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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/316

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/316 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018

Normativa europea32018R0316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa, a partire dal 3 marzo 2018, i dazi all'importazione applicabili a una serie di cereali e prodotti cerealicoli. La misura si inserisce nel sistema previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010, che collega il dazio al prezzo rappresentativo cif all'importazione e a parametri di mercato aggiornati periodicamente. Per tutti i prodotti elencati in allegato, i dazi risultano pari a 0,00 EUR/t, ferma restando la disciplina speciale per alcune importazioni dal Canada e le possibili riduzioni previste dal regime di calcolo.

Fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili dal 3 marzo 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti del settore dei cereali individuati da specifici codici NC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare frumento, segale, granturco e sorgo. Riguarda gli importatori e gli operatori doganali negli Stati membri, con disciplina specifica per talune merci originarie del Canada e con possibili riduzioni forfettarie o diminuzioni del dazio in funzione del porto di sbarco e della rotta di arrivo. Si applica dal 3 marzo 2018 fino alla nuova fissazione dei dazi.

Fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili dal 3 marzo 2018

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/316 della Commissione aggiorna i dazi all'importazione per taluni cereali e prodotti cerealicoli a decorrere dal 3 marzo 2018. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 642/2010, che prevede un meccanismo di determinazione del dazio collegato ai prezzi rappresentativi cif all'importazione e a parametri di mercato periodicamente aggiornati.

Quadro normativo di riferimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare l'articolo 183, quale base per la fissazione dei dazi nel settore cerealicolo. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina le modalità di applicazione del sistema dei dazi all'importazione per i cereali, inclusi il metodo di calcolo e le eventuali riduzioni applicabili.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti cerealicoli classificati con specifici codici NC. In particolare, l'allegato I comprende frumento duro e tenero, segale, granturco e sorgo, in varie destinazioni d'uso o categorie qualitative. La disciplina rileva per gli importatori e, sul piano operativo, per le autorità doganali degli Stati membri incaricate della riscossione del dazio.

Dazi fissati e allegato I

L'articolo 1 stabilisce che, dal 3 marzo 2018, i dazi applicabili sono quelli indicati nell'allegato I. Per tutte le voci elencate il dazio è fissato a 0,00 EUR/t, con riferimento ai seguenti codici NC:

  • 1001 11 00 e 1001 19 00;
  • ex 1001 91 20 e ex 1001 99 00;
  • 1002 10 00 e 1002 90 00;
  • 1005 10 90 e 1005 90 00;
  • 1007 10 90 e 1007 90 00.

Regole di calcolo e riduzioni applicabili

L'allegato I richiama le regole del regolamento (UE) n. 642/2010 per alcune riduzioni del dazio in funzione del luogo di sbarco e della rotta di trasporto:

  • diminuzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo, oltre lo stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero, e le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez;
  • diminuzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia, Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica, e le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato secondo l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. È inoltre prevista, per il granturco, una riduzione forfettaria di 24 EUR/t, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 3 del medesimo regolamento.

Elementi di calcolo riportati nell'allegato II

L'allegato II espone i dati di mercato utilizzati per la fissazione dei dazi, in particolare le medie del periodo di riferimento per frumento tenero e granturco. Sono riportate le quotazioni sui mercati di Minneapolis e Chicago, i premi sul Golfo e sui Grandi Laghi, nonché le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam, pari a 17,471 EUR/t. Per la tratta Grandi Laghi-Rotterdam non sono indicati valori. È inoltre menzionato un premio positivo di 14 EUR/t incluso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione dei dazi all'importazione dal 3 marzo 2018

L'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 3 marzo 2018, i dazi all'importazione nel settore dei cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell'allegato I, sulla base degli elementi di calcolo riportati nell'allegato II.

Prodotti interessati e aliquote applicate

L'allegato I elenca i prodotti identificati dai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00. Per tutte le voci indicate il dazio all'importazione è fissato a 0,00 EUR/t.

Riduzioni del dazio e disciplina speciale Canada

L'allegato I richiama l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, che consente una diminuzione del dazio di 3 EUR/t o di 2 EUR/t in funzione del porto di sbarco e della rotta seguita dalle merci. Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. È inoltre richiamata una riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco, subordinata alle condizioni dell'articolo 3 del medesimo regolamento.

Elementi di calcolo e riferimenti di mercato

L'allegato II riporta gli elementi utilizzati per il calcolo dei dazi: medie del periodo di riferimento per frumento tenero e granturco, con quotazioni e premi su mercati di riferimento (Minneapolis, Chicago, premio sul Golfo e sui Grandi Laghi) e le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam, pari a 17,471 EUR/t. Per i Grandi Laghi-Rotterdam non sono indicati valori. È inoltre richiamato un premio positivo di 14 EUR/t incluso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadazi doganalipolitica commercialeorganizzazione comune dei mercati

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