Sentenza del 25/10/2016 n. 1870 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento per mancata indicazione nella dichiarazione dell'intero ammontare del canone di locazione dell'azienda - Sussistenza di prove del mancato pagamento del canone di locazione - Riconoscimento dell'inesistenza del reddito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l'accertamento è stato annullato. La pretesa dell'Ufficio, pur formalmente fondata sulla mancata dichiarazione dell'intero canone contrattuale, è stata ritenuta sostanzialmente iniqua perché diretta a tassare un reddito del quale era stata provata l'inesistenza effettiva, in ragione del mancato pagamento dovuto alle condizioni economiche del locatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava al contribuente l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'intero ammontare del canone di locazione dell'azienda e pretendeva di assoggettare a imposizione l'intero canone pattuito. Nel giudizio, tuttavia, erano emerse prove dell'effettiva impossibilità economica del locatario di pagare il canone. Il contribuente sosteneva quindi che il reddito formalmente previsto dal contratto non fosse stato realmente conseguito e che la tassazione di tale importo avrebbe violato il principio di effettiva capacità contributiva.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione italiana
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La tassazione deve essere commisurata a una capacità contributiva effettiva e non può colpire un reddito meramente nominale o contrattuale quando sia provato che non è stato realmente percepito.
Massime di principio
- In materia di redditi da locazione, la previsione contrattuale del canone non è sempre sufficiente a dimostrare l'esistenza di un reddito effettivamente imponibile, soprattutto quando siano documentati il mancato pagamento e l'insolvenza del locatario.
- Il contribuente che contesta la tassazione di canoni non percepiti deve fornire prove concrete e verificabili dell'impossibilità o del mancato pagamento, come documentazione contabile, solleciti, azioni giudiziarie, procedure esecutive o altri elementi idonei.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la mancata dichiarazione del canone contrattuale, ma la pretesa può essere annullata se conduce alla tassazione di un reddito effettivamente inesistente e quindi contrario al principio di capacità contributiva.
- La decisione non implica che ogni canone non riscosso sia automaticamente irrilevante fiscalmente: occorre valutare la disciplina applicabile al periodo d'imposta e la prova concreta della mancata percezione.
- La sostanza economica del rapporto e l'effettiva disponibilità del reddito possono prevalere sulla sua mera quantificazione formale nel contratto, quando la tassazione del reddito nominale risulti manifestamente iniqua.
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