Sentenza del 23/12/2015 n. 25868 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna relativa a un avviso di accertamento ICI per l'anno 2001, pari a Euro 15.391,73, emesso in relazione alla rettifica del valore venale di aree edificabili. Ha contestato, tra l'altro, la mancata allegazione e il mancato richiamo nell'avviso della delibera comunale sui valori delle aree, l'inidoneità dei criteri utilizzati per determinare il valore venale, l'applicazione retroattiva dei valori fissati nel 2007 all'anno 2001, l'assenza di adeguati elementi probatori e la riduzione equitativa del valore del 50% effettuata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso e ha confermato la legittimità della pretesa tributaria, nella misura ridotta dai giudici di merito. Ha ritenuto conoscibile la delibera comunale dal momento della pubblicazione, anche se non allegata all'avviso; ha considerato i valori deliberati dal Comune idonei elementi presuntivi di valutazione, utilizzabili anche per annualità precedenti; ha rilevato che la contribuente non aveva fornito prove alternative concrete, come atti di vendita o perizie; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la riduzione del 50% del valore, giustificata dal riferimento ai valori del 2007 e al passaggio dalla lira all'euro. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Per le aree fabbricabili, il valore venale deve essere determinato considerando la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri di adattamento del terreno e i prezzi medi di mercato di aree analoghe.
La norma individua i parametri da utilizzare per determinare il valore imponibile ICI delle aree edificabili. I valori comunali possono fungere da supporto presuntivo, ma devono essere valutati insieme alle caratteristiche concrete dell'area e agli elementi probatori disponibili.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La Corte ha escluso la violazione degli obblighi di motivazione e allegazione dell'atto, ritenendo conoscibile la delibera comunale in quanto atto regolamentare pubblicato e legalmente conoscibile.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è stato ritenuto rispettato nel contesto esaminato, anche mediante il ricorso a parametri comunali pubblicati e conoscibili.
Legge n. 446 del 1997, art. 59, lett. g)
Facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
La disposizione consente agli enti locali di fissare valori di riferimento per limitare il potere di accertamento, purché il contribuente versi l'imposta su un valore non inferiore a quello predeterminato. Tali valori hanno funzione presuntiva e non necessariamente imperativa.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Il contribuente che contesta i valori utilizzati dall'amministrazione deve fornire elementi concreti e attendibili idonei a superare la presunzione derivante dai valori comunali, come perizie, atti di compravendita o altri dati comparabili.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Il giudice tributario può effettuare una valutazione estimativa del valore dell'immobile secondo il prudente apprezzamento delle prove. Tale valutazione è censurabile in cassazione solo in caso di motivazione carente o inadeguata.
Codice di procedura civile, art. 113
La riduzione del valore non è stata qualificata come decisione secondo equità sostitutiva, vietata al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma come risultato di una valutazione estimativa rientrante nei poteri ordinari del giudice.
Massime di principio
- Una delibera comunale pubblicata può essere considerata legalmente conoscibile e non deve necessariamente essere allegata all'avviso di accertamento, soprattutto quando si tratta di un atto regolamentare destinato alla generalità dei contribuenti.
- I valori deliberati dal Comune per le aree edificabili costituiscono normalmente elementi presuntivi o parametri di riferimento, non necessariamente valori vincolanti e definitivi.
- I valori fissati in un'annualità successiva possono essere utilizzati come indici presuntivi anche per annualità precedenti, purché siano compatibili con le caratteristiche dell'area e con l'andamento del mercato.
- Chi contesta un valore presunto non può limitarsi a contestazioni generiche: deve produrre elementi concreti, quali perizie, atti di vendita comparabili, dati catastali o documentazione sulle caratteristiche urbanistiche e commerciali dell'area.
- Una stima giudiziale ridotta rispetto a quella dell'amministrazione può essere confermata se il giudice espone una motivazione ragionevole, anche basata sull'epoca della stima, sull'evoluzione del mercato o sulla conversione monetaria.
- L'assenza di dichiarazione e di versamento dell'imposta può indebolire la posizione del contribuente, poiché riduce gli elementi di confronto forniti direttamente dal soggetto passivo e rende più rilevanti gli indici presuntivi dell'amministrazione.
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