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Direttiva 2013/31

Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina sanitaria applicabile a cani, gatti e furetti nell'ambito della direttiva 92/65/CEE, sostituendo i riferimenti ormai superati al regolamento (CE) n. 998/2003 con quelli al regolamento (UE) n. 576/2013. Introduce inoltre il richiamo al regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali e amplia da 24 a 48 ore il termine entro cui deve essere effettuato l'esame clinico pre-spedizione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 dicembre 2014 e applicarle dal 29 dicembre 2014.

Modifica le norme sanitarie della direttiva 92/65/CEE per gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti, aggiornando i rinvii al regolamento (UE) n. 576/2013 e introducendo l'esame clinico entro 48 ore prima della spedizione.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi intra-UE e alle importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti disciplinati dalla direttiva 92/65/CEE. Riguarda gli operatori e i proprietari/trasportatori che movimentano tali animali, nonché i veterinari abilitati e ufficiali coinvolti nell'esame clinico e nella certificazione sanitaria. Non introduce un regime autonomo, ma modifica le condizioni sanitarie già previste per questi animali, con rinvii al regolamento (UE) n. 576/2013 e al regolamento (CE) n. 1/2005.

Direttiva 2013/31/UE: modifica della disciplina sanitaria per cani, gatti e furetti

La direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 92/65/CEE per aggiornare le norme sanitarie applicabili agli scambi e alle importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Il legislatore dell'Unione rileva, nei considerando, la necessità di allineare la disciplina al nuovo regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti non commerciali di animali da compagnia, di coordinarsi con il regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali e di adeguare il termine per l'esame clinico pre-spedizione da 24 a 48 ore.

Finalità e contesto normativo

La direttiva non istituisce un regime autonomo, ma modifica una disciplina già esistente, precisando e aggiornando i rinvii normativi. L'obiettivo è garantire coerenza tra le norme sugli scambi/importazioni e quelle sui movimenti non commerciali di animali da compagnia, nonché tener conto dell'esperienza applicativa che ha dimostrato l'impraticabilità, nella maggior parte dei casi, del limite di 24 ore per l'esame clinico.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano i gatti, i cani e i furetti oggetto di scambi intra-UE e di importazione nell'Unione nell'ambito della direttiva 92/65/CEE. Le nuove regole incidono sui requisiti sanitari per la spedizione, sul certificato sanitario e sull'attestazione dell'idoneità al trasporto. Restano centrali i veterinari abilitati dall'autorità competente e i veterinari ufficiali, cui sono attribuiti ruoli distinti nella visita clinica e nella certificazione.

Scambi di cani, gatti e furetti: condizioni sanitarie aggiornate

L'articolo 1, punto 1, sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE. Per formare oggetto di scambi, gli animali devono:

  • soddisfare le condizioni dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013;
  • essere sottoposti a un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente;
  • essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato E, parte 1.

Il certificato deve essere firmato da un veterinario ufficiale e deve attestare che il veterinario abilitato ha documentato, nella sezione pertinente del documento di identificazione previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, l'esame clinico da cui è risultata l'idoneità degli animali ad affrontare il viaggio previsto ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005.

Importazioni nell'Unione

L'articolo 1, punto 2, modifica l'articolo 16 della direttiva 92/65/CEE in materia di importazione. Per cani, gatti e furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dall'articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013. In aggiunta, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, gli animali devono essere muniti di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale che attesti l'esame clinico effettuato da un veterinario abilitato entro le 48 ore precedenti la spedizione e la capacità degli animali di affrontare il viaggio.

Soppressione di una disposizione ormai superata

La direttiva sopprime il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE. La soppressione si inserisce nel più ampio riordino dei rinvii e delle condizioni applicabili ai movimenti di cani, gatti e furetti, dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, ma impone un risultato: adeguare il diritto interno alle modifiche introdotte. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 28 dicembre 2014;
  • applicare tali disposizioni dal 29 dicembre 2014;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi provvedere al recepimento nei termini indicati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei rinvii normativi per gli scambi di cani, gatti e furetti

L'articolo 1, punto 1, modifica l'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE. Per la formazione oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare le condizioni dell'articolo 6 e, ove applicabile, dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013; essere sottoposti a esame clinico entro le 48 ore precedenti la spedizione; ed essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme all'allegato E, parte 1, firmato da un veterinario ufficiale.

Esame clinico entro 48 ore e certificazione sanitaria

Il certificato sanitario deve attestare che il veterinario abilitato dall'autorità competente ha documentato nel documento di identificazione, nel formato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, l'esame clinico effettuato in conformità della lettera b), dal quale è emerso che gli animali erano in condizioni di affrontare il viaggio previsto ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali.

Soppressione del paragrafo 3 dell'articolo 10

L'articolo 1, punto 1, lettera b), sopprime il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE, in coerenza con l'aggiornamento complessivo della disciplina per i movimenti di cani, gatti e furetti.

Condizioni di importazione equivalenti per cani, gatti e furetti

L'articolo 1, punto 2, sostituisce i secondi e terzi commi dell'articolo 16 della direttiva 92/65/CEE. Le condizioni di importazione per cani, gatti e furetti devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013; inoltre, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, gli animali devono essere muniti di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale che attesti l'esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti la spedizione e l'idoneità degli animali ad affrontare il viaggio.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 29 dicembre 2014. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio intraueimportazionitrasporto di animalicircolazione di animali da compagnia

Testo integrale

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