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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23680/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 15/01/2025 della Corte di appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di fiducia per mancato deposito di uno specifico mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. Il ricorrente deduceva che, al momento della proposizione dell'appello (dopo l'entrata in vigore della legge n. 114/2024), il testo dell'art. 581 comma 1‑quater, modificato dalla legge n. 114/2024, non richiedeva più tale mandato per il difensore di fiducia, essendo l'obbligo limitato al difensore d'ufficio; pertanto l'inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello sarebbe basata su una norma non più vigente.

La decisione

La Corte (Cassazione) ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio tempus regit actum (art. 11 preleggi) e la giurisprudenza della Sez. U n. 13808/2024 (De Felice), concludendo che la modifica introdotta dalla legge n. 114/2024, in vigore dal 25/08/2024, escludeva l'onere del difensore di fiducia di allegare il mandato ad impugnare. Poiché l'appello era stato proposto nel vigore della nuova disciplina, la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità. La Corte Suprema ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il prosieguo del giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1‑quater cod. proc. pen.

    Nel testo originario (d.lgs. n. 150/2022) imponeva al difensore, in caso di imputato proceduto in assenza, il deposito a pena d'inammissibilità di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; modificato dalla legge n. 114/2024 per escludere tale obbligo quando l'impugnazione è proposta dal difensore di fiducia (l'obbligo rimane per il difensore d'ufficio).

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2 lett. o))

    Ha modificato l'art. 581 c.p.p. eliminando l'obbligo per il difensore di fiducia di depositare il mandato ad impugnare; la modifica è entrata in vigore il 25/08/2024.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto originariamente il comma 1‑quater dell'art. 581 c.p.p. nella formulazione che richiedeva il mandato ad impugnare per l'atto del difensore.

  • art. 11 preleggi

    Applicato quale principio del tempus regit actum: la disciplina procedurale formale relativa ai requisiti dell'atto d'impugnazione si valuta con riferimento alla normativa vigente al momento del compimento dell'atto stesso.

  • Sentenza Sez. U n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce che le modifiche a disposizioni concernenti il contenuto formale dell'atto d'impugnazione hanno effetto istantaneo e devono essere valutate con riferimento alla disciplina vigente alla data di proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Per i requisiti formali dell'atto d'impugnazione si applica la normativa vigente al momento della proposizione dell'atto (principio tempus regit actum ex art. 11 preleggi).
  • Se una norma procedurale elimina un requisito formale (es. deposito di mandato), tale eliminazione opera dalleffetto immediato e impedisce che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per la sola mancanza di quel requisito quando l'atto è stato compiuto dopo l'entrata in vigore della modifica.
  • L'onere di allegare il mandato ad impugnare va verificato con attenzione distinguendo tra difensore di fiducia (per il quale l'obbligo può essere venuto meno) e difensore d'ufficio (per il quale l'obbligo può persistere, secondo il testo normativo).
  • In assenza di disciplina transitoria esplicita, si deve guardare alla data di proposizione dell'impugnazione per determinare la normativa applicabile; la giurisprudenza è utile per interpretare se la disposizione ha natura formale e effetti istantanei.
  • Se un giudice dichiara erroneamente l'inammissibilità per applicazione di una norma già modificata, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento senza rinvio e disporre il prosieguo del giudizio nelle sedi competenti.

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