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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19227/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di giudizio per direttissima, il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti e ha condannato l'imputato per detenzione illecita di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista per i reati in materia di stupefacenti. La censura mirava quindi a ottenere la riqualificazione del fatto in termini più favorevoli rispetto al titolo concordato in sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza non rientrasse tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non atteneva alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto in senso manifesto ed eccentrico rispetto al capo di imputazione, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    disposizione incriminatrice contestata e recepita nella sentenza di patteggiamento

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    fattispecie di fatto lieve invocata dal ricorrente, non riconoscibile con il tipo di ricorso proposto

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del patteggiamento applicato dal giudice di merito

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro il patteggiamento, una doglianza volta esclusivamente a ottenere una diversa qualificazione del fatto come fattispecie autonoma più favorevole, se l'accordo ha riguardato il reato contestato e il giudice lo ha recepito senza errori manifesti.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione nel patteggiamento solo quando sia immediatamente palese, eccentrica rispetto al capo d'imputazione o frutto di errore manifesto.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è fisiologicamente contenuta, poiché si innesta su un accordo processuale che esonera l'accusa dall'onere di prova sui fatti dedotti.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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