Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9932/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - della determina della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, oltre atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, ivi comprese le delibere adottate dalle ASL della Regione Umbria e dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni aventi ad oggetto la ricognizione del fatturato per i dispositivi medici 2015 – 2018; - nonché per l’annullamento dei seguenti atti presupposti: a) DM Salute del 6/7/2022 (GURI del 15/9/2022, n. 216) sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo cui la quota di ripiano, a livello regionale, è da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; b) DM Salute 6/10/2022 (GURI 26/10/2022, n. 251) recente le cd. Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202304747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina regionale di riparto a carico delle imprese fornitrici degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria relativa all'attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali, e gli ulteriori atti presupposti, comprese le ricognizioni del fatturato. Prima dell'udienza, il difensore ha documentato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti relativi al ripiano della spesa per dispositivi medici. Ha rilevato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione immediata e irreversibile e, conseguentemente, la perdita della capacità di stare in giudizio. Ai sensi dell'art. 110 c.p.c. può verificarsi la successione dei soci; il processo deve pertanto essere interrotto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il TAR ha fissato la nuova udienza pubblica del 27 novembre 2026, anche per verificare l'eventuale riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a. Nessuna statuizione di merito né sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La perdita della capacità processuale della parte per estinzione della società determina l'interruzione del processo.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Le disposizioni del codice di procedura civile regolano l'interruzione del processo conseguente alla perdita della capacità di stare in giudizio.

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della società durante il giudizio, è possibile la successione dei soci nel processo.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    La nuova udienza è fissata anche per verificare l'eventuale riassunzione del giudizio dopo l'interruzione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione immediata e irreversibile e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio.
  • Se la società ricorrente si estingue per cancellazione dal registro delle imprese mentre il processo amministrativo è pendente, il giudice deve dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • A seguito dell'estinzione della società durante il giudizio, può operare la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; il processo potrà proseguire solo previa riassunzione nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 80, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.