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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27329/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a carico di un indagato in relazione a un capo di imputazione per importazione internazionale di cocaina, aggravata dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta cautelare per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, ma il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva riformato il provvedimento e applicato l'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che mancasse una solida base argomentativa per ritenere consapevole l'agevolazione della cosca e che il giudice avesse desunto tale elemento in modo illogico da una conversazione intercettata; 2) mancanza e illogicità della motivazione in punto esigenze cautelari, con contestazione dell'applicazione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e dell'uso del solo dato della commissione del fatto durante la libertà vigilata, senza verifica concreta e attuale del pericolo di recidiva; 3) carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, in particolare sull'identificazione del ricorrente quale utilizzatore del criptofonino con user identifier 1HT5D9 e nickname "Donald Trump", nonché violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. per l'omesso esame delle specifiche deduzioni difensive orali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, con effetto assorbente, il terzo motivo di ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza del riesame era priva di motivazione sulle ragioni per cui il ricorrente dovesse ritenersi l'effettivo utilizzatore del criptofonino 1HT5D9, elemento decisivo perché antecedente logicamente sia alla verifica della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. sia a quella delle esigenze cautelari. Ne è derivato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per nuovo esame. Il Procuratore generale aveva concluso per il rigetto del ricorso, ma tali conclusioni non sono state accolte.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    base legale del delitto di importazione internazionale di sostanza stupefacente contestato al capo 35.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    circostanza aggravante ad effetto speciale per la finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; la sua verifica è logicamente successiva all'accertamento dei gravi indizi sul fatto base.

  • art. 310 c.p.p.

    norma che consente l'appello del pubblico ministero in materia cautelare, accolto dal riesame nel caso di specie.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per censurare la mancanza di motivazione del provvedimento cautelare e del riesame.

  • art. 273 c.p.p.

    evocato per contestare l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'obbligo motivazionale sul punto.

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato in relazione alle esigenze cautelari e alla loro concreta attualità.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare l'erronea applicazione della doppia presunzione in tema di esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.

    richiamato per denunciare l'omessa indicazione delle ragioni di infondatezza delle deduzioni difensive orali sui gravi indizi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato solo per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la sussistenza di una circostanza aggravante o delle esigenze cautelari dipende dall'attribuzione all'indagato di uno specifico strumento di comunicazione o di una specifica utenza, il giudice deve dare conto in motivazione delle ragioni indiziarie che fondano tale attribuzione; il silenzio sul punto integra carenza motivazionale decisiva.
  • L'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza costituisce passaggio logicamente preliminare rispetto alla verifica della circostanza aggravante e delle esigenze cautelari: se manca una motivazione adeguata su tale presupposto, restano travolte le valutazioni successive.
  • Non è sufficiente un richiamo generico al contenuto di chat o conversazioni intercettate per affermare l'identificazione dell'indagato quale utilizzatore di una utenza criptata; occorre esplicitare il percorso logico-probatorio seguito dal giudice.
  • Quando la difesa solleva specifiche contestazioni sul punto decisivo dell'identificazione dell'utilizzatore di un criptofonino, il provvedimento cautelare deve confutare tali rilievi in modo espresso o comunque chiaramente evincibile dal testo motivazionale.
  • Se il vizio di motivazione riguarda un presupposto antecedente e decisivo, esso è assorbente e impone l'annullamento con rinvio senza che la Corte debba esaminare nel merito gli ulteriori motivi sul trattamento cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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