Cassazione Penale, Sentenza n. 40899/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sorrentino era stato condannato in primo grado per il reato di diffamazione per aver comunicato a terzi il sospetto che Sindoni avesse sottratto oggetti d'oro dall'abitazione della suocera del ricorrente. In appello il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) intervenuta prescrizione del reato anteriore alla pronuncia impugnata; (2) errata applicazione della legge penale perché la comunicazione sarebbe stata confidenziale e soggetta a vincolo di riservatezza, quindi mancherebbe l'elemento soggettivo del reato di diffamazione; (3) mancata prova del danno, dunque ingiustificata la condanna al risarcimento in sede civile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione (termine prescrizionale compiutosi al più tardi il 19 aprile 2021, anche considerando il principio del favor rei nella determinazione della data di consumazione e tenuto conto dei 77 giorni di sospensione registrati). Ha però rigettato i motivi con riguardo agli effetti civili: la Corte ha confermato che la condotta ha integrato gli elementi oggettivo e soggettivo del reato (l'imputato aveva comunicato i sospetti in autonome occasioni a due diversi destinatari) e ha ritenuto congrua la liquidazione equitativa del danno effettuata dal primo giudice. Di conseguenza la sentenza penale è annullata per prescrizione, mentre gli effetti civili (risarcimento e rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato) sono confermati; il ricorrente è condannato a rifondere le spese nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Catanzaro con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 83 d.l. n. 18 del 2020
La sospensione dei termini di prescrizione prevista da tale disposizione non è applicabile quando, nel periodo considerato, non era programmata alcuna attività processuale né è stato disposto alcun rinvio motivato dall'emergenza pandemica; pertanto la Corte non ha computato la sospensione ai fini prescrizionali nel caso concreto.
art. 129, secondo comma, c.p.p.
Anche se il reato è estinto per prescrizione e la condanna penale viene annullata, il giudice è comunque tenuto a decidere sugli effetti civili previsti nei capi della sentenza impugnata.
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
Norme che disciplinano la liquidazione e il pagamento delle spese legali per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la rifusione delle spese della parte civile sia liquidata con separato decreto del Tribunale ai sensi di queste disposizioni.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata secondo il principio del favor rei: se l'imputazione indica un periodo, la data di consumazione favorevole all'imputato può essere fissata al primo giorno del mese indicato.
- La sospensione dei termini per emergenze legislative (es. d.l. 18/2020) non può essere computata se nel periodo non risultano udienze o attività processuali programmate e quindi nessun rinvio motivato è stato disposto.
- La comunicazione confidenziale non integra il reato di diffamazione se la diffusione è esclusiva opera del destinatario; tuttavia, la comunicazione degli stessi contenuti ad almeno due destinatari autonomi costituisce divulgazione a più persone e può integrare il reato.
- L'estinzione del reato per prescrizione determina l'annullamento della condanna penale, ma non preclude la decisione sulle pretese civili: il giudice deve comunque valutare e decidere sugli effetti civili e sul risarcimento.
- La mera invocazione della riservatezza da parte dell'imputato non basta a escludere la responsabilità se è provato che egli ha comunicato lo stesso contenuto a più persone diverse.
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