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Circolare

Circolare numero 50 del 24-2-2000

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla EUROCOLTIVATORI e alla FENAPI dei contributi associativi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, il 16 febbraio 2000, di quattro convenzioni nazionali tra INPS, EUROCOLTIVATORI e FENAPI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti ai sensi della legge n. 334/1968. Vengono richiamate le modalità operative già disciplinate dalla circolare n. 85/1998: invio dei supporti magnetici, presentazione delle deleghe individuali, termini per revoche e comunicazioni, criteri di calcolo del contributo, riparto dei pagamenti, rapporti finanziari, spese di servizio e durata delle convenzioni. È ribadito che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Convenzioni INPS-EUROCOLTIVATORI/FENAPI per la riscossione del contributo associativo agricolo

Convenzioni INPS con EUROCOLTIVATORI e FENAPI per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della stipula, in data 16 febbraio 2000, di quattro convenzioni nazionali tra INPS, EUROCOLTIVATORI e FENAPI finalizzate alla riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334. Il documento richiama le modalità operative già contenute nella circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e disciplina in modo uniforme il flusso informativo, la riscossione congiunta con i contributi obbligatori, gli adempimenti delle Associazioni e i rapporti finanziari con l’Istituto.

Ambito di applicazione e natura della riscossione

Le convenzioni hanno carattere nazionale e riguardano, a seconda dei casi, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti aderenti alle rispettive organizzazioni. Il contributo associativo viene riscosso insieme ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, mediante le stesse procedure previste per questi ultimi. Nei bollettini di pagamento deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con la specifica dizione:

  • "contributo associativo di assistenza sindacale";
  • oppure, per EUROCOLTIVATORI nel testo della convenzione relativa agli imprenditori agricoli, "contributo associativo EUROCOLTIVATORI".

La circolare chiarisce espressamente che l’esazione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e che l’INPS è escluso da qualunque obbligo di esazione coattiva.

Identificazione degli associati e supporti magnetici

Per consentire l’inserimento dei contributi associativi nei bollettini, le Associazioni devono trasmettere alla Sede Centrale INPS – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – i supporti magnetici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali si richiede la riscossione;
  • i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione;
  • i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

I termini indicati sono il 10 gennaio e, per la parte residua, il 31 marzo dell’anno di riferimento; in un testo convenzionale compare il 30 marzo come termine finale. I nastri devono indicare l’Agenzia/SAP competente per territorio e il Comune sede dell’impresa, oltre a dati quali:

  • denominazione completa dell’impresa e del titolare;
  • codice INPS d’impresa, salvo nuove iscrizioni;
  • codice fiscale e partita IVA;
  • indirizzo e CAP della sede;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale d’intesa tra le parti.

La Direzione Centrale rende poi disponibili i dati alle Agenzie territorialmente competenti per la verifica e la conferma degli associati, compresi i nominativi non immediatamente abbinati, che possono riferirsi a soggetti di nuova iscrizione. Se, alla verifica finale, un soggetto non risulta negli archivi INPS, non si procede all’emissione dei bollettini e quindi alla riscossione della quota; per riproporre il nominativo nell’anno successivo è necessario inserirlo nuovamente nei supporti magnetici.

Deleghe individuali e consenso al trattamento dei dati

Contestualmente all’invio dei supporti magnetici, le Associazioni devono far pervenire all’Agenzia INPS competente una delega alla riscossione sottoscritta dal singolo socio, secondo un testo concordato con l’Istituto. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS.

La sottoscrizione della delega deve essere controfirmata e timbrata dalla struttura competente dell’Associazione. Inoltre, ciascuna delega deve prevedere il consenso alla riscossione dei contributi associativi tramite gli stessi strumenti usati dall’INPS per i contributi previdenziali e assistenziali.

Nel caso di presentazione di copia fotostatica della delega, il documento deve essere controfirmato e timbrato dai rappresentanti locali dell’Associazione, a conferma della conformità all’originale detenuto dall’Organizzazione.

Revoche delle deleghe e cessazione dell’adesione

Le revoche delle deleghe devono essere comunicate alle Agenzie INPS con le stesse modalità previste per l’invio delle deleghe. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se perviene dopo il 30 marzo, termine indicato per l’armonizzazione delle procedure.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di recesso dal rapporto di adesione, l’Agenzia prende nota della revoca, la comunica all’Associazione interessata e procede contestualmente alla cancellazione del soggetto, nel rispetto delle date previste. In una delle convenzioni è inoltre previsto che, se pervengono due deleghe a favore di organizzazioni diverse, produca effetti la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva contenga revoca esplicita della precedente.

Misura del contributo e comunicazioni annuali

Il contributo associativo è calcolato in misura percentuale sulle retribuzioni accertate ai fini dell’imposizione dei contributi previdenziali e assistenziali. Le eventuali variazioni della misura del contributo, valide per l’intero anno, devono essere comunicate all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno. Per la convenzione FENAPI relativa ai coltivatori diretti, la misura annuale è notificata entro il 31 dicembre e decorre dal 1° gennaio successivo, senza possibilità di modifica nel corso dell’anno.

