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Sentenza

Sentenza del 11/01/2016 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Ragusa

Avviso di accertamento, sottoscrizione del Capo Ufficio e delega di firma - indagine finanziaria presso istituti di credito - prelevamenti - duplicità della presunzione - esclusione - estensione dell'indagine su conti personali dei soci - legittimità - presunzione per soggetti non tenuti a contabilità - sussistenza - beneficiario prelevamenti sé stesso - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di un avviso di accertamento sottoscritto dal Capo dell’Ufficio, la validità della relativa delega di firma e l’utilizzo delle indagini finanziarie sui conti personali dei soci. L’Amministrazione aveva considerato rilevanti i prelevamenti effettuati dai soci, ritenendoli riconducibili a ricavi o compensi non dichiarati. I soci sostenevano che tali movimentazioni non potessero essere automaticamente imputate all’attività sociale e che la presunzione non potesse operare due volte, né nei confronti della società né nei confronti dei soci. La questione centrale era inoltre se fosse sufficiente indicare sé stessi come beneficiari dei prelevamenti per superare la presunzione legale.

La decisione

La presunzione prevista dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973 è stata ritenuta applicabile anche ai conti personali dei soci, purché l’Amministrazione dimostri la riferibilità delle movimentazioni all’attività economica accertata. I prelevamenti destinati all’attività della società e correttamente registrati nella contabilità sociale sono considerati giustificati. Negli altri casi, spetta ai soci fornire una prova concreta della diversa destinazione delle somme, indicando il beneficiario effettivo. La semplice indicazione di sé stessi come beneficiari non è sufficiente a superare la presunzione. È stata inoltre ritenuta legittima l’estensione dell’indagine ai conti personali dei soci e non è stata ravvisata una duplicazione indebita della presunzione. L’avviso, quanto ai profili esaminati, è stato quindi confermato a favore dell’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere poste a base degli accertamenti fiscali.

    La norma consente di presumere che versamenti e, nei casi previsti, prelevamenti non adeguatamente giustificati costituiscano componenti reddituali non dichiarate. La presunzione può riguardare anche i conti personali dei soci quando le movimentazioni risultino riferibili all’attività della società. Per superarla è necessaria una prova analitica della diversa destinazione delle somme; non basta dichiarare genericamente di esserne stati i beneficiari.

  • Art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. 600/1973

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione del Capo dell’Ufficio, oppure di un soggetto munito di valida delega, soddisfa il requisito formale dell’avviso di accertamento. La delega di firma è ammissibile nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria può estendere le indagini bancarie ai conti personali dei soci quando vi siano elementi che colleghino le movimentazioni all’attività della società.
  • Un prelevamento è giustificato se il contribuente dimostra concretamente che le somme sono state utilizzate per l’attività sociale e risultano coerentemente registrate nella contabilità della società.
  • Per superare la presunzione bancaria occorre indicare e documentare la reale destinazione delle somme e il beneficiario effettivo; l’autodichiarazione secondo cui il beneficiario è il contribuente stesso è normalmente insufficiente.
  • La presunzione non opera automaticamente in modo duplicato: la rilevanza della stessa movimentazione nei confronti della società e del socio deve essere sostenuta da una distinta riferibilità e da un adeguato fondamento probatorio.
  • La regolarità formale dell’avviso dipende dalla sottoscrizione del soggetto competente o dalla presenza di una valida delega di firma conforme all’art. 42 del D.P.R. 600/1973.

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