Cassazione Civile, Ordinanza n. 17994/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente, conto anticipi e conto sovvenzioni intrattenuti da una società con una banca. La società aveva promosso un giudizio di accertamento del saldo debitorio e un’opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo l’illegittimità di varie condizioni economiche applicate e, in particolare, l’usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di conto corrente stipulato il 31 maggio 2005. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda solo limitatamente al ricalcolo del saldo del conto sovvenzioni. In appello la società aveva insistito sulla rilevanza della consulenza tecnica di parte prodotta nel grado di gravame e sulla necessità di una CTU, nonché sull’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. per asserita usura originaria, deducendo che nel calcolo del TEG avrebbero dovuto considerarsi anche ulteriori oneri contrattuali, tra cui una percentuale per l’utilizzo di somme eccedenti il fido. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, ritenendo, tra l’altro, che l’eventuale superamento della soglia si collocasse solo nel corso del rapporto e quindi integrasse una usura sopravvenuta non rilevante. In Cassazione la società articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione sulla consulenza tecnica di parte depositata solo in appello e per avere negato la CTU; con il secondo denunciava violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e della l. n. 108/1996 per non avere la Corte considerato tutti gli oneri rilevanti ai fini del TEG e per non avere dichiarato la totale non debenza degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia esplicitamente disapplicato la regola legale, mentre nella specie la censura mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove e la maggiore forza persuasiva attribuita alla consulenza tecnica di parte. Ha inoltre ribadito che la consulenza di parte è una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, utilizzabile dal giudice come elemento di convincimento, purché motivatamente apprezzata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza investiva un apprezzamento di fatto compiuto sulla base della valutazione peritale e tendeva a ottenere una nuova lettura dei conteggi sul superamento della soglia usura; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per i rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010, occorre verificare separatamente TEG e commissione di massimo scoperto rispetto alle relative soglie, e ha osservato che nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato il superamento della soglia solo in corso di rapporto, qualificandolo come usura sopravvenuta, ritenuta irrilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere dedotta in cassazione solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola di giudizio sulle prove o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti; non consente di contestare la mera valutazione comparativa del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Le risultanze della consulenza tecnica di parte, se introdotte nel processo, possono essere liberamente apprezzate dal giudice come argomenti di prova e di convincimento.
art. 1815, comma 2, c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la non debenza degli interessi in caso di usura originaria; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.
art. 2, comma 4, l. n. 108/1996
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione della soglia antiusura applicabile ai rapporti bancari.
art. 2, comma 1, l. n. 108/1996
È richiamato per il sistema di rilevazione dei tassi medi e della soglia usuraria, compresa la commissione di massimo scoperto.
art. 2-bis d.l. n. 185/2008
È indicato come disposizione entrata in vigore dal 1 gennaio 2010, rilevante per il regime di calcolo nei rapporti bancari successivi.
delibera CICR 9 febbraio 2000
La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, se legittimamente pattuita, costituisce comunque un costo del credito da considerare nella verifica del superamento della soglia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola di giudizio sulle prove; non è invece utilizzabile per censurare la semplice scelta tra fonti probatorie contrapposte.
- La consulenza tecnica di parte non ha natura di atto dispositivo, ma di allegazione difensiva a contenuto tecnico e può essere liberamente valorizzata dal giudice di merito come elemento di convincimento, se sorretta da adeguata motivazione.
- Nei rapporti bancari regolati in conto corrente anteriori al 1 gennaio 2010, la verifica dell’usura presunta richiede la separata comparazione del TEG con il tasso soglia e della commissione di massimo scoperto con la relativa soglia, tenendo conto degli oneri effettivamente incidenti sul costo del credito.
- La capitalizzazione trimestrale degli interessi, se validamente pattuita, è comunque un costo del rapporto e va considerata nel calcolo del costo complessivo del credito ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia antiusura.
- La doglianza che contesti i conteggi e le valutazioni tecniche posti a base dell’accertamento del superamento della soglia usura, quando miri a una nuova valutazione del materiale istruttorio, è inammissibile in cassazione perché investe un giudizio di fatto.
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