Sentenza del 20/04/2016 n. 7899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.G. ha contestato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior valore del terreno venduto il 15 marzo 2004 alla Sofiser s.r.l., chiedendo maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il ricorrente ha dedotto: la carenza di motivazione dell'avviso e la mancata allegazione dell'atto comparativo e delle stime OMI; l'omessa o insufficiente valutazione degli elementi favorevoli alla congruità del prezzo dichiarato; la violazione dei criteri di determinazione del valore venale, per non avere attribuito rilievo alle stime comunali ai fini ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che la motivazione dell'avviso può essere resa per relationem, purché l'atto riproduca il contenuto essenziale dei documenti richiamati e consenta al contribuente di comprendere e contestare la pretesa. Nel caso concreto, inoltre, il ricorrente non aveva trascritto l'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificarne direttamente il contenuto. La valutazione del maggior valore, fondata su criteri comparativi e su una compravendita di bene similare con valore significativamente superiore, è stata ritenuta adeguatamente motivata e non rivalutabile in sede di legittimità. Le stime comunali ai fini ICI non vincolano l'Amministrazione né il giudice, poiché l'ICI e l'imposta di registro hanno presupposti, struttura e criteri di determinazione diversi. C.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.500 euro.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2
"valore venale in comune commercio"
Per determinare la base imponibile dell'imposta di registro relativa a una compravendita immobiliare, l'Amministrazione può considerare natura, consistenza e ubicazione del bene, nonché trasferimenti, avvenuti nei tre anni precedenti, di immobili con caratteristiche e condizioni analoghe.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3
La determinazione del valore venale può fondarsi su elementi comparativi e su altri dati idonei a dimostrare il maggior valore del bene.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso può essere assolto anche mediante la riproduzione del loro contenuto essenziale, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Gli atti tributari devono essere motivati; la motivazione per relationem è ammissibile quando consente di individuare gli elementi essenziali degli atti o documenti richiamati.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
In cassazione possono essere dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e specifici vizi della motivazione, nei limiti previsti dal giudizio di legittimità. Non è invece consentita una nuova valutazione del merito o delle prove.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare altri atti o documenti senza allegarli integralmente, se ne riporta il contenuto essenziale e rende comprensibili i criteri utilizzati per determinare la maggiore imposta.
- Nelle rettifiche del valore di immobili, l'Amministrazione può utilizzare compravendite comparabili e valori medi di mercato, purché il metodo sia esplicitato e la comparazione sia logicamente attendibile.
- Le stime comunali utilizzate per l'ICI non vincolano automaticamente la determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro, perché i due tributi perseguono finalità e applicano criteri diversi.
- In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa stima economica del bene: occorre dimostrare una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante e specificamente documentato.
- Chi contesta un avviso tributario deve riprodurre o indicare puntualmente nel ricorso il contenuto dell'atto impugnato e degli elementi decisivi, altrimenti la Corte può non essere in grado di verificare le censure per difetto di autosufficienza.
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