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Legge

L.R. Umbria 3/2011

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011.

Normativa regionaleL.R. Umbria 3/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria dell’Umbria per il triennio 2011-2013: fissa il quadro finanziario, i limiti di indebitamento e diverse autorizzazioni di spesa per agricoltura, apprendistato artigiano, enti dipendenti, locazioni e cofinanziamenti comunitari/rurali. Disciplinate anche tabelle di bilancio, residui vincolati e coperture. Misure riferite ai soli esercizi 2011-2013.

Legge finanziaria regionale 2011 dell’Umbria

Legge finanziaria regionale 2011 dell’Umbria

Il provvedimento definisce il quadro finanziario della Regione Umbria per il triennio 2011-2013 e individua le principali autorizzazioni di spesa, i limiti di ricorso al mercato e le regole di bilancio collegate alla programmazione regionale. Si tratta di una legge di natura essenzialmente finanziaria, legata agli esercizi 2011-2013.

Quadro finanziario e ricorso al mercato

La legge stabilisce il quadro di riferimento finanziario per ciascun anno del triennio 2011-2013, coordinandolo con la programmazione economico-finanziaria regionale.

Per il ricorso al mercato finanziario, i limiti massimi per la contrazione di mutui e prestiti finalizzati al pareggio del bilancio sono fissati come segue:

  • 2011: euro 53.500.500,00;
  • 2012: euro 46.361.800,00;
  • 2013: euro 46.361.800,00.

Tali importi sono da intendersi al netto delle operazioni di rimborso anticipato o di ristrutturazione delle passività pregresse.

Interventi di spesa e destinazioni vincolate

Una quota del finanziamento previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 è vincolata, per euro 206.500,00, all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

Per gli oneri contributivi relativi all’assicurazione degli apprendisti artigiani, la Regione destina euro 432.790,88. I rapporti con INAIL e INPS devono essere regolati da apposita convenzione, che disciplina la rendicontazione degli oneri e l’erogazione delle quote regionali, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Il finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali degli enti dipendenti regionali avviene tramite gli stanziamenti indicati nella Tabella C; a tali enti si applica anche la disciplina prevista dall’articolo 11 sulla conservazione dei residui con vincolo di destinazione.

Fondo per il sostegno all’affitto

Per il fondo destinato al sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 431/1998, la Regione destina euro 3.000.000,00 al concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dalla normativa statale richiamata. La spesa è iscritta nella relativa unità previsionale di base del bilancio regionale.

Interventi per lo sviluppo e cofinanziamenti

La legge finanzia i programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario per gli anni 2011, 2012 e 2013 tramite lo stanziamento specifico previsto nel bilancio regionale.

Per il 2011 è autorizzata una spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale “Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale”, di cui alla delibera CIPE 18 dicembre 1996.

Sempre per il 2011 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per il cofinanziamento regionale del Piano di sviluppo rurale 2007/2013, riferito al regolamento CE n. 1698/2005.

Norme di bilancio, fondi speciali e tabelle

Per il triennio 2011-2013 restano determinati gli importi dei fondi speciali destinati alle spese correnti e in conto capitale, nonché le dotazioni per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, secondo le Tabelle A, B e C.

Per le spese pluriennali, gli importi da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono quelli indicati nella Tabella D. L’assunzione di impegni a carico di esercizi futuri nel 2011 è consentita entro i limiti massimi indicati nella medesima tabella.

Residui vincolati e copertura finanziaria

È disposta la conservazione in bilancio, fino a estinzione, dei residui relativi a spese con specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.

Le autorizzazioni di spesa per il 2011 trovano copertura nel bilancio annuale 2011, mentre quelle per il 2012 e 2013 trovano copertura nel bilancio pluriennale 2011-2013.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le principali disposizioni di spesa e di programmazione hanno applicazione limitata agli esercizi finanziari 2011-2013 o, per alcune misure, al solo anno 2011.

Testo integrale

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