Imputazione dei versamenti insufficienti

Qualora il contribuente versi solo parzialmente i contributi obbligatori richiesti, quanto versato viene imputato anzitutto a scomputo dei contributi previdenziali e assistenziali; l’eventuale eccedenza è considerata versata a titolo di contributo associativo sindacale.

Acconti, rendicontazione e conguagli

L’INPS Sede Centrale corrisponde all’Associazione, entro il mese successivo al termine per il versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione per ciascuna emissione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni complessive e totale posto in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero entro il 30 aprile in una delle convenzioni FENAPI, l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo dell’anno precedente, con evidenza della situazione finanziaria relativa alle emissioni per le quali non è ancora ultimata l’acquisizione dei bollettini di conto corrente postale. Il prospetto contiene, in particolare:

  • importo annuo delle somme imposte;
  • ammontare delle quote associative riscosse per provincia;
  • elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, suddiviso per provincia;
  • eventuale conguaglio.

Contestualmente è trasmesso un rendiconto che riporta:

  • quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione interessata;
  • rimborso spese e relativa IVA, compresi gli oneri fiscali;
  • acconti corrisposti per l’emissione;
  • eventuale conguaglio.

L’INPS procede contemporaneamente ai conguagli.

Spese del servizio e responsabilità

Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi rilevati dagli uffici competenti. In attesa della definizione dei nuovi costi conseguente all’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguagli, gli importi previsti dalla Delibera Consiliare n. 1245/97. Oltre alle spese, sono posti a carico dell’Associazione o delle Organizzazioni sindacali tutti gli eventuali oneri, anche fiscali, inerenti la convenzione.

I rapporti successivi, compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra Associazione e soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è esonerato da responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione e l’Associazione deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari che l’Istituto dovesse sostenere per controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata e rinnovo

Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2000 e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno. L’efficacia delle convenzioni è subordinata all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Punti principali

Stipula delle convenzioni e oggetto

Il 16 febbraio 2000 sono state stipulate convenzioni nazionali tra INPS, EUROCOLTIVATORI e FENAPI per la riscossione del contributo associativo sindacale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334. Le convenzioni sostituiscono/aggiornano il quadro operativo già richiamato dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998.

Modalità di riscossione e natura del contributo

Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le stesse procedure di questi ultimi. Nei bollettini di pagamento deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con esplicita dizione che ne evidenzi la diversa natura. La riscossione congiunta non trasforma il contributo in un obbligo coattivo: l’INPS resta escluso da qualunque attività di esazione forzosa del contributo associativo.

Flusso dei dati, supporti magnetici e deleghe

Le Associazioni devono inviare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i nastri magnetici con i dati degli associati per cui si chiede la riscossione, e con i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o non intendono più pagare la quota. Contestualmente devono trasmettere alle Agenzie INPS competenti le deleghe individuali sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dall’Associazione, comprensive del consenso informato al trattamento dei dati e alla loro comunicazione. Le strutture INPS territoriali provvedono alla convalida sulla base delle deleghe presenti in sede.

Termini operativi e aggiornamenti annuali

I termini ordinari per l’invio dei supporti magnetici sono il 10 gennaio e, per la parte residua, il 31 marzo (nelle convenzioni con FENAPI in alcuni testi compare il 30 marzo). Le deleghe devono essere presentate entro il 31 marzo. Entro il 28 febbraio l’Associazione comunica eventuali variazioni annuali della misura del contributo, mentre per la FENAPI una specifica convenzione prevede la notifica della misura entro il 31 dicembre con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Revoche, mancati abbinamenti e responsabilità

Le revoche delle deleghe seguono le stesse modalità di notifica e producono effetti per l’INPS dall’anno successivo se pervenute dopo il 30 marzo. Se l’INPS riceve direttamente la volontà di recesso dell’associato, l’Agenzia ne prende atto, la comunica all’Associazione e procede alla cancellazione. I soggetti non presenti negli archivi INPS al momento della verifica finale non danno luogo a emissione di bollettini né a riscossione della quota. L’INPS non risponde dei casi di mancata corrispondenza tra supporti magnetici, deleghe e archivi.

Aspetti economici, acconti e rendicontazione

Il contributo è calcolato in percentuale sulle retribuzioni accertate ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali. L’INPS versa all’Associazione acconti periodici entro il mese successivo alla scadenza del versamento obbligatorio, applicando una percentuale determinata sul rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti, al netto del rimborso spese e dell’IVA. Entro il 30 giugno, oppure entro il 30 aprile per una delle convenzioni FENAPI, l’INPS trasmette un prospetto riepilogativo e un rendiconto con somme imposte, quote riscosse, acconti e conguagli.

Spese, responsabilità e durata

Le spese del servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi; fino alla nuova determinazione si applicano gli importi della Delibera n. 1245/97, salvo conguagli. Ogni ulteriore onere, anche fiscale, è a carico dell’Associazione/Organizzazione sindacale. I rapporti e le eventuali restituzioni di somme indebitamente versate restano tra Associazione e associati; l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi. Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2000 e si rinnovano tacitamente di anno in anno, salvo disdetta entro il 30 giugno.

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