Cassazione Penale, Ordinanza n. 03423/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel procedimento per concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha recepito l'accordo raggiunto con il Procuratore generale sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., previa rinuncia agli altri motivi di appello. Uno dei ricorrenti ha dedotto vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando l'omesso rilievo di cause di proscioglimento; gli altri due hanno censurato la motivazione quanto agli elementi posti a base della pena finale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto intervenire, anche correttivamente, sulla quantificazione della sanzione, ritenuta invece congrua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, quando la sentenza di appello sia emessa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato sulla pena, sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze che investono motivi già rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La censura sul calcolo della pena è stata inoltre ritenuta inammissibile per estraneità al perimetro dei motivi ammissibili e per difetto di interesse. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato oggetto del giudizio, in concorso con l'aggravante contestata.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma contestata unitamente all'art. 73 nel procedimento per reati in materia di stupefacenti.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio limita il perimetro dei motivi deducibili in cassazione.
art. 129 c.p.p.
La mancata applicazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
Precedente di legittimità richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso solo per questioni inerenti formazione della volontà, consenso del Procuratore generale e difformità della pronuncia rispetto al concordato, e l'inammissibilità delle doglianze sui motivi rinunciati e sull'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione solo le censure che attengono alla regolarità del concordato: formazione della volontà dell'imputato, consenso del Procuratore generale e corrispondenza tra accordo e decisione.
- Sono inammissibili, nel giudizio di legittimità contro sentenza resa a seguito di concordato in appello, le doglianze relative a motivi di appello rinunciati, perché esulano dal perimetro devoluto al giudice di cassazione.
- La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere con ricorso per cassazione contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quando la doglianza si risolva in una contestazione del contenuto del concordato.
- Le censure sul solo calcolo della pena sono inammissibili se non rientrano tra i vizi deducibili contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. e, comunque, difetta l'interesse a dolersi di una quantificazione sanzionatoria concordata e ritenuta congrua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →