Circolare numero 31 del 27-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della L. 21/1994 e del D.L. 39/1994 sulla disciplina degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Vengono confermati e prorogati alcuni benefici per il Mezzogiorno, istituiti nuovi sgravi totali per assunzioni in specifici periodi, disciplinate le modalità di recupero con il mod. DM10/2 e riepilogate le riduzioni contributive vigenti dal 1 gennaio 1994 per le diverse tipologie di imprese. Per il settore agricolo si rinvia a successive istruzioni per le aree meridionali, montane e svantaggiate.
Sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali per Mezzogiorno e altre categorie dal 1994
Sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali nel 1994
La circolare fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla L. 14 gennaio 1994, n. 21 e al D.L. 18 gennaio 1994, n. 39 in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Il documento chiarisce la sorte degli sgravi già fruiti, introduce nuovi benefici per specifiche assunzioni e riepiloga le misure di esonero contributivo vigenti dal 1 gennaio 1994 per le principali categorie di imprese.
Conversione della L. 21/1994 e salvezza degli effetti pregressi
La L. 21/1994, pubblicata in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1994, converte con modificazioni il D.L. 465/1993, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi. La circolare ricorda che il decreto aveva già previsto:
- la proroga dei benefici ex art. 59 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 218/1978, fino al 30 novembre 1993;
- la riduzione dello sgravio generale dal 7,5 per cento al 6 per cento;
- un nuovo sgravio totale per un anno per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993 in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1992 nelle aziende industriali dei settori indicati dal CIPE.
L’art. 1, comma 2, della legge conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dei D.L. 245/1993 e 370/1993 e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti. Ne consegue che gli sgravi già applicati per periodi pregressi fino al 30 novembre 1993 restano validi ed efficaci, e le aziende aventi diritto possono continuare a fruire dello sgravio totale annuale per i nuovi assunti nel periodo 1 giugno 1993-30 novembre 1993.
Delega ministeriale per la definizione degli sgravi
L’art. 2 della L. 21/1994 delega il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale a definire e attribuire, con decreto da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, gli sgravi contributivi di cui all’art. 59 del T.U. La definizione deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili e tenendo conto degli indirizzi dell’Unione Europea.
Proroga degli sgravi per il Mezzogiorno e riduzione al 5 per cento
Dopo la L. 21/1994, il D.L. 39/1994 disciplina la materia in via transitoria, in attesa del decreto ministeriale previsto dall’art. 2 della legge. L’art. 2, comma 1, proroga gli sgravi degli oneri sociali ex art. 59 del T.U. fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994 e riduce lo sgravio generale dal 6 per cento, previsto dalla L. 21/1994, al 5 per cento per il periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.
La circolare precisa che gli adempimenti eventualmente già effettuati per dicembre 1993 sono convalidati, poiché le misure allora applicate coincidono con quelle precedentemente vigenti.
Recupero degli importi non conguagliati per dicembre 1993
Le imprese che non abbiano effettuato il conguaglio degli sgravi spettanti per dicembre 1993 possono recuperare le somme con la denuncia di gennaio 1994, oppure con quelle di febbraio e marzo 1994. Il recupero va effettuato nel quadro D del mod. DM10/2, con le seguenti modalità:
- sgravio ex L. 1089/1968 e successive modificazioni: dicitura "REC. SGRAVIO D.L. 39/94" e codice L165;
- sgravio ex L. 183/1976, per i lavoratori già in godimento prima del 1 dicembre 1991: dicitura "REC. SGRAVIO D.L. 39/94" e codice L166;
- sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993: dicitura "REC. SGRAVIO TOT. D.L. 39/94" e codice L304;
- sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993: dicitura "REC. SGRAVIO TOT. D.L. 39/94" e codice L193.
Nuovo sgravio totale per le assunzioni dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994
L’art. 2, comma 2, introduce un nuovo sgravio totale per i lavoratori assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, se l’assunzione comporta un incremento delle unità effettivamente occupate al 30 novembre 1993 nelle aziende industriali dei settori individuati dal CIPE. Il beneficio ha durata annuale dalla data di assunzione del singolo lavoratore e si applica ai contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’INPS, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Lo sgravio va esposto nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "SGRAVIO DL 39/94" e il codice L305. Per lo sgravio relativo a dicembre 1993, non operato in tempo utile, è possibile utilizzare le denunce di gennaio, febbraio o marzo 1994, indicando nel quadro D la dicitura "ARR. SGR. DL 39/94" e il codice L306.
