Regolamento (UE) 2018/317
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede all’Italia una deroga mirata al divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati in prossimità della costa previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, limitatamente alla pesca del rossetto nel golfo di Manfredonia con sciabiche da natante. La deroga è subordinata a condizioni puntuali su soggetti autorizzati, piano di gestione, sorveglianza e durata, ed è giustificata dalla specificità geografica dell’area e dal carattere selettivo e a basso impatto dell’attività. È inoltre previsto un obbligo di relazione annuale da parte dell’Italia alla Commissione.
Deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nel golfo di Manfredonia.
Ambito di applicazione
Si applica alle acque territoriali italiane adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia e riguarda esclusivamente la pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante. La deroga vale solo per i pescherecci registrati presso la direzione marittima di Manfredonia, con attività comprovata da oltre cinque anni in tale pesca, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dall’Italia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il numero complessivo dei pescherecci interessati è pari a 100, ma quelli autorizzati giornalmente sono limitati a 30 mediante rotazione. La disciplina è temporanea: si applica dall’8 marzo 2018 all’8 marzo 2021.
Deroga per la pesca del rossetto nel golfo di Manfredonia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 concede una deroga puntuale al divieto, previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri. La deroga riguarda esclusivamente la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali italiane adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia.
La Commissione motiva l’intervento richiamando la specificità geografica dell’area, la limitata estensione delle zone di pesca, il carattere molto selettivo dell’attività e il suo modesto impatto sull’ambiente marino. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e prende atto del piano di gestione adottato dall’Italia.
Ambito soggettivo e oggettivo della deroga
La deroga non ha portata generale, ma opera solo per i pescherecci che soddisfano cumulativamente i requisiti indicati all’articolo 1, paragrafo 2:
- registrazione presso la direzione marittima di Manfredonia;
- attività comprovata da oltre cinque anni nella pesca interessata;
- assenza di incremento futuro dello sforzo di pesca;
- titolarità di autorizzazione di pesca;
- operatività nell’ambito del piano di gestione italiano adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il regolamento precisa che la richiesta italiana concerne complessivamente 100 pescherecci, ma che l’operatività giornaliera è limitata a 30 unità tramite un meccanismo di rotazione. In questo modo la Commissione considera l’impatto quantitativo della deroga contenuto e coerente con il quadro di gestione.
Piano di gestione, selettività e tutela ambientale
Il provvedimento valorizza il piano di gestione italiano, adottato con decreto del 28 dicembre 2017, che disciplina l’utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto nel compartimento marittimo di Manfredonia. Il piano è rilevante perché:
- definisce le attività di pesca interessate;
- limita lo sforzo di pesca;
- rafforza le misure di sorveglianza;
- vieta la pesca al di sopra di habitat protetti;
- assicura che le catture delle specie di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 restino minime.
La Commissione richiama inoltre che l’attività non è mirata alla cattura di cefalopodi e che la pesca con sciabiche da natante, per come configurata, non entra in contatto con il fondo marino, risultando altamente selettiva e compatibile con le esigenze di conservazione.
Controlli, registrazione e sorveglianza
Il regolamento evidenzia la conformità delle attività di pesca alle prescrizioni di registrazione di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009. È inoltre sottolineato che il piano di gestione include misure di sorveglianza, in linea con l’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Sul piano operativo, l’Italia è tenuta a trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta secondo il piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione. Tale adempimento serve a consentire il monitoraggio dell’efficacia della deroga e, se necessario, l’adozione di misure correttive.
Durata, efficacia e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è espressamente limitata nel tempo: decorre dall’8 marzo 2018 e termina l’8 marzo 2021.
La limitazione temporale risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di disporre di un periodo circoscritto entro il quale valutare lo stato di conservazione dello stock sfruttato e approfondire le conoscenze scientifiche, così da orientare eventuali futuri piani di gestione più efficienti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma nella sostanza produce effetti operativi circoscritti all’Italia e alla specifica area di Manfredonia.
Disposizioni principali
Deroga al divieto di pesca vicino alla costa
L’articolo 1, paragrafo 1, esclude l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 nelle acque territoriali italiane adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia per la pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante. In tal modo non si applica, in tale ambito limitato, il divieto generale di uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri, ove raggiunta prima.
Requisiti dei pescherecci beneficiari
La deroga si applica solo ai pescherecci che: sono registrati nella direzione marittima di Manfredonia; hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e sono esclusi da qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; sono titolari di autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dall’Italia conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di gestione e limiti all’intensità di pesca
Il provvedimento si fonda sul piano di gestione italiano relativo alla pesca del rossetto, già adottato con decreto del 28 dicembre 2017. Il piano prevede un elenco di pescherecci comunicato alla Commissione, definisce le attività interessate e mira a evitare incrementi futuri dello sforzo di pesca, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni a un numero determinato di unità già abilitate a operare in Italia.
Sorveglianza e obbligo di relazione
Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, l’Italia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione.
Durata di applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dall’8 marzo 2018 all’8 marzo 2021.
Coordinate con il regolamento (CE) n. 1967/2006 e con il controllo pesca
La Commissione richiama la conformità della deroga alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e osserva che le attività interessate rispettano anche i requisiti di registrazione previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, il piano di gestione vieta la pesca su habitat protetti e include misure di sorveglianza richieste dal regolamento quadro.
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