Cassazione Civile, Ordinanza n. 21999/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donante)
La controversia
La controversia nasce da un atto pubblico notarile del 28 maggio 2014, denominato "stralcio di quota divisionale e donazione", con cui una parte risultava aver donato all'altra la somma di euro 115.000,00 mediante consegna di un assegno bancario. Dopo la stipula l'assegno veniva smarrito dalla beneficiaria, che ne denunciava la scomparsa; il presunto emittente rifiutava di rilasciare un nuovo assegno e la banca negava la possibilità di duplicazione per mancanza di copertura. La beneficiaria otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma. L'opponente sosteneva che la somma non fosse realmente dovuta perché l'atto era stato, per accordo tra le parti, privo di effetti e proponeva altresì domanda riconvenzionale di revocazione della donazione per ingratitudine. Il Tribunale respingeva la riconvenzionale e confermava il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello riformava invece, dichiarando la nullità della donazione per simulazione e revocando il decreto. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1417 c.c., sostenendo che la simulazione avrebbe dovuto essere provata solo con controdichiarazione scritta, salvo perdita incolpevole del documento; 2) violazione dell'art. 2700 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe disatteso l'efficacia probatoria dell'atto pubblico notarile; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per aver ritenuto attendibile la deposizione della segretaria del notaio nonostante il rogito e l'assenza di querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dei capitoli di prova e, comunque, la Corte d'appello aveva autonomamente fondato la decisione sulla mancata tempestiva eccezione della nullità relativa della prova testimoniale assunta in violazione dell'art. 1417 c.c. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che l'atto pubblico fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e della provenienza delle dichiarazioni, ma non della loro intrinseca verità, che può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti, senza necessità di querela di falso. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione anticipata dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito di richiesta del ricorrente
art. 1417 c.c.
la violazione del divieto di prova testimoniale della simulazione integra una nullità relativa, deducibile solo tempestivamente dalla parte interessata
art. 2724, n. 3, c.c.
richiamato dalla ricorrente come eccezione alla necessità della controdichiarazione scritta in caso di perdita incolpevole del documento
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile
art. 157, comma 2, c.p.c.
la nullità relativa della prova va eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato
art. 2700 c.c.
l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso della provenienza e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non della veridicità intrinseca delle dichiarazioni delle parti
art. 116 c.p.c.
dedotto come violato per l'apprezzamento della prova testimoniale, ma la censura è stata respinta perché la prova poteva contrastare la simulazione del rogito
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicata la condanna alla Cassa delle ammende per definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
disposto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La prova testimoniale della simulazione è affetta da nullità relativa: il giudice non può rilevarla d'ufficio e la parte interessata deve eccepirla tempestivamente, al più tardi nella prima difesa successiva all'assunzione della prova.
- In cassazione, la censura che investe l'ammissione o l'utilizzo di prove documentali o testimoniali deve essere specifica e autosufficiente: occorre trascrivere o indicare compiutamente il contenuto degli atti e dei capitoli di prova rilevanti.
- L'atto pubblico fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e della provenienza delle dichiarazioni, ma non della loro verità sostanziale o della corrispondenza all'effettiva volontà negoziale delle parti.
- La simulazione di un negozio può essere dimostrata, nei limiti di legge, anche tramite mezzi di prova diversi dalla querela di falso, perché quest'ultima è necessaria soltanto per contestare la fede privilegiata sui fatti attestati dal pubblico ufficiale.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata critica efficace anche di una sola di esse rende inammissibili o comunque inutili le censure sulle altre, se queste non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.
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