017
Richiamate come espressione dell’orientamento secondo cui il contribuente deve provare l’inerenza e la concreta giustificazione dei costi dedotti, anche mediante documentazione idonea a dimostrarne natura, importo e utilità aziendale.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all’imprenditore nelle scelte gestionali né contestare un costo soltanto perché antieconomico; può però verificarne la concreta funzionalità rispetto all’attività d’impresa.
- Quando l’Ufficio solleva contestazioni specifiche, il contribuente deve dimostrare con contratto, documentazione operativa, prestazioni concretamente svolte, criteri di determinazione del compenso e prove dei risultati ottenuti che il costo sia inerente, certo e congruo.
- La fattura o la contabilizzazione del costo non provano da sole l’effettività sostanziale e l’utilità della prestazione.
- L’antieconomicità diventa significativa se accompagnata da ulteriori indizi, come compensi sproporzionati, prestazioni generiche, assenza di reale utilità, rapporti familiari o societari tra le parti e possibile trasferimento di utili o pianificazione fiscale.
- Nei rapporti tra soggetti collegati o familiari è opportuno conservare una documentazione particolarmente dettagliata e dimostrare che condizioni e compensi siano coerenti con valori di mercato e con esigenze aziendali effettive.
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