Cassazione Penale, Ordinanza n. 11089/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Nel ricorso si deduceva violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva tuttavia, in via preliminare, che il ricorso è indeducibile perché nella parte motivazionale fa riferimento a una fattispecie diversa, relativa a un soggetto indicato come "Gorani", anziché alla sentenza impugnata. Inoltre osserva che, anche ipotizzando un mero refuso, il motivo sulle attenuanti generiche è comunque inammissibile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sul diniego è priva di evidenti illogicità e richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato su una fattispecie diversa da quella decisa e, comunque, che la censura sul diniego delle attenuanti generiche non fosse scrutinabile in sede di legittimità, essendo la motivazione della corte territoriale congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato quale base del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; il testo non fornisce ulteriori sviluppi interpretativi sulla norma.
Indicato quale aggravante del reato contestato e oggetto della condanna confermata in appello; il testo non fornisce ulteriori sviluppi interpretativi sulla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sua parte motiva si riferisce a una fattispecie diversa da quella oggetto della sentenza impugnata, rendendo la censura non riconducibile al provvedimento gravato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione non manifestamente illogica e ha valorizzato gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Nel giudizio di legittimità non è necessario che il giudice di merito prenda espressamente in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli decisivi, con assorbimento degli altri.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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