Cassazione Civile, Ordinanza n. 07552/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società, poi cancellata, che aveva dedotto come spese di pubblicità costi sostenuti per operazioni di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento, anche invocando la disciplina agevolativa dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002. In appello, l’Ufficio aveva censurato la decisione sostenendo che mancassero i requisiti di inerenza e congruità del costo e che non fosse stata dimostrata l’effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto la falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR e dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente subordinato la deduzione ai fini IRES e IRAP e la detrazione IVA delle spese di sponsorizzazione alla verifica dei requisiti dell’art. 109 TUIR, nonostante la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria prevista per le sponsorizzazioni verso ASD entro il limite normativo, con conseguente automatica inerenza fino alla soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la disciplina dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, pur configurando una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, opera solo se risultano integrati i presupposti richiesti dalla norma: soggetto sponsorizzato effettivamente dilettantistico, rispetto del limite di spesa, finalità promozionale dell’immagine e dei prodotti dello sponsor, e concreta attività promozionale del beneficiario. La sentenza impugnata aveva correttamente verificato tali requisiti e, soprattutto, aveva rilevato la mancanza di prova sull’effettivo svolgimento dell’attività promozionale e sulla congruità del costo rispetto ai benefici documentati, a fronte di un’erogazione di euro 75.500,00 e di elementi probatori ritenuti insufficienti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine di 60 giorni dal rilascio del verbale di incontro/chiusura operazioni
la censura originaria richiamava il termine dilatorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, ma la decisione di legittimità non si fonda su tale profilo
art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, ma solo al ricorrere dei presupposti normativi; la norma è speciale e deroga al regime generale di deducibilità dei costi
art. 109 TUIR
il regime speciale dell’art. 90, comma 8, può derogare al regime generale di deducibilità, ma la verifica dei requisiti di inerenza, congruità e finalità promozionale resta necessaria nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
art. 108 TUIR
richiamato dal ricorrente come norma falsamente applicata, ma non costituisce la base decisoria della Corte
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di legittimazione del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in vista della decisione camerale
art. 2967 c.c.
verosimile refuso nel testo per art. 2697 c.c.; la Corte ribadisce che l’onere della prova dei requisiti grava sul contribuente
art. 2697 c.c.
l’onere di provare i requisiti per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione grava sul contribuente
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria solo se sono rispettati i presupposti normativi, tra cui la qualità dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il limite quantitativo di spesa e la concreta attività promozionale svolta.
- La disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche deroga al regime generale di deducibilità dei costi, ma non elimina la necessità di verificare i requisiti specificamente richiesti dalla norma agevolativa.
- L’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione grava sul contribuente; non è sufficiente, da solo, il dato formale che il soggetto beneficiario sia un ente non commerciale.
- Ai fini della deducibilità, il giudice di merito può valorizzare la mancanza di documentazione sull’effettivo svolgimento dell’attività promozionale del beneficiario e la sproporzione tra l’importo erogato e i benefici pubblicitari documentati.
- La presunzione legale di natura pubblicitaria non neutralizza ogni controllo giudiziale: resta possibile escludere la deducibilità quando la prova offerta non dimostri l’effettiva realizzazione dell’attività sponsorizzata e la coerenza economica dell’operazione.
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