Cassazione Penale, Sentenza n. 11498/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di perquisizione locale e telematica e del contestuale sequestro (decreto del P.M. 24/07/2024, eseguito il 31/07/2024). L'indagato è accusato, in concorso con pubblici ufficiali non identificati, dei reati di cui agli artt. 110 e 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio) in relazione alla pubblicazione su Il Corriere Fiorentino di notizie sul suicidio di una allieva della Scuola Marescialli dei Carabinieri. I motivi principali del ricorso sono: (i) nullità del decreto per assenza di fumus commissi delicti e per mancanza degli elementi necessari a sostenere l'ipotesi di reato (tra l'altro l'atto era iscritto a mod. 45 come fatti non costituenti reato); (ii) violazione delle garanzie del giornalista e delle sue fonti (art. 200 c.p.p., art. 15 Cost., artt. 8 e 10 CEDU), con contestata duplicazione integrale dei dati informatici e modalità invasive non proporzionate; (iii) difetto di motivazione dell'ordinanza in relazione alle eccezioni di illegittimità formale e di violazione del principio di proporzionalità nell'esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto assente il fumus del reato ipotizzato a carico del giornalista e ha affermato che, ai fini della responsabilità dell'extraneus per l'art. 326 c.p., non risultavano elementi concreti di determinazione, istigazione o altra forma di partecipazione colposa o concordata con il presunto pubblico ufficiale. Ha inoltre richiamato le garanzie previste dall'art. 200 c.p.p. e il principio di necessità/proporzionalità circa l'identificazione delle fonti, rilevando che la perquisizione era in concreto mirata a disvelare la fonte senza che sussistessero i presupposti di indispensabilità per l'accertamento dei fatti. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del P.M. del 24/07/2024, disponendo la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Ha altresì dichiarato assorbiti gli ulteriori profili difensivi in ragione del carattere pregiudiziale della decisione sulla non configurabilità del reato.
Norme richiamate
Il reato è proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; la Corte evidenzia che la responsabilità dell'extraneus (es. giornalista) non può essere presunta sulla sola base della pubblicazione: è richiesta una partecipazione attiva (determinazione, istigazione, induzione o accordo criminoso) per configurare il concorso nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio, salvo casi in cui la giurisprudenza abbia seguito tesi più estensive.
Rinvio al concorso di persone nel reato: la Corte utilizza la disciplina del concorso per valutare i limiti della responsabilità dell'extraneus e sottolinea la necessità di elementi concreti di partecipazione morale o materiale.
art. 200, comma 3, c.p.p.
Prevede garanzie speciali per il giornalista professionista in relazione alla tutela delle fonti: solo il giudice, e non il P.M., può ordinare l'indicazione della fonte se le notizie sono indispensabili per la prova del reato e la loro veridicità può essere accertata solo con l'identificazione della fonte. La Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero e che la perquisizione mirasse illegittimamente a disvelare la fonte.
Norme sul sequestro e sugli atti cautelari: contestata l'illegittimità delle modalità (duplicazione integrale dei dispositivi) e la mancanza di selezione proporzionata dei dati; se la misura è sproporzionata o non giustificata per la finalità investigativa, la stessa è annullabile.
art. 247 e art. 253 cod. proc. pen.
art. 247 c.p.p.; art. 253 c.p.p.
Richiamate dalla difesa per vizi formali del decreto (nullità): la Corte, pur non entrando in ogni dettaglio formale, ha ritenuto mancasse il fumus del reato che giustificasse la perquisizione e il sequestro disposti.
Citato dalla difesa in tema di segretezza degli atti d'indagine: la Corte valuta che l'iscrizione a mod. 45 (fatti non costituenti reato) indicava l'assenza di procedimento contro soggetti qualificati e che gli atti così registrati non potevano essere considerati necessariamente atti d'indagine coperti dal segreto da usare a fondamento di una perquisizione volta a scoprire fonti.
Costituzione
La Corte richiama la tutela costituzionale della sfera di conoscenza e delle libertà connesse all'attività giornalistica (citato art. 15 nella motivazione del provvedimento); tale riferimento è utilizzato per rafforzare la necessità di limiti e garanzie prima di colpire strumenti informatici del giornalista.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamati i diritti alla privacy (art. 8) e alla libertà di espressione (art. 10), inclusa la protezione delle fonti giornalistiche; la duplicazione integrale dei dispositivi è vista come potenzialmente lesiva di queste garanzie se non adeguatamente motivata e proporzionata.
Massime di principio
- Per ritenere penalmente responsabile un giornalista ai sensi dell'art. 326 c.p. è necessario dimostrare elementi concreti di partecipazione attiva (determinazione, istigazione, induzione o accordo criminoso) nei confronti del pubblico ufficiale che ha rivelato il segreto; la mera pubblicazione di notizie ricevute come riservate non è di per sé sufficiente.
- Le perquisizioni e i sequestri nei confronti di giornalisti che comportano duplicazioni integrali di dispositivi informatici devono essere motivate in modo chiaro e rispettare il principio di proporzionalità: l'operazione deve mirare a dati specifici e indispensabili per l'indagine, con uso di chiavi di ricerca e copie mirate, per evitare lesioni ingiustificate alla libertà di informazione e alla riservatezza delle fonti.
- L'art. 200 c.p.p. riconosce una procedura cautelativa per la tutela delle fonti: l'identificazione delle stesse può essere ordinata dal giudice soltanto se le informazioni sono indispensabili per provare il reato e l'identificazione della fonte è l'unico mezzo per accertarne la verità; il pubblico ministero non può aggirare questa tutela con perquisizioni mirate a scoprire fonti senza il prescritto accertamento di necessità.
- Quando le notizie oggetto della pubblicazione si riferiscono a fatti per i quali non sussistono elementi di reato o risultano iscrizioni in registri che indicano l'assenza di profili di responsabilità (es. mod. 45), le misure invasive sui dispositivi del giornalista sono facilmente annullabili per mancanza di fumus e sproporzione.
- In presenza di dubbi sulla legittimità di indagini volte a scoprire fonti giornalistiche, è preferibile che le amministrazioni (es. forze di polizia) svolgano, ove possibile, accertamenti interni o procedure non intrusivi prima di adottare misure cautelari penali che possano compromettere il diritto all'informazione e alla riservatezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11448/2025 del 21/03/2025
- Sentenza penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11449/2025 del 21/03/2025
- Sentenza penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11450/2025 del 21/03/2025
- Sentenza penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11451/2025 del 21/03/2025
- Sentenza penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11453/2025 del 21/03/2025
- Sentenza penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11455/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →