Cassazione Penale, Ordinanza n. 11493/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato, sostenendo che la condotta fosse inidonea a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale e che mancasse l'elemento soggettivo. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Quanto al primo, la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato sulla condotta violenta posta in essere nei confronti degli operanti, idonea a integrare gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Quanto al secondo, la Corte territoriale aveva escluso l'art. 131-bis c.p. con motivazione logica e coerente, valorizzando la gravità e la durata della condotta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta violenta posta in essere nei confronti degli operanti è stata ritenuta idonea a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
art. 131-bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità è stata esclusa in ragione della gravità della condotta e della sua durata, ritenute ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente una condotta violenta o comunque concretamente idonea a ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, purché sorretta dal necessario elemento soggettivo, che può essere desunto dalla dinamica del fatto.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto a una motivazione di merito già adeguata, logica e coerente sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito valorizza elementi sintomatici di non occasionalità o di apprezzabile gravità della condotta, come la violenza esercitata e la sua durata.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è infondata se la decisione impugnata esplicita in modo puntuale le ragioni per cui la condotta supera la soglia di tenuità.
Come è indicizzato
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