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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24310/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva qualificato la disposizione testamentaria della de cuius come istituzione di erede ex re certa in favore del coniuge Boscarol Giorgio, con conseguente riconoscimento della qualità di unico erede a quest'ultimo. Marrocco sosteneva che la disposizione dovesse invece essere interpretata come legato (successione a titolo particolare) e non come istituzione di erede, con la conseguenza che la restante massa ereditaria doveva devolversi per legge e far entrare in concorso gli eredi legittimi (tra cui il fratello). La controversia si concentra, in particolare, sulla composizione del patrimonio della testatrice al momento della redazione del testamento (1994): il ricorrente deduceva che la de cuius era già comproprietaria di beni provenienti da successioni dei genitori apertesi negli anni 1980/1987 e deteneva disponibilità finanziarie, elementi che avrebbero dovuto far considerare l'attribuzione un'istituzione in quota dell'intero asse o, comunque, riconoscere il concorso degli eredi legittimi. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano ritenuto invece che, al momento della redazione del testamento, la testatrice non avesse altri beni oltre la quota degli immobili indicati e, valorizzando anche elementi estrinseci, avevano qualificato la disposizione come istituzione ex re certa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (travisamento della prova e violazione dell'art. 588, comma 2 c.c.), rilevando che la Corte d'appello ha erroneamente preso a riferimento non la situazione patrimoniale al momento della formazione del testamento ma il decreto tavolare del 2003 relativo ai beni acquisiti per successione, ignorando che quei beni erano già acquisiti dalla de cuius mortis causa prima della redazione del testamento e che la mera intavolazione tavolare successiva non poteva escluderli dall'indagine sulla volontà del testatore. La Cassazione ha perciò cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi esposti; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha disposto che la Corte d'appello provveda anche alla liquidazione delle spese del grado di legittimità. In pratica il ricorso è stato parzialmente vittorioso: la decisione di merito è stata annullata e la causa rinviata per nuova valutazione.

Norme richiamate

  • art. 588, comma 2, c.c.

    La norma è considerata nel senso che una disposizione che indica beni determinati può costituire istituzione ex re certa (successione a titolo universale per quota dell'asse) se emerge la volontà del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio; invece, se il testatore intendeva lasciare solo quei beni, si avrà legato. L'indagine è di fatto e richiede valutazione del patrimonio al momento della formazione del testamento.

  • art. 734 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui i beni non contemplati dal testamento, in mancanza di volontà contraria, sono attribuiti agli eredi chiamati per legge, con possibilità di concorso fra istituito ex re e eredi legittimi nella ripartizione della massa ereditaria.

  • R.D. n. 499/1929 (tavolare), art. 3

    L'intavolazione tavolare ha efficacia costitutiva per gli atti tra vivi ma non attribuisce automaticamente la qualità di erede nelle successioni; la mera iscrizione o intavolazione successiva non può sostituire l'accertamento della qualità di erede e non impedisce che il giudice valuti i beni come già parte del patrimonio del testatore se questi ne era titolare per titolo valido.

Massime di principio

  • Per distinguere legato e istituzione ex re certa occorre ricostruire la volontà del testatore: esame integrale del testo testamentario e del contesto patrimoniale al momento della redazione.
  • Nel determinare la natura della disposizione, devono essere considerati tutti i beni che il testatore effettivamente sapeva di possedere al momento della formazione del testamento, anche se la loro registrazione o intavolazione formale è avvenuta successivamente.
  • Se si riconosce istituzione ex re certa, la quota spettante all'istituito si determina in rapporto al valore delle res attribuite rispetto al valore globale dell'asse al momento della formazione del testamento; i beni ignorati o sopravvenuti possono concorrere alla quota e dar luogo al concorso con gli eredi legittimi.
  • La mera iscrizione tavolare o il certificato di eredità non sono di per sé idonei a determinare automaticamente la qualità di unico erede: occorre l'accettazione dell'eredità e l'accertamento giudiziale della volontà testamentaria.
  • Gli elementi estrinseci al testamento (annotazioni, agende, circumstanza della formazione del patrimonio) sono utilizzabili ma devono essere valutati con prudenza e non sostituire una ricostruzione documentale e valutativa completa del patrimonio al momento del testamento.
  • In sede di impugnazione è ammissibile il riesame della qualificazione giuridica della disposizione se emerge travisamento della prova o errata valutazione della composizione patrimoniale al momento del testamento; il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente fatti e valutazioni economiche secondo i criteri indicati dalla Cassazione.

Testo integrale

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