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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 1989 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento relativo al 2009, con riprese IRES, IRAP e IVA, fondato sulla partecipazione della società E a una frode IVA intracomunitaria mediante fatture emesse da società cartiere. L'Ufficio sosteneva che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti, poiché i fornitori indicati nelle fatture non erano i reali cedenti dei beni, e che E fosse consapevole, o colpevolmente inconsapevole, della frode. La società contestava l'accertamento, sostenendo la reale esistenza delle merci e dei pagamenti, la regolarità della propria contabilità, la congruità dei prezzi e la propria buona fede. Nel giudizio di rinvio, la CTR ha ritenuto formato il giudicato interno sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, poiché l'Ufficio aveva impugnato in Cassazione soltanto il capo relativo all'IVA.

La decisione

La CTR ha confermato la decisione della CTP di Milano. È stata quindi riconosciuta la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, mentre è stata confermata l'indetraibilità dell'IVA relativa alle fatture contestate. Secondo il giudice, l'Ufficio aveva fornito elementi plurimi e coerenti sulla natura di cartiere dei fornitori e sulla consapevole partecipazione, o quantomeno sulla colpevole ignoranza, di E rispetto al meccanismo fraudolento. La mera esistenza formale delle società, la tracciabilità dei pagamenti, i documenti di trasporto e la consegna effettiva della merce non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la buona fede. Le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di Cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 53 della Costituzione

    principio generale di effettività della capacità contributiva

    La deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette è stata ritenuta coerente con la capacità contributiva, poiché i beni erano stati effettivamente acquistati e rivenduti e i relativi costi erano stati realmente sostenuti. La natura soggettivamente inesistente delle fatture non giustificava, da sola, l'indeducibilità di costi relativi a operazioni economicamente effettive.

  • Articolo 17 della Sesta Direttiva 77/388/CEE

    il committente-cessionario può dedurre l'imposta solo quando è provato che non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta

    Nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione viene negato quando l'Amministrazione dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare alla frode.

  • Sentenze della Corte di giustizia CE C-439/04 e C-354/03

    il diritto alla deduzione deve essere escluso quando il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode

    Il principio di neutralità dell'IVA non tutela il contribuente che, pur non essendo necessariamente l'autore materiale della frode, partecipa consapevolmente o con grave negligenza a una catena fraudolenta.

  • Principio devolutivo delle impugnazioni e giudicato interno

    L'impugnazione produce effetti soltanto sulle questioni e sui capi della decisione effettivamente devoluti al giudice superiore. La rinuncia espressa a impugnare un capo determina il passaggio in giudicato interno di quella parte della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA con fatture soggettivamente inesistenti, la detrazione dell'IVA può essere negata anche se la merce è stata realmente consegnata e i pagamenti sono tracciabili: occorre dimostrare che il cessionario non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere della frode.
  • La buona fede non si dimostra soltanto con visure camerali, bonifici, documenti di trasporto o fatture formalmente regolari. È necessario provare una concreta verifica dell'affidabilità sostanziale del fornitore, soprattutto quando vi siano prezzi anomali, società appena costituite, assenza di strutture o altri indici di cartolarità.
  • L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, plurimi e coerenti sulla frode e sulla conoscenza, effettiva o colpevolmente omessa, del cessionario; il giudice deve valutarli complessivamente e non può fondarsi su presunzioni astratte o sul solo mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore.
  • La presenza di documentazione extracontabile, e-mail o comunicazioni anomale può assumere rilievo decisivo se, valutata insieme agli altri elementi, dimostra la consapevole partecipazione alla frode.
  • La soggettiva inesistenza delle fatture può incidere sulla detraibilità dell'IVA senza comportare automaticamente l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, quando l'acquisto dei beni e il relativo esborso siano effettivi.
  • Le decisioni relative ad altre annualità, ad altri fornitori o al procedimento penale non vincolano automaticamente il giudice tributario, poiché si tratta di giudizi autonomi con oggetti e regole probatorie differenti.
  • Se una parte impugna soltanto alcuni capi della sentenza, i capi non impugnati possono diventare definitivi per giudicato interno e non possono essere riesaminati nel giudizio di rinvio.

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