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Ordinanza

Ordinanza n. 3693/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’atto di convalida dell’ordinanza di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi n. 10/2023, emesso dal Comune di Monte Compatri in data 8.01.2025, prot. n. 405, notificato alla ricorrente in data 21.01.2026, con cui si estende alla Sig.ra Piccinini l’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate in Via delle Cannetacce n. 87, su immobili identificati al catasto al foglio 20, p.lle 1061 e 1060 (All. 1); - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dell'originario stato dei luoghi n. 10/2023, quale atto presupposto, mai notificato alla ricorrente e conosciuto solo per il tramite del suddetto atto di convalida; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di convalida dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché l'ordinanza di demolizione presupposta

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto comunale di convalida dell'ordinanza di demolizione e ripristino dell'originario stato dei luoghi n. 10/2023, con il quale l'ordine demolitorio relativo a opere abusive realizzate su immobili siti nel Comune è stato esteso anche alla ricorrente. È stata inoltre impugnata l'ordinanza di demolizione presupposta, deducendo che quest'ultima non era mai stata notificata alla ricorrente e che era stata conosciuta soltanto tramite l'atto di convalida. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità, poiché la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare prima della decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia espressa dalla ricorrente alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non si è pronunciato sulla legittimità degli atti edilizi impugnati, restando il giudizio di merito non definito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra la ricorrente e il Comune; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare incidentale; la rinuncia della ricorrente ha reso non necessario l'esame dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

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