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Circolare

Circolare numero 29 del 26-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione, nella Regione Trentino-Alto Adige, della normativa nazionale sulle prestazioni economiche di malattia e sui relativi contributi a decorrere dal 1° gennaio 1993, in sostituzione della precedente disciplina regionale. Vengono indicate le conseguenze per impiegati e operai, le regole per gli eventi morbosi in corso al 1° gennaio 1993, le modalità di recupero delle prestazioni eccedenti già erogate, la contribuzione dovuta dal 1993 e le procedure di regolarizzazione per i periodi successivi al 31 dicembre 1992, con scadenza al 20 aprile 1994.

Prestazioni economiche di malattia e contributi nella Regione Trentino-Alto Adige dal 1° gennaio 1993

Prestazioni economiche di malattia e contributi nella Regione Trentino-Alto Adige dal 1° gennaio 1993

La circolare interviene per chiarire gli effetti della legge regionale 27 novembre 1993, n. 17, che ha sostituito la precedente legge regionale 22 marzo 1993, n. 7. Il provvedimento riafferma che, dal 1° gennaio 1993, nella Regione Trentino-Alto Adige le prestazioni economiche di malattia e i relativi oneri contributivi devono essere regolati secondo la normativa nazionale, in base alla categoria dei lavoratori interessati.

Quadro normativo di riferimento

La legge regionale n. 17/1993 ha stabilito che la disciplina nazionale si applica in sostituzione di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/1993. Restano tuttavia salve:

  • le eventuali prestazioni integrative rispetto a quelle nazionali già erogate agli impiegati prima del 1° gennaio 1993;
  • la contribuzione già versata dai datori di lavoro per i medesimi soggetti anteriormente a tale data.

La circolare ricorda inoltre che la legge regionale n. 7/1993 aveva chiarito che l'obbligo assicurativo per le prestazioni economiche di malattia non era da intendersi operante per gli impiegati, ma tale assetto viene superato dalla nuova legge regionale.

Applicazione della normativa nazionale sulle prestazioni di malattia

Dal 1° gennaio 1993 trova applicazione integrale la normativa nazionale in materia di indennità economiche di malattia per:

  • impiegati;
  • operai.

Il riferimento è al compendio allegato alla circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 e alle disposizioni successive, con particolare riguardo ai criteri di erogazione che differiscono dalla precedente normativa locale, quali:

  • lavoratori aventi diritto;
  • periodo massimo indennizzabile;
  • misura dell'indennità;
  • giornate indennizzabili;
  • retribuzione da assumere a base del calcolo.

I criteri locali cessano quindi di operare sia per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 1993 sia per quelli già in corso a quella data, ma solo per le giornate successive al 31 dicembre 1992. Per gli eventi in corso al 1° gennaio 1993, il diritto alla prestazione per il periodo residuo permane solo se, alla stessa data, l'evento risulta indennizzabile anche secondo la normativa nazionale.

La circolare formula esempi applicativi, tra cui:

  • un evento morboso insorto nel 1992, entro 60 giorni dalla sospensione o licenziamento, che prosegua nel 1993, è indennizzabile dal 1° gennaio 1993 se sussistono le condizioni previste dalla normativa nazionale per l'anno 1993, applicando la misura percentuale ridotta della retribuzione media giornaliera, da rideterminare ove necessario;
  • dal 1° gennaio 1993 deve cessare ogni erogazione di indennità ai lavoratori del settore industria con qualifica di impiegato.

Recupero delle indennità indebitamente erogate

Le maggiori prestazioni rispetto alla disciplina nazionale, erogate dopo il 31 dicembre 1992 sia agli operai sia agli impiegati, devono essere recuperate.

La circolare distingue le modalità operative:

  • per le indennità erogate dalle aziende con sistema di conguaglio, il recupero verso l'INPS deve avvenire secondo quanto indicato nel successivo punto sulla regolarizzazione;
  • per il pagamento diretto, i relativi adempimenti di recupero sono svolti dalla Sede competente.

Quando i lavoratori non sono più alle dipendenze delle aziende che avevano corrisposto l'indennità con conguaglio, è necessario richiedere la collaborazione delle aziende stesse per individuare soggetti, periodi e importi già erogati.

Contribuzione di malattia dal 1° gennaio 1993

Dal 1° gennaio 1993 la contribuzione di malattia riferita ai soggetti aventi diritto alle indennità economiche deve essere quella prevista dalla normativa nazionale per le varie categorie, applicabile nel resto del territorio nazionale.

