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Sentenza

Sentenza n. 12126/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, del 4 marzo 2024, n. 424, R.G. 776/2023.

Giustizia amministrativa202503097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 424/2024, relativa al pagamento di euro 1.491,24 per retribuzione professionale docenti, oltre rivalutazione e interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza dell'Amministrazione e l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire euro 1.491,24 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre rivalutazione e interessi legali dal giorno di maturazione al saldo. Ha dedotto che la somma non era stata corrisposta. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'azione di ottemperanza fosse ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., trattandosi di ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione della mancata esecuzione da parte della ricorrente, l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova o chiarimento circa l'adempimento; ciò ha giustificato l'accoglimento della domanda secondo la regola dell'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza, su richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La norma consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del titolo, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore deduce la mancata esecuzione di una sentenza e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell'adempimento, l'inottemperanza può essere accertata sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia, anche con facoltà di delega e di superamento del dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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