Cassazione Civile, Ordinanza n. 06761/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Agenzia ha richiesto, per l'anno 2011, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per euro 50.691,72 nei confronti di un centro trasmissione dati operante in Italia e della società bookmaker estera indicata come coobbligata solidale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto solo parzialmente l'appello limitatamente alle spese. In cassazione hanno dedotto: (1) la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata traduzione in inglese dell'avviso notificato alla società estera; (2) la violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, L. 220/2010 per erroneo riconoscimento del presupposto soggettivo dell'imposta in capo al CTD; (3) la violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998 e dell'art. 112 c.p.c. per erroneo riconoscimento del presupposto territoriale; (4) la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di disapplicazione della disciplina interna; (5) la violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che l'imposta unica avrebbe natura di imposta sul volume d'affari incompatibile con il sistema IVA; (6) la mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. È stata inoltre chiesta la sospensione e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata traduzione dell'atto, osservando che non esiste una norma che imponga la redazione dell'avviso nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la società estera aveva dimostrato di aver compreso il contenuto dell'atto avendolo contestato nel merito. Ha poi confermato, richiamando la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità, che per l'anno 2011 l'imposta unica è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, che il CTD che opera in Italia realizza il presupposto soggettivo e territoriale del tributo, e che il bookmaker estero e il centro trasmissione dati sono soggetti passivi; ha escluso la dedotta discriminazione, la violazione della libertà di stabilimento e del legittimo affidamento, rilevando che la Corte di giustizia ha già escluso differenze di trattamento tra operatori nazionali ed esteri. Ha inoltre affermato che l'imposta unica non ha natura di imposta sul volume d'affari vietata dall'art. 401 della direttiva IVA, e ha negato l'esimente dell'obiettiva incertezza perché nel 2011 la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito la disciplina. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già definita dalla Corte di giustizia. Spese compensate per la recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
Non impone che l'atto impositivo sia tradotto nella lingua del destinatario; la tutela del destinatario va verificata in concreto, in relazione alla prova della mancata conoscenza del contenuto dell'atto.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per le censure di violazione di legge dedotte nel ricorso.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Va interpretato, alla luce dell'art. 1, comma 66, L. 220/2010, nel senso che soggetto passivo dell'imposta è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se il bookmaker è estero o privo di concessione.
art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. 220/2010
Ha chiarito che l'imposta unica è dovuta anche per scommesse raccolte in assenza o inefficacia di concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca, anche telematicamente, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è svolta per conto di terzi, il terzo è obbligato solidalmente.
art. 1, comma 64, L. 220/2010
Individua gli obiettivi di ordine pubblico, tutela dei consumatori, lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni criminali, oltre al recupero di base imponibile e gettito.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
Richiamato per il presupposto territoriale dell'imposta; la Corte ribadisce che rilevano le attività di organizzazione e raccolta svolte in Italia.
art. 49 TFUE
La Corte esclude che la disciplina impugnata comporti una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento.
art. 56 TFUE
La disciplina italiana sull'imposta unica sui giochi non discrimina i bookmaker esteri e non rende meno attraente la loro attività nello Stato membro interessato.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana non rientra in tale divieto.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è già stata interpretata dalla Corte di giustizia o la corretta soluzione è evidente.
art. 8 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme alle norme sull'esimente dell'incertezza normativa, ma ritenuto non applicabile nel caso per la chiarezza sopravvenuta della disciplina nel 2011.
art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla censura sull'obiettiva incertezza; la Corte esclude l'esimente per il periodo d'imposta in contestazione.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla censura sull'obiettiva incertezza; non trova applicazione perché la disciplina era già chiarita dalla norma interpretativa.
art. 10, comma 4, L. 212/2000
Richiamato per l'esimente dell'incertezza normativa, esclusa dalla Corte per il 2011.
art. 112 c.p.c.
Invocato per il presunto ultrapetita sul presupposto territoriale; la Corte non ravvisa il vizio.
Massime di principio
- In materia tributaria, la mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, se non è provato in concreto che il contribuente non abbia potuto conoscerne il contenuto e difendersi.
- Per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto passivo può essere chiunque svolga in Italia attività di gestione, raccolta e trasmissione delle giocate, anche per conto di un bookmaker estero e anche in assenza o inefficacia della concessione.
- Ai fini del tributo in esame, il presupposto territoriale è integrato dalle attività materiali e gestionali svolte in Italia nella raccolta delle scommesse, non dal solo luogo di conclusione del contratto di scommessa.
- La disciplina nazionale sull'imposta unica sui giochi, applicata senza distinzioni ai bookmaker nazionali ed esteri che operano sul territorio italiano, non integra di per sé una discriminazione vietata dagli artt. 49 e 56 TFUE.
- La natura lecita dell'attività di raccolta scommesse svolta da un operatore estero nel diritto dell'Unione non esclude la debenza del tributo nazionale quando il presupposto d'imposta sia comunque realizzato.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando, per il periodo d'imposta considerato, la disciplina sia già stata chiarita da una norma interpretativa autentica e il contribuente potesse rimodulare il rapporto negoziale.
- L'imposta speciale sui giochi e sulle scommesse non è vietata dall'art. 401 della direttiva IVA se non assume il carattere di imposta sul volume d'affari; la cumulabilità con l'IVA è consentita nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla stessa Corte in termini pertinenti al caso concreto.
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