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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12925/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione basato su errore di fatto (art. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.): la ricorrente sosteneva di aver depositato, spillata alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relata di notifica telematica (sebbene non autenticata), e faceva valere la menzione presente nel ricorso di cassazione («si deposita: 1) copia autentica della sentenza della Corte di appello di Roma notificata in data 28.2.2017») oltre all'assenza di contestazione da parte del controricorrente, e ad alcune circostanze procedurali (proposta del relatore per inammissibilità). Si richiamava inoltre la giurisprudenza di legittimità che, in alcune ipotesi, ammette valutazioni sulla non contestazione della notifica.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto insufficiente la prova dell'avvenuto deposito della relata di notifica: la semplice menzione nel ricorso originario non supplisce all'onere probatorio, e la stessa ricorrente ha ammesso che la relata telematica non era autenticata; i documenti prodotti erano incongruenti (uno conteneva la sentenza senza attestazione di conformità, l'altro l'attestazione ma non la relata). La Corte ha inoltre ricordato che la regolarità del deposito della relata è condizione di procedibilità rilevabile d'ufficio e che la dichiarazione del controricorrente sulla data della notifica non può surrogare il requisito di cui all'art. 369 c.p.c. Spese processuali a carico della ricorrente; riconoscimento dell'obbligo eventuale del pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    errore di fatto come causa di revocazione

    Invocato dalla ricorrente come fondamento per la revocazione; la Corte ha ritenuto che l'elemento di fatto (deposito della relata) non fosse adeguatamente provato e quindi il motivo infondato

  • art. 395 n.4 cod. proc. civ.

    una delle ipotesi di revocazione per errore di fatto

    Richiamato insieme all'art. 391-bis per inquadrare il motivo di revocazione; la Corte ha valutato che non ricorressero i presupposti di fatto indicati

  • art. 369 cod. proc. civ.

    requisiti di procedibilità del ricorso per cassazione (deposito della copia della sentenza impugnata e della relata di notifica)

    La Corte ha sottolineato che il deposito della relata di notifica è requisito di procedibilità e che la sua assenza non può essere sanata dalla mancata eccezione del controricorrente o dalla sua dichiarazione sulla data di notifica

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    fissazione dell'udienza e proposta del relatore

    La Corte ha precisato che il contenuto della proposta del relatore (inammissibilità vs improcedibilità) è rilevante solo per la fissazione dell'udienza e non può sostituire i requisiti di procedibilità

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002

    introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012, relativo al contributo unificato

    Applicato in sede di condanna alle spese per attestare l'obbligo, a carico della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione

  • Cass. n. 10517/2015 (giurisprudenza)

    massima citata nel motivo

    Richiamata nella motivazione per precisare limiti nella produzione di prove riferibili al fascicolo di parte; la Corte ne ha confermato i principi nella valutazione della prova del deposito

  • Cass. Sez. U. n. 8312/2019 (giurisprudenza)

    richiamata dalla ricorrente a sostegno della non contestazione

    La ricorrente invocava questa pronuncia per sostenere che la mancata contestazione poteva valere; la Corte ha ritenuto però che, nel caso concreto, la mancata autenticazione e le incongruenze documentali non permettessero di applicare quella massima

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione è indispensabile il deposito in atti sia della copia autentica della sentenza impugnata sia della relata di notifica: la mera dichiarazione nel ricorso che la sentenza è "notificata" non sostituisce la prova documentale della relata.
  • La relata di notifica deve essere prodotta con caratteristiche formali idonee (es. attestazione/autenticazione quando richiesta); la produzione di una relata telematica non autenticata può risultare insufficiente.
  • La regolarità del deposito della relata è condizione di procedibilità rilevabile d'ufficio: la mancata eccezione da parte del controricorrente non impedisce la dichiarazione di improcedibilità o il rigetto per carenza del requisito.
  • Se i documenti prodotti risultano incongruenti (es. la sentenza senza attestazione di conformità e un altro documento con attestazione ma senza relata), il giudice può ritenere non provato l'avvenuto deposito e rigettare il ricorso.
  • La dichiarazione del controricorrente circa la data di notifica non può surrogare il requisito formale previsto dall'art. 369 c.p.c.; quindi, in caso di dubbio, occorre acquisire documenti ufficiali dalla cancelleria o la copia autentica con attestazione di conformità.
  • Per evitare problemi: accertare che nel fascicolo di parte siano presenti sia la sentenza sia la relata di notifica con le attestazioni richieste; conservare copia autentica o indice vistato dalla cancelleria; se la notifica è telematica, allegare documentazione PEC e relativa attestazione formale.

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