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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10930/2025 del 25/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Le ricorrenti impugnavano l’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame contro la decisione di primo grado, relativo a un preteso vizio di notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. La Corte d’appello aveva ritenuto che, pur risultando la cancellazione della società dal registro delle imprese, le appellanti non avessero speso e dimostrato la qualità di successori della società estinta, limitandosi a qualificarsi come socie. In cassazione le ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 101, 110, 160, 219, 299, 354 c.p.c., dell’art. 2495 c.c., degli artt. 23 e 111 Cost., nonché omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la loro qualità di socie accomandataria e accomandante della società cancellata fosse stata documentalmente provata e che la successione ex lege ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 110 c.p.c. consentisse loro di impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva negato in astratto la legittimazione del socio-successore della società cancellata, ma aveva accertato la mancata prova e spendita di tale qualità nonostante l’invito a chiarire la successione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, dopo la cancellazione della società, la legittimazione spetta al socio solo in quanto successore della società estinta, con conseguente necessità di allegare e provare tale qualità; ha aggiunto che, nella specie, non era stata provata neppure la successione rispetto a un altro soggetto deceduto medio tempore. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado, rispetto al quale si discuteva di un asserito vizio di notifica

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti come norma processuale violata

  • art. 110 c.p.c.

    il processo prosegue dal successore universale o nei suoi confronti quando la parte viene meno; dopo la cancellazione della società la legittimazione processuale spetta al socio solo quale successore della società estinta

  • art. 160 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti come norma processuale violata

  • art. 219 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti come norma processuale violata

  • art. 299 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti come norma processuale violata

  • art. 354 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti come norma processuale violata

  • art. 2495 c.c.

    dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci possono agire o resistere solo in quanto successori della società estinta

  • art. 23 Cost.

    invocato dalle ricorrenti

  • art. 111 Cost.

    invocato dalle ricorrenti

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi e per difetto di autosufficienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio non è legittimato in giudizio in quanto tale, ma solo in quanto successore della società estinta; la relativa qualità deve essere allegata e provata.
  • La mancanza di prova della successione processuale del socio della società cancellata integra un vizio rilevabile d’ufficio, poiché il giudice deve verificare che il contraddittorio si svolga tra le giuste parti.
  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una mera contrapposizione alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La legittimazione ad impugnare del socio-successore non deriva automaticamente dalla sola qualità di socio o dalla sola cancellazione della società, ma richiede la specifica spendita e dimostrazione della successione nel rapporto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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