Ordinanza n. 2069/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. PG/616002 del 3.6.2026 emanata dal Dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia; b) della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, acquisita con PG/1003349 del 03/11/2025; c) delle note prot. nn. 8763-P del 31.05.2024 e 13892-P del 06.09.2024, pure richiamate e di contenuto ignoto; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto, parimenti lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione di una pedana amovibile, unitamente agli atti paesaggistici presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione sportiva ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale prot. PG/616002 del 3 giugno 2026, la nota della Soprintendenza acquisita dal Comune il 3 novembre 2025, nonché ulteriori note richiamate nel provvedimento e di contenuto non conosciuto. La controversia riguarda una struttura amovibile collocata su un'area di scogliera esterna al muro frangiflutto del lungomare di Napoli, funzionale allo svolgimento di eventi sportivi e ricreativi. Nel giudizio cautelare il ricorrente ha contestato, in particolare, la necessità dell'autorizzazione paesaggistica e la legittimità degli atti che imponevano il ripristino dei luoghi. Il TAR ha rilevato, in questa fase sommaria, che l'opera rientra tra quelle per le quali il D.P.R. n. 31/2017, Allegato 16, esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica; ha inoltre considerato che sull'area non risulta apposto uno specifico vincolo di tutela culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004, diverso dalla tutela riguardante il muro frangiflutto oggetto del decreto del Sovrintendente regionale n. 175 dell'11 luglio 2003. È stata altresì valorizzata la natura temporanea e funzionale delle opere, non contestata dalle parti, nonché il sopravvenuto dissequestro della pedana disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli il 2 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati fino alla decisione nel merito. Quanto al fumus boni iuris, pur riservando ogni più approfondito esame alla fase di merito, il Collegio ha ritenuto rilevante che la struttura amovibile destinata agli eventi sportivi rientri nell'Allegato 16 del D.P.R. n. 31/2017, per il quale non è necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e che l'area di collocazione non risulti gravata dal vincolo di tutela culturale invocato dall'amministrazione, riferito invece al muro frangiflutto. Quanto al periculum in mora, il ripristino con rimozione della pedana durante lo svolgimento delle gare di nuoto avrebbe impedito lo svolgimento delle competizioni già programmate, determinando un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi il TAR ha attribuito rilievo alla rilevanza sociale e all'interesse generale al regolare svolgimento degli eventi sportivi in corso. La causa è stata rinviata per la trattazione di merito all'udienza pubblica del 10 giugno 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato congiuntamente il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi.
D.P.R. n. 31/2017, Allegato 16
È stato ritenuto applicabile alla struttura amovibile funzionale allo svolgimento di eventi sportivi, con conseguente non necessità dell'autorizzazione paesaggistica.
d.lgs. 42/2004
Il TAR ha rilevato che sull'area di scogliera interessata non risulta apposto il vincolo di tutela culturale richiamato, distinto dalla tutela specifica del muro frangiflutto.
Decreto del Sovrintendente Regionale n. 175 dell'11 luglio 2003
Individua la tutela specifica riguardante il muro frangiflutto del lungomare di Napoli, non estesa, secondo la valutazione cautelare, alla diversa area esterna in cui è collocata la pedana.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando l'esame sommario degli atti evidenzi che l'opera contestata rientra in un'ipotesi normativa di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica e che il vincolo invocato dall'amministrazione non riguarda l'area specificamente interessata dall'intervento.
- Una struttura amovibile, temporanea e strettamente funzionale allo svolgimento di eventi sportivi può giustificare la sospensione cautelare dell'ordine di rimozione quando la sua eliminazione, durante competizioni già programmate, impedirebbe lo svolgimento degli eventi e determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può attribuire rilievo alla rilevanza sociale e all'interesse generale alla continuità di eventi sportivi in corso, purché tale valutazione si accompagni alla verifica sommaria della fondatezza delle censure.
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