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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11498/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di perquisizione locale e telematica e del contestuale sequestro (decreto del P.M. 24/07/2024, eseguito il 31/07/2024). L'indagato è accusato, in concorso con pubblici ufficiali non identificati, dei reati di cui agli artt. 110 e 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio) in relazione alla pubblicazione su Il Corriere Fiorentino di notizie sul suicidio di una allieva della Scuola Marescialli dei Carabinieri. I motivi principali del ricorso sono: (i) nullità del decreto per assenza di fumus commissi delicti e per mancanza degli elementi necessari a sostenere l'ipotesi di reato (tra l'altro l'atto era iscritto a mod. 45 come fatti non costituenti reato); (ii) violazione delle garanzie del giornalista e delle sue fonti (art. 200 c.p.p., art. 15 Cost., artt. 8 e 10 CEDU), con contestata duplicazione integrale dei dati informatici e modalità invasive non proporzionate; (iii) difetto di motivazione dell'ordinanza in relazione alle eccezioni di illegittimità formale e di violazione del principio di proporzionalità nell'esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto assente il fumus del reato ipotizzato a carico del giornalista e ha affermato che, ai fini della responsabilità dell'extraneus per l'art. 326 c.p., non risultavano elementi concreti di determinazione, istigazione o altra forma di partecipazione colposa o concordata con il presunto pubblico ufficiale. Ha inoltre richiamato le garanzie previste dall'art. 200 c.p.p. e il principio di necessità/proporzionalità circa l'identificazione delle fonti, rilevando che la perquisizione era in concreto mirata a disvelare la fonte senza che sussistessero i presupposti di indispensabilità per l'accertamento dei fatti. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del P.M. del 24/07/2024, disponendo la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Ha altresì dichiarato assorbiti gli ulteriori profili difensivi in ragione del carattere pregiudiziale della decisione sulla non configurabilità del reato.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Il reato è proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; la Corte evidenzia che la responsabilità dell'extraneus (es. giornalista) non può essere presunta sulla sola base della pubblicazione: è richiesta una partecipazione attiva (determinazione, istigazione, induzione o accordo criminoso) per configurare il concorso nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio, salvo casi in cui la giurisprudenza abbia seguito tesi più estensive.

  • art. 110 cod. pen.

    Rinvio al concorso di persone nel reato: la Corte utilizza la disciplina del concorso per valutare i limiti della responsabilità dell'extraneus e sottolinea la necessità di elementi concreti di partecipazione morale o materiale.

  • art. 200 cod. proc. pen.

    art. 200, comma 3, c.p.p.

    Prevede garanzie speciali per il giornalista professionista in relazione alla tutela delle fonti: solo il giudice, e non il P.M., può ordinare l'indicazione della fonte se le notizie sono indispensabili per la prova del reato e la loro veridicità può essere accertata solo con l'identificazione della fonte. La Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero e che la perquisizione mirasse illegittimamente a disvelare la fonte.

  • art. 256 cod. proc. pen.

    Norme sul sequestro e sugli atti cautelari: contestata l'illegittimità delle modalità (duplicazione integrale dei dispositivi) e la mancanza di selezione proporzionata dei dati; se la misura è sproporzionata o non giustificata per la finalità investigativa, la stessa è annullabile.

  • art. 247 e art. 253 cod. proc. pen.

    art. 247 c.p.p.; art. 253 c.p.p.

    Richiamate dalla difesa per vizi formali del decreto (nullità): la Corte, pur non entrando in ogni dettaglio formale, ha ritenuto mancasse il fumus del reato che giustificasse la perquisizione e il sequestro disposti.

  • art. 329 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in tema di segretezza degli atti d'indagine: la Corte valuta che l'iscrizione a mod. 45 (fatti non costituenti reato) indicava l'assenza di procedimento contro soggetti qualificati e che gli atti così registrati non potevano essere considerati necessariamente atti d'indagine coperti dal segreto da usare a fondamento di una perquisizione volta a scoprire fonti.

  • Costituzione

    La Corte richiama la tutela costituzionale della sfera di conoscenza e delle libertà connesse all'attività giornalistica (citato art. 15 nella motivazione del provvedimento); tale riferimento è utilizzato per rafforzare la necessità di limiti e garanzie prima di colpire strumenti informatici del giornalista.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamati i diritti alla privacy (art. 8) e alla libertà di espressione (art. 10), inclusa la protezione delle fonti giornalistiche; la duplicazione integrale dei dispositivi è vista come potenzialmente lesiva di queste garanzie se non adeguatamente motivata e proporzionata.

Massime di principio

  • Per ritenere penalmente responsabile un giornalista ai sensi dell'art. 326 c.p. è necessario dimostrare elementi concreti di partecipazione attiva (determinazione, istigazione, induzione o accordo criminoso) nei confronti del pubblico ufficiale che ha rivelato il segreto; la mera pubblicazione di notizie ricevute come riservate non è di per sé sufficiente.
  • Le perquisizioni e i sequestri nei confronti di giornalisti che comportano duplicazioni integrali di dispositivi informatici devono essere motivate in modo chiaro e rispettare il principio di proporzionalità: l'operazione deve mirare a dati specifici e indispensabili per l'indagine, con uso di chiavi di ricerca e copie mirate, per evitare lesioni ingiustificate alla libertà di informazione e alla riservatezza delle fonti.
  • L'art. 200 c.p.p. riconosce una procedura cautelativa per la tutela delle fonti: l'identificazione delle stesse può essere ordinata dal giudice soltanto se le informazioni sono indispensabili per provare il reato e l'identificazione della fonte è l'unico mezzo per accertarne la verità; il pubblico ministero non può aggirare questa tutela con perquisizioni mirate a scoprire fonti senza il prescritto accertamento di necessità.
  • Quando le notizie oggetto della pubblicazione si riferiscono a fatti per i quali non sussistono elementi di reato o risultano iscrizioni in registri che indicano l'assenza di profili di responsabilità (es. mod. 45), le misure invasive sui dispositivi del giornalista sono facilmente annullabili per mancanza di fumus e sproporzione.
  • In presenza di dubbi sulla legittimità di indagini volte a scoprire fonti giornalistiche, è preferibile che le amministrazioni (es. forze di polizia) svolgano, ove possibile, accertamenti interni o procedure non intrusivi prima di adottare misure cautelari penali che possano compromettere il diritto all'informazione e alla riservatezza.

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