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Sentenza

Sentenza del 13/06/2022 n. 458 - Comm. Trib. Prov. Genova

Finanza locale - IMU - aree portuali - concessionari - Cat. E/1 - esenzione - non spetta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2016 su sei aree demaniali marittime utilizzate in concessione per attività di terminal; la ricorrente sosteneva che cinque delle sei aree dovessero essere classificate in categoria catastale E/1 ed esenti dall'IMU per mancanza di autonomia funzionale e reddituale (attività pubblica/operative portuali), e richiamava inoltre la legge n.205/2017 per la riclassificazione delle aree a partire dal 2020; il comune sosteneva che le aree erano state accatastate in D/8 dall'Agenzia (9/8/2013) e che la giurisprudenza di legittimità impone l'assoggettamento a IMU per le aree funzionali ad attività economiche private dei concessionari.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che, alla luce della legge n.84/1994 e della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, i concessionari che svolgono attività terminalistiche esercitano attività economiche private autorizzate e non servizi pubblici; pertanto le aree (aperte o coperte) funzionali a tali attività devono essere classificate in categorie D/8 o D/1 e sono soggette ad IMU. La norma della legge n.205/2017 dispone l'esenzione solo con decorrenza 1/1/2020 e non ha efficacia retroattiva rispetto al 2016. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 84/1994

    Ha consentito l'utilizzazione delle aree portuali da parte di concessionari privati mediante autorizzazioni per attività economiche in regime concorrenziale; ne deriva che le attività svolte dai concessionari sono qualificabili come attività economiche private e non come servizi pubblici, con conseguente soggezione a tributi come l'IMU.

  • D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40 (convertito in L. n. 286/2006, art.1)

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/14, E/15, E/I6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    Stabilisce il criterio per il classamento in categoria E: sono escluse le porzioni destinate ad uso commerciale/industriale con autonomia funzionale e reddituale. Applicato per escludere le aree portuali utilizzate da operatori terminalisti dall'esenzione E/1 e per considerarle imponibili.

  • L. n. 205/2017, art. 1, comma 578 e ss.

    Prevede il riconoscimento di alcune aree portuali nella categoria E/1 con decorrenza esplicita dal 1/1/2020; la Commissione ha ritenuto tale disposizione innovativa e non retroattiva, quindi non applicabile alle annualità anteriori (es. 2016).

  • Circolare Agenzia del Territorio 2007; Risoluzione MEF 10.8.2009

    Documenti interpretativi che indicano il carattere di servizio pubblico come discrimine per l'esenzione IMU delle aree portuali; confermano che le aree al servizio di attività economiche private non devono rientrare nell'esenzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate: es. nn. 1031/2017, 1032/2017, 10031/2017, 10032/2017, 10287/2019, 10674/2019, 23067/2019, 20259/2020)

    Orientamento consolidato che qualifica come private le attività svolte dai concessionari sulle aree demaniali portuali e afferma che le aree e i magazzini funzionali alle attività terminalistiche non possono essere classificati in categoria E; su questa base si estende la debenza di ICI/IMU anche alle aree scoperte funzionali.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale ai fini IMU dipende dalla funzione effettiva dell'area (autonomia funzionale e reddituale) e non dalla sola ubicazione demaniale: se l'area produce reddito autonomo per attività imprenditoriali private, va classificata in D (es. D/8, D/1) ed è imponibile.
  • La trasformazione normativa del regime (es. L. n.205/2017) che disciplina esenzioni con decorrenza futura non opera retroattivamente: non elimina obblighi tributari anteriori alla decorrenza espressamente prevista.
  • Le concessioni demaniali regolano l'uso degli spazi ma non trasformano automaticamente in pubblico il contenuto economico delle attività esercitate dal concessionario; l'elemento decisivo è se l'attività è un servizio pubblico o una attività economica privata autorizzata.
  • Quando la Corte di Cassazione ha assunto un orientamento consolidato, esso prevale nelle controversie successive e può giustificare il rigetto di richieste di sospensione del processo anche se pendenze locali riguardano classificazioni catastali.
  • Per impugnare con successo il classamento e ottenere l'esenzione occorre fornire prove concrete che l'area sia destinata a funzione esclusivamente pubblica, priva di autonomia reddituale e funzionale rispetto all'attività imprenditoriale privata.

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