Le aliquote da utilizzare sono quelle riportate nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Regolarizzazione dei periodi successivi al 31 dicembre 1992

Per la sistemazione dei periodi successivi al 31 dicembre 1992 la circolare prescrive l'utilizzo della procedura di regolarizzazione contributiva tramite DM 10/V, con riferimento a tre profili:

  • restituzione all'INPS delle indennità di malattia indebitamente erogate e poste a conguaglio;
  • assoggettamento a contribuzione delle retribuzioni eventualmente spettanti ai lavoratori per i periodi di malattia;
  • recupero da parte delle aziende dei contributi per prestazioni economiche di malattia non dovuti per gli impiegati.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 aprile 1994, indicato come terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con rinvio alla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993. Sulle somme eventualmente dovute dalle aziende si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dal 21 gennaio 1994, ossia dal giorno successivo alla scadenza del mese contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/1993.

Le regolarizzazioni eseguite oltre il 20 aprile 1994 ricadono nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti. Le Sedi devono conseguentemente annullare o variare le eventuali note di rettifica emesse dalla procedura automatizzata per i periodi interessati.

Periodi anteriori al 1° gennaio 1993

Per effetto della legge regionale n. 17/1993 restano confermate le diverse prestazioni rispetto alla normativa nazionale erogate ai lavoratori occupati nella Regione sulla base della pregressa normativa locale, richiamata come legge 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

Per gli impiegati la norma non prevede, per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1993, né restituzioni né richieste di contributi. La circolare precisa che tale disciplina si applica in concreto agli impiegati delle aziende non inquadrate nel settore ex Commercio, poiché riguarda la sola contribuzione collegata a prestazioni di malattia non previste dalla normativa nazionale.

Su queste basi devono essere definite eventuali note di rettifica o altri addebiti ancora sospesi. Analogo criterio deve essere seguito per i ricorsi presentati dalle aziende, nell'ambito dei poteri di autoimpugnativa, compresi quelli già pervenuti alla Direzione Generale, che saranno restituiti separatamente.

Punti principali

Applicazione della normativa nazionale dal 1° gennaio 1993

Dal 1° gennaio 1993, nella Regione Trentino-Alto Adige, i trattamenti economici di malattia e i relativi oneri contributivi sono disciplinati dalla normativa nazionale in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori. La precedente disciplina regionale viene sostituita, mentre restano salve le eventuali prestazioni integrative già erogate agli impiegati prima di tale data e la contribuzione già versata dai datori di lavoro per i medesimi soggetti.

Prestazioni economiche di malattia

La normativa nazionale si applica integralmente sia agli impiegati sia agli operai per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 1993 e per quelli in corso a tale data, limitatamente alle giornate successive al 31 dicembre 1992. Per gli eventi già in corso al 1° gennaio 1993 il diritto alla prestazione residua permane solo se, alla stessa data, l'evento è indennizzabile secondo le regole nazionali. Le differenze rispetto alla precedente normativa locale cessano quindi di operare, incluso il caso degli impiegati del settore industria, per i quali dal 1° gennaio 1993 deve cessare ogni indennità.

Recupero delle prestazioni indebitamente erogate

Le prestazioni eccedenti rispetto alla misura nazionale, erogate dopo il 31 dicembre 1992 sia agli operai sia agli impiegati, devono essere recuperate. Se l'indennità era stata anticipata dalle aziende con il sistema del conguaglio, il recupero verso l'INPS segue le istruzioni del punto 3; nei casi di pagamento diretto provvede la Sede competente. Per gli assicurati non più alle dipendenze delle aziende, la collaborazione delle stesse è necessaria per individuare soggetti, periodi e importi già corrisposti.

Contribuzione di malattia dal 1993

Dal 1° gennaio 1993 la contribuzione di malattia va determinata secondo la normativa nazionale per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche. Le aliquote da applicare sono quelle previste dalla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Regolarizzazione dei periodi successivi al 31 dicembre 1992

Per sistemare i periodi successivi al 31 dicembre 1992 devono essere utilizzate le procedure di regolarizzazione contributiva tramite DM 10/V. La regolarizzazione va effettuata entro il 20 aprile 1994. Sulle somme dovute dalle aziende decorrono interessi al tasso legale dal 21 gennaio 1994. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine sono soggette alla disciplina sanzionatoria per ritardati versamenti; le Sedi devono quindi annullare o variare le note di rettifica eventualmente già emesse.

Periodi anteriori al 1° gennaio 1993

Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993 restano confermate le prestazioni diverse dalla normativa nazionale erogate sulla base della precedente disciplina locale. Per gli impiegati non sono previste restituzioni né richieste di contributi per tali periodi; la precisazione riguarda in concreto gli impiegati delle aziende non inquadrate nel settore ex Commercio, poiché si tratta della sola contribuzione collegata a prestazioni non previste dalla normativa nazionale. Eventuali note di rettifica o altri addebiti ancora sospesi devono essere definiti in questo senso, e lo stesso orientamento vale per i ricorsi pendenti, anche quelli già pervenuti alla Direzione Generale.

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