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Ordinanza

Ordinanza n. 1756/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede di cognizione sommaria, apprezzabili elementi di fondatezza dell’appello, alla luce della recente giurisprudenza della stessa Sezione formatasi su una fattispecie analoga e richiamata nell’ordinanza. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha dedotto, senza contestazione, di avere reperito nelle more del giudizio, dal 9 febbraio 2026, una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato come colf-collaboratrice domestica, con orario di 54 ore settimanali e retribuzione conforme al CCNL del settore. Il Collegio ha inoltre considerato che non risultavano elementi di pericolosità sociale a suo carico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il fumus boni iuris è stato ravvisato negli apprezzabili elementi di fondatezza desunti dalla giurisprudenza recente della Sezione, mentre il periculum in mora è stato riconosciuto nella gravità e irreparabilità dei pregiudizi derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato, anche considerando l’assenza di elementi di pericolosità sociale e la nuova concreta opportunità lavorativa della ricorrente. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può riformare il rigetto della domanda cautelare quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, emergano apprezzabili elementi di fondatezza alla luce della giurisprudenza della Sezione su fattispecie analoghe.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nella gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, valutando anche l’assenza di elementi di pericolosità sociale e la concreta incidenza del provvedimento sulla possibilità dello straniero di instaurare o mantenere un rapporto di lavoro.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare comporta la riforma dell’ordinanza del TAR e l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in primo grado; il giudice d’appello può contestualmente ordinare la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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