Sentenza del 02/08/2017 n. 19194 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento induttivo - Carattere vincolato dell'avviso di accertamento rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato induttivamente il reddito d'impresa relativo al 1998, ritenendo globalmente inattendibili le scritture contabili per la presenza di numerose e poco chiare operazioni finanziarie infragruppo. Sono stati contestati, tra l'altro, l'utilizzo del metodo induttivo nonostante il precedente processo verbale di constatazione non ne avesse indicato i presupposti, l'asserita assenza dei requisiti previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, la determinazione presuntiva del reddito, il disconoscimento di alcune detrazioni IVA e la legittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso che l'avviso di accertamento sia vincolato al contenuto del processo verbale di constatazione: l'accertamento induttivo è valido se sussistono concretamente i presupposti di legge, indipendentemente dal fatto che siano stati rilevati nel verbale. Ha inoltre ritenuto corretta, e non adeguatamente censurabile in cassazione, la valutazione di merito sull'inattendibilità complessiva della contabilità e ha confermato che spettava all'erario provare tale inattendibilità. Tuttavia, ha accolto il settimo motivo perché la Commissione Tributaria Regionale non aveva esaminato le contestazioni della società sui coefficienti utilizzati per determinare presuntivamente il reddito, e il dodicesimo motivo perché non si era pronunciata sulla legittimità delle sanzioni. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono stati rigettati; l'ottavo e il tredicesimo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
"inattendibilità complessiva delle scritture contabili"
L'accertamento induttivo può essere utilizzato quando omissioni, falsità, inesattezze o irregolarità contabili siano così gravi, numerose e ripetute da rendere complessivamente inattendibile la contabilità. La sussistenza di tale presupposto è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, salvo vizi motivazionali.
Codice civile, art. 2423
Il principio di chiarezza del bilancio può assumere rilievo nella valutazione dell'affidabilità delle scritture contabili, soprattutto quando le poste e le operazioni risultino difficilmente riferibili o comprensibili.
Codice civile, art. 2697
L'amministrazione finanziaria deve provare i presupposti dell'accertamento induttivo, compresa l'inattendibilità globale della contabilità. Una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve fornire spiegazioni e documentazione sulle movimentazioni ritenute oscure.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10 e 12, comma 7
Le garanzie di collaborazione, buona fede e partecipazione del contribuente non impongono che l'avviso di accertamento riproduca necessariamente i rilievi o il metodo indicati nel processo verbale di constatazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e contestazioni ritualmente riproposte. L'omessa decisione sulle contestazioni relative ai criteri di quantificazione del reddito o alle sanzioni costituisce vizio processuale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, così da consentire al contribuente di comprendere i criteri e gli elementi utilizzati per la determinazione del maggior reddito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 56
Le controversie sull'inerenza e sulla detraibilità dell'IVA implicano normalmente valutazioni di fatto, riservate ai giudici di merito e non riesaminabili in cassazione se adeguatamente motivate.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013
"chiaramente infondata" la tesi del carattere "vincolato" dell'avviso di accertamento rispetto al verbale di constatazione
L'avviso di accertamento non è vincolato alle conclusioni del processo verbale di constatazione. L'amministrazione può adottare una diversa qualificazione giuridica o un diverso metodo di accertamento, purché ne sussistano i presupposti normativi e l'atto sia adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione è un atto istruttorio e non limita necessariamente il contenuto o il metodo dell'avviso di accertamento successivo.
- La legittimità dell'accertamento induttivo dipende dall'effettiva presenza dei presupposti previsti dalla legge, non dal fatto che tali presupposti siano stati già indicati nel verbale.
- L'amministrazione deve dimostrare concretamente la grave e complessiva inattendibilità della contabilità; non è sufficiente rilevare una singola irregolarità isolata.
- Quando la contabilità è giudicata inattendibile, il contribuente deve fornire giustificazioni documentate sulle operazioni e sulle poste contabili contestate.
- Anche se il metodo induttivo è ritenuto legittimo, il giudice deve esaminare separatamente la correttezza dei coefficienti, delle presunzioni e dei criteri utilizzati per quantificare il reddito.
- Il giudice deve pronunciarsi espressamente anche sulle sanzioni e su ogni autonoma contestazione ritualmente proposta; l'omissione comporta la cassazione della decisione con rinvio.
- In cassazione non si può normalmente ottenere una nuova valutazione dei fatti, come l'inerenza dei costi o l'attendibilità della contabilità, salvo mancanza o radicale insufficienza della motivazione.
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