Sentenza del 19/12/2018 n. 1490 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Società di comodo - Inerzia - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno 2006. La società, holding controllante di O.M. s.r.l., aveva chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo di non poter conseguire ricavi dall'unico immobile della controllata, in cattivo stato di manutenzione e non utilizzabile senza una radicale ristrutturazione. L'Ufficio ha contestato che tale situazione fosse oggettiva e straordinaria, evidenziando l'assenza di iniziative concrete quali progetti di ristrutturazione, investimenti o richieste di permessi edilizi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento. In luogo della perdita dichiarata di 10.431 euro, era stato accertato un reddito minimo presunto di 25.161 euro, con conseguente IRES di 8.303 euro. Il giudice ha ritenuto che la cattiva manutenzione e la non utilizzabilità dell'immobile non fossero sufficienti a dimostrare l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi presunti, poiché la società non aveva provato di essersi attivata per rendere produttivo il bene. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La società si considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi è inferiore a un ricavo presunto calcolato applicando determinati coefficienti al valore degli asset patrimoniali.
La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività e determina un reddito minimo presunto sulla base del patrimonio della società.
Art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994
Possibilità di presentare istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito.
La disapplicazione è possibile solo quando il contribuente dimostra situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie di operatività.
Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973
Interpello disapplicativo.
La società può chiedere preventivamente la disapplicazione della disciplina antielusiva, ma deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza delle condizioni richieste.
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Ai fini fiscali e processuali, la cancellazione della società non produce immediatamente l'estinzione, che viene posticipata per cinque anni.
Art. 40 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina dell'interruzione del processo tributario.
L'estinzione o la perdita della capacità processuale non determina necessariamente l'interruzione automatica del giudizio, soprattutto in assenza di dichiarazione o comunicazione dell'evento nelle forme previste.
Art. 2495 del codice civile
Estinzione della società a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese.
La disciplina speciale fiscale richiamata dalla sentenza ne posticipa gli effetti nei rapporti tributari.
Massime di principio
- La mera inattività della società o la presenza di un immobile inutilizzabile non basta, di regola, a ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
- Il contribuente deve provare che l'impossibilità di conseguire i ricavi presunti dipende da circostanze oggettive, straordinarie, documentate e non riconducibili a scelte imprenditoriali, inerzia o inefficienza gestionale.
- È importante dimostrare un'attivazione concreta e tempestiva, ad esempio mediante progetti, investimenti, richieste di permessi, gare, trattative di locazione o iniziative per la ristrutturazione e valorizzazione dell'immobile.
- Le relazioni tecniche che descrivono soltanto il cattivo stato del bene possono essere insufficienti se non accompagnate dalla prova delle iniziative intraprese e dell'effettiva impossibilità, nonostante tali iniziative, di produrre reddito.
- La disapplicazione riguarda specificamente le situazioni oggettive che impediscono l'operatività e non le difficoltà derivanti da una scelta di non utilizzare il bene o di rinviare indefinitamente l'attività.
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce necessariamente la prosecuzione del contenzioso tributario, poiché la normativa fiscale ne mantiene la rilevanza soggettiva e processuale per il periodo previsto dalla legge.
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