Cassazione Penale, Sentenza n. 27189/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Nel corso di un procedimento iscritto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, veniva sottoposta a sequestro probatorio la somma contante di euro 156.620,00 rinvenuta nella disponibilità dell'indagato, in correlazione con il rinvenimento di cocaina e di materiale per il confezionamento. L'indagato chiedeva la restituzione del denaro; il pubblico ministero respingeva l'istanza e il GIP rigettava l'opposizione ritenendo che la difesa avesse prospettato soltanto doglianze di merito sulla provenienza lecita del denaro, senza confrontarsi con la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori e con la pertinenzialità del bene al reato. Con il ricorso per cassazione, la difesa deduceva violazione degli artt. 253, 2622 e 263 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che il provvedimento impugnato non avesse spiegato né le esigenze probatorie né il nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato, difettando i presupposti del fumus e del periculum in mora.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, ufficio GIP, per nuovo giudizio. Ha affermato che, in assenza di un giudicato cautelare, nel procedimento di opposizione ex art. 263 c.p.p. il GIP deve esaminare anche i profili di legittimità genetica del sequestro, e che, in caso di ablazione di somme di denaro, è necessaria una motivazione specifica sul rapporto di pertinenzialità tra il denaro e il reato. Nel caso concreto, la motivazione era ritenuta sostanzialmente tautologica perché faceva leva sulla presunta attività di spaccio e sulla presumibile origine illecita del denaro, senza dimostrare in modo congruo l'effettivo nesso con la condotta contestata di mera detenzione di stupefacenti.
Norme richiamate
art. 263 c.p.p.
comma 5; comma 4; comma 1
Nel procedimento di opposizione contro il diniego di restituzione di cose sequestrate, il GIP deve verificare la persistenza delle ragioni del vincolo; in assenza di giudicato cautelare, può scrutinare anche i profili genetici della legittimità del sequestro.
art. 253 c.p.p.
Richiamato quale base del sequestro probatorio e dei relativi presupposti di pertinenzialità della cosa al reato.
art. 606 c.p.p.
Indica i vizi deducibili con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal GIP in sede di opposizione.
art. 257 c.p.p.
Richiamato in relazione al riesame dei vizi genetici del sequestro probatorio.
art. 324 c.p.p.
Richiamato in relazione al giudizio di riesame e al giudicato cautelare formatosi sul provvedimento.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È il reato provvisoriamente contestato, consistente nella detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
art. 240 c.p.
Richiamato per escludere che, nei casi di mera detenzione di stupefacenti, il denaro rinvenuto possa essere confiscato in assenza di un nesso di pertinenzialità con il reato.
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come eventuale base per la confisca per sproporzione nei casi di detenzione di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione avverso il diniego di restituzione di cose sequestrate, il giudice deve motivare in modo autonomo e specifico sulla persistenza del vincolo reale; la mera adesione alle ragioni del pubblico ministero non è sufficiente quando manchi un giudicato cautelare sul sequestro.
- Se il sequestro ha a oggetto denaro, la motivazione deve indicare in modo concreto il rapporto di pertinenzialità tra le somme e il reato, chiarendo se il denaro sia il prodotto, il profitto, il prezzo del reato, oppure se sia servito o sia destinato a commetterlo; non è ammissibile un ablazione generica basata sulla sola presumibile illiceità della provenienza.
- Quando l'imputazione riguarda la sola detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'indagato non può essere automaticamente assoggettato a sequestro o confisca in base a una mera presunzione di collegamento con lo spaccio, occorrendo la prova di un nesso specifico con il fatto contestato.
- I vizi genetici del sequestro probatorio devono essere fatti valere in sede di riesame; tuttavia tale preclusione opera solo se si sia formato un giudicato cautelare, mentre in difetto il GIP investito dell'opposizione può scrutinare anche la legittimità originaria del vincolo.
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