Se nello stesso mese l’azienda ha conguagliato sgravi ex L. 1089/1968 non spettanti, deve versare l’importo dovuto nei quadri B-C del DM10/2 con la dicitura "VERS. SGR. 1089" e il codice M154. In tal caso non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Conferma di ulteriori disposizioni del D.L. 338/1989
L’art. 2, comma 3, conferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del D.L. 338/1989, convertito dalla L. 389/1989 e successive modificazioni e integrazioni.
Fiscalizzazione degli oneri sociali dal 1 gennaio 1994
L’art. 1 conferma, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli esoneri contributivi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2 del D.L. 71/1993, secondo le condizioni, i limiti e le modalità stabiliti da quel decreto. Restano ferme le istruzioni già impartite con la circolare n. 29 del 31 gennaio 1992 e con le successive circolari emanate nel 1992 e 1993.
Per le imprese edili operanti in Italia, classificate con codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di installazione di impianti per l’edilizia, viene richiamata la disciplina speciale che riconosce il beneficio nella misura dello 0,40 per cento sul contributo dovuto per il S.S.N., secondo la circolare n. 37 dell’11 febbraio 1993.
Misure di riduzione contributiva per le diverse categorie di imprese
La circolare riepiloga le riduzioni percentuali sulla retribuzione imponibile vigenti dal 1 gennaio 1994, distinguendo tra aziende operanti nel Centro/Nord e nel Mezzogiorno, e tra differenti fondi e contribuzioni (Tbc, Enaoli, Ass., SSN e totale). Sono considerate, tra le altre:
- imprese industriali e artigiane di specifici settori metalmeccanici;
- imprese armatoriali;
- imprese di autotrasporto conto terzi con rapporto tra autisti e dipendenti da 1 a 5;
- imprese di installazione di impianti per l’edilizia, purché applichino il CCNL del settore metalmeccanico;
- imprese alberghiere, pubblici esercizi, cinematografici, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta;
- imprese commerciali esportatrici abituali;
- aziende termali;
- enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, comprese le IPAB;
- imprese di trasporto con fune in zone montane a finalità turistiche;
- imprese commerciali considerate ai fini previdenziali e assistenziali con più di 15 dipendenti;
- imprese con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15;
- imprese artigiane di pulizia, lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce, servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza.
Imprese edili e imprese agricole
Per le imprese edili è indicata la riduzione dello 0,40 per cento sul contributo SSN. Per le imprese agricole, la tabella riporta una riduzione complessiva del 5,62 per cento, con valori differenziati per operai e impiegati e per le imprese operanti nel Centro-Nord.
La circolare precisa infine che saranno fornite ulteriori istruzioni per le riduzioni contributive applicabili dal 1 gennaio 1994 alle imprese agricole operanti nei territori del Mezzogiorno, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Punti principali
L. 14 gennaio 1994, n. 21: conversione del D.L. 465/1993
La legge di conversione conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dei D.L. 245/1993 e 370/1993, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti. Restano quindi validi gli sgravi già applicati per i periodi pregressi fino al 30 novembre 1993. La legge ribadisce inoltre la possibilità per le aziende aventi diritto di continuare a fruire dello sgravio totale annuale per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993, in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1992 nelle imprese industriali dei settori indicati dal CIPE.
Art. 2 L. 21/1994: delega per la definizione degli sgravi
L’art. 2 delega il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale a definire e attribuire, con decreto adottato di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, gli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del T.U. per il Mezzogiorno. L’attribuzione deve avvenire nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto degli indirizzi dell’Unione Europea.
D.L. 18 gennaio 1994, n. 39: proroga e riduzione degli sgravi per il Mezzogiorno
L’art. 2, comma 1, proroga gli sgravi degli oneri sociali ex art. 59 del T.U. fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994. Per il periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994 la misura dello sgravio generale è ridotta dal 6 per cento al 5 per cento. Sono convalidati gli adempimenti già effettuati per dicembre 1993, poiché le misure allora applicate coincidevano con quelle precedentemente vigenti.
