Ordinanza n. 2029/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una struttura metallica destinata a sostenere pannelli fotovoltaici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 con riferimento ai lavori indicati nella CILA presentata nel 2023. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto. Dal testo emerge che la controversia riguarda l'assunto secondo cui l'art. 2, comma 2, della legge regionale Campania n. 13/2022 avrebbe liberalizzato l'intervento consistente nell'installazione dei pannelli fotovoltaici. L'intervento, tuttavia, riguardava pannelli collocati su un'ampia struttura metallica autonoma, di dimensioni pari a 13,50 per 9,70 metri e di altezza compresa tra 8 e 9,70 metri.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede sommaria ha interpretato l'art. 2, comma 2, della legge regionale Campania n. 13/2022 nel senso che la disposizione consente l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici e strutture esistenti, ma non rende libera la costruzione ex novo di qualsiasi struttura destinata a ospitare i pannelli. Poiché la struttura metallica descritta non rientra negli interventi di edilizia libera, il Comune ha legittimamente esercitato i poteri sanzionatori senza attribuire efficacia impeditiva alla CILA presentata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
La norma è indicata quale base dei poteri sanzionatori esercitati dal Comune mediante l'ordinanza di demolizione e ripristino.
art. 2, comma 2, l.r. Campania n. 13/2022
consente l’istallazione di pannelli fotovoltaici su edifici e strutture esistenti
La disposizione non liberalizza la costruzione ex novo di una struttura autonoma destinata a sostenere pannelli fotovoltaici.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della cognizione e della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Una disposizione regionale che consente l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici e strutture esistenti non rende di per sé libera la realizzazione ex novo di una struttura autonoma destinata a sostenerli.
- Una struttura metallica di notevoli dimensioni e altezza, realizzata ex novo per collocarvi pannelli fotovoltaici, non rientra negli interventi di edilizia libera per il solo fatto che la sua funzione finale è connessa alla produzione di energia fotovoltaica.
- La presentazione di una CILA non impedisce l'esercizio dei poteri sanzionatori edilizi quando l'intervento realizzato ecceda l'ambito delle opere soggette a CILA o di edilizia libera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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