Sentenza n. 857/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comando di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il -OMISSIS-; - del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti con le istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di esibirli e rilasciarne copia entro un termine perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso di accesso a un esposto corredato da video e silenzio-diniego sull’istanza relativa agli atti di ricezione, protocollazione e trasmissione dell’esposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo il proprio diritto di accesso sia ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, sia ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267/2000. Ha chiesto l’ostensione dell’esposto presentato nei suoi confronti, del video allegato e della documentazione relativa alla ricezione, protocollazione e trasmissione dell’esposto. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e la natura meramente confermativa della seconda istanza, nonché l’infondatezza della pretesa, sostenendo che la documentazione era stata trasmessa alla Procura della Repubblica, che riguardava fatti potenzialmente costituenti reato e che l’ente non aveva svolto ulteriore attività amministrativa. Nel merito, la ricorrente ha contestato la legittimità del diniego e del silenzio-diniego, invocando anche l’ampiezza dell’accesso spettante al consigliere comunale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito, senza esaminare le eccezioni di rito del Comune, in applicazione del criterio della ragione più liquida. Il diniego espresso è stato ritenuto legittimo perché l’esposto e il relativo video erano stati trattati dalla Polizia Locale nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e trasmessi senza indugio alla Procura come notitia criminis. Tali atti sono soggetti al segreto investigativo previsto dall’art. 329 c.p.p. e al divieto di divulgazione previsto dagli artt. 114 e seguenti c.p.p.; ricorre quindi il caso di segreto o divieto di divulgazione previsto dall’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990. Il Collegio ha distinto gli atti formati o acquisiti nell’esercizio di funzioni amministrative, ostensibili in assenza di altri limiti, dagli atti propriamente di polizia giudiziaria, non ostensibili secondo la disciplina processualpenalistica. Il limite opera anche nei confronti dell’accesso del consigliere comunale ex art. 43 TUEL, che, pur non richiedendo una motivazione specifica o la dimostrazione di un interesse personale, resta funzionale all’esercizio del mandato e non può essere utilizzato per soddisfare esigenze personali o per eludere i limiti dell’accesso difensivo. Quanto alla seconda istanza, il Collegio ha ritenuto sufficiente la dichiarazione resa in udienza dal difensore del Comune, munito di pieni poteri rappresentativi, secondo cui non esisteva ulteriore attività amministrativa oltre alla trasmissione dell’esposto all’autorità giudiziaria. Non può essere ordinata l’esibizione di documenti inesistenti, non formati o non detenuti dall’amministrazione. Anche le attività strumentali alla trasmissione dell’esposto sono state ricondotte all’attività di polizia giudiziaria e al relativo divieto di divulgazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese legali, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale, soggetto alle esclusioni previste dall’art. 24.
art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990
Esclude l’accesso nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento; la previsione comprende gli atti di polizia giudiziaria coperti dal segreto investigativo.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
Prevede il silenzio-diniego sull’istanza di accesso e il relativo rimedio giurisdizionale.
art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Riconosce al consigliere comunale un ampio accesso strumentale all’esercizio del mandato, ma non un diritto assoluto e illimitato, né idoneo a superare vincoli di segretezza imposti da altre norme.
art. 361 c.p.
Impone al pubblico ufficiale l’obbligo di denuncia dei reati di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle funzioni; la trasmissione dell’esposto è stata ricondotta all’adempimento di tale obbligo.
art. 329 c.p.p.
Sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Assoggetta al segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria; tale segreto impedisce l’accesso amministrativo fino alla sua cessazione.
artt. 114 e seguenti c.p.p.
Prevedono il divieto di pubblicazione degli atti processuali e investigativi nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
art. 3 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del principio di sinteticità processuale.
Massime di principio
- Gli atti coincidenti con una notitia criminis formata o trattata da organi comunali nell’esercizio di specifiche funzioni di polizia giudiziaria sono coperti dal segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. e non sono ostensibili ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, fino alla cessazione del segreto secondo la disciplina processualpenalistica.
- La denuncia presentata dalla pubblica amministrazione non è automaticamente sottratta all’accesso: occorre distinguere tra atti formati nell’esercizio di funzioni amministrative, che possono essere ostensibili, e atti formati o trasmessi nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria o su delega dell’autorità giudiziaria, soggetti al segreto investigativo.
- Il diritto di accesso spettante al consigliere comunale ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, pur essendo ampio e non subordinato alla dimostrazione di uno specifico interesse personale, è funzionale al mandato consiliare e non può essere utilizzato per finalità esclusivamente personali o per eludere i limiti dell’accesso ordinario o difensivo.
- L’ordine giudiziale di esibizione presuppone l’esistenza e la disponibilità del documento presso l’amministrazione. Se l’amministrazione, o il suo rappresentante processuale munito di pieni poteri, dichiara responsabilmente che il documento non esiste, non è stato formato o non è detenuto, il giudice non può ordinare l’ostensione di un oggetto materialmente inesistente.
- Il segreto investigativo previsto dal codice di procedura penale prevale anche sull’accesso del consigliere comunale: il richiamo al segreto d’ufficio contenuto nell’art. 43 TUEL riguarda le informazioni accessibili in ragione del mandato, ma non consente di superare un vincolo di segretezza imposto direttamente dalla legge per finalità investigative.
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