Cassazione Penale, Ordinanza n. 25496/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano ripetitivi rispetto all'appello e privi di specificità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, non ha liquidato spese, ritenendo assente un concreto contributo. La decisione di merito resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la detenzione di un telefono cellulare risultato rubato, nel quale era inserita la sua SIM, senza che fosse stata fornita una spiegazione o giustificazione della disponibilità del bene. Con il ricorso sono stati riproposti due motivi che la Corte di cassazione qualifica come meramente ripetitivi delle doglianze già formulate in appello e già respinte, quindi privi di specificità. In particolare, per contestare l'elemento soggettivo e la negazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente sosteneva in sostanza che non fosse adeguatamente dimostrata la sua responsabilità e che non vi fossero ragioni sufficienti per escludere le attenuanti; la Corte richiama invece la motivazione di appello fondata sulla disponibilità del bene rubato con SIM del ricorrente e sul suo rilevante precedente penale, soprattutto per reati contro il patrimonio.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 131-bis c.p.
non citato espressamente nel testo
art. 625 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di una spiegazione plausibile sulla disponibilità di un bene di provenienza illecita può costituire elemento sintomatico idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità, quando la valutazione del giudice di merito sia logicamente argomentata.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondata anche sulla personalità del reo desunta dai precedenti penali, specie se numerosi e riferibili a reati omogenei o comunque significativi rispetto al fatto contestato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante deduzioni generiche o meramente reiterative, dovendo il ricorso evidenziare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.
Come è indicizzato
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