Recuperi contributivi per dicembre 1993: modalità DM10/2
Le imprese che non abbiano effettuato il conguaglio per dicembre 1993 possono recuperare gli importi con le denunce di gennaio, febbraio o marzo 1994. Nel quadro D del mod. DM10/2 devono essere esposti, con specifiche diciture e codici, gli importi relativi allo sgravio ex L. 1089/68 (codice L165), allo sgravio ex L. 183/76 per i lavoratori già in godimento prima del 1 dicembre 1991 (codice L166), allo sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993 (codice L304) e per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993 (codice L193).
Nuovo sgravio totale per assunzioni dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994
L’art. 2, comma 2, introduce un nuovo sgravio totale per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, purché l’assunzione incrementi le unità effettivamente occupate al 30 novembre 1993 nelle aziende industriali dei settori indicati dal CIPE. Il beneficio dura un anno dalla data di assunzione, si applica ai contributi a carico dei datori di lavoro dovuti all’INPS e alle retribuzioni soggette a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Il relativo importo va indicato nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "SGRAVIO DL 39/94" e il codice L305.
Recupero dello sgravio per dicembre 1993 e versamenti indebiti
Per il mese di dicembre 1993, lo sgravio può essere recuperato con la denuncia di gennaio 1994 o con quelle di febbraio e marzo 1994, utilizzando nel quadro D del DM10/2 la dicitura "ARR. SGR. DL 39/94" e il codice L306. Se nello stesso mese l’azienda ha conguagliato sgravi ex L. 1089/68 non spettanti, deve versare l’importo dovuto nei quadri B-C del DM10/2 con la dicitura "VERS. SGR. 1089" e il codice M154, senza indicare numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Conferma delle disposizioni dell’art. 6 del D.L. 338/1989
L’art. 2, comma 3, conferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del D.L. 338/1989, convertito dalla L. 389/1989 e successive modificazioni e integrazioni.
Fiscalizzazione degli oneri sociali dal 1 gennaio 1994
L’art. 1 conferma, dal 1 gennaio 1994, gli esoneri contributivi previsti dall’art. 2 del D.L. 71/1993, secondo condizioni, limiti e modalità del decreto richiamato. Restano valide le istruzioni precedenti emanate con la circolare n. 29/1992 e con le successive circolari del 1992 e 1993. Per le imprese edili operanti in Italia classificate con i codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, esclusi gli impiantisti per l’edilizia, continua a valere anche la misura dello 0,40 per cento sul contributo dovuto per il S.S.N., secondo la circolare n. 37 dell’11 febbraio 1993.
Misure di fiscalizzazione per le principali categorie di imprese
La circolare riepiloga le riduzioni percentuali sulla retribuzione imponibile applicabili dal 1 gennaio 1994 per vari settori e ambiti territoriali, distinguendo tra Centro/Nord e Mezzogiorno. Per le imprese industriali e artigiane di specifici settori metalmeccanici, armatoriali, autotrasporto c/t, installazione di impianti per l’edilizia con CCNL metalmeccanico, sono indicate riduzioni differenziate per Tbc, Enaoli, Ass., SSN e totale. Sono inoltre indicate misure per imprese alberghiere, pubblici esercizi, cinema, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi, imprese commerciali esportatrici abituali, aziende termali, enti/fondazioni/associazioni senza fini di lucro, IPAB e imprese di trasporto con fune in zone montane a finalità turistiche, oltre che per imprese commerciali con 8-15 dipendenti, imprese artigiane di pulizia/lavanderia/pulitura a secco/tintoria, parrucchieri e istituti di bellezza.
Imprese edili e imprese agricole
Per le imprese edili è riportata una riduzione dello 0,40 per cento sul contributo SSN. Per le imprese agricole la tabella evidenzia riduzioni complessive pari al 5,62 per cento, con differenti componenti a seconda che si tratti di operai o impiegati e della localizzazione nel Centro-Nord. La circolare riserva ulteriori istruzioni per le riduzioni applicabili dal 1 gennaio 1994 alle imprese agricole operanti nei territori del Mezzogiorno, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 gen 1994Circolare numero 28 del 26-1-1994
- Circolare · 26 gen 1994Circolare numero 29 del 26-1-1994
- Circolare · 26 gen 1994Circolare numero 30 del 26-1-1994
- Circolare · 25 gen 1994Circolare numero 26 del 25-1-1994
- Circolare · 25 gen 1994Circolare numero 27 del 25-1-1994
- Circolare · 29 gen 1994Circolare numero 32 del 29-1-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →