Circolare numero 27 del 25-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma in via generale le istruzioni già impartite con la circolare n. 275/1991 sull’attuazione dei regolamenti comunitari in materia di accordi di pesca con Paesi terzi, con una specifica eccezione per i marittimi della Repubblica del Senegal. Per questi ultimi, sulla base dell’interpretazione autentica della Commissione CEE dell’art. 2 dell’accordo CEE-Senegal, si applicano le norme di sicurezza sociale senegalesi ai marittimi locali imbarcati su pescherecci comunitari. Le imprese armatoriali italiane che hanno operato in acque senegalesi devono quindi regolarizzare, dal 1980 in poi, la posizione contributiva dei marittimi locali per tutti i periodi di imbarco svolti in esecuzione delle licenze di pesca rilasciate dalle autorità senegalesi. La regolarizzazione va effettuata secondo le procedure vigenti e entro un termine specifico fissato dalla circolare; sono inoltre indicate istruzioni operative per i rapporti con le SAP e con le Casse marittime, nonché per i casi di eventuali prestazioni italiane già erogate.
Regolarizzazione contributiva dei marittimi senegalesi imbarcati su navi da pesca italiane
Regolarizzazione contributiva dei marittimi senegalesi imbarcati su navi da pesca italiane
La circolare interviene per precisare l’applicazione delle regole contributive e di sicurezza sociale ai marittimi extracomunitari imbarcati su navi da pesca italiane nell’ambito degli accordi comunitari con Paesi terzi. Essa conferma, in linea generale, le istruzioni già contenute nella circolare n. 275 del 3 dicembre 1991, ma introduce una specifica disciplina per i marittimi della Repubblica del Senegal, alla luce dell’interpretazione autentica resa dalla Commissione CEE sull’accordo di pesca CEE-Senegal.
Ambito di applicazione e principio generale
Le istruzioni della circolare n. 275/1991 restano valide per l’attuazione dei regolamenti comunitari che recepiscono gli accordi di pesca CEE con i Paesi terzi e per la determinazione del regime di sicurezza sociale applicabile ai marittimi extracomunitari imbarcati sulle navi da pesca battenti bandiera italiana.
L’unica eccezione espressamente prevista riguarda i marittimi senegalesi. Per questi soggetti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha riferito che la Commissione CEE, in data 15 settembre 1993, ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 2 dell’accordo CEE-Senegal, approvato con Regolamento n. 2212/80 del Consiglio.
Disciplina speciale per i marittimi del Senegal
Secondo la Commissione, l’art. 2 dell’accordo stabilisce che i pescherecci della Comunità, per le disposizioni non specificamente disciplinate dall’accordo e dai suoi allegati, devono conformarsi al codice della pesca marittima e alle altre leggi e regolamenti vigenti in Senegal. Ne deriva che, sin dall’applicazione del primo accordo nel 1980, gli armatori comunitari e quindi anche quelli italiani devono attenersi, al momento del rilascio del permesso di pesca, alla normativa senegalese in materia di:
- imbarco di marittimi locali;
- regime sociale da applicare.
La Commissione ha inoltre chiarito che tali disposizioni sono state applicate senza interruzione dal 1980 e sono state confermate e chiarite, con l’assenso delle autorità senegalesi, anche in occasione della negoziazione dell’ultimo protocollo in vigore.
Protocollo vigente e riferimenti normativi
Il protocollo richiamato è stato recepito nel Regolamento CEE n. 2296/93 del 22 luglio 1993, pubblicato nella G.U. delle Comunità europee n. 212 del 23 agosto 1993. Esso è in vigore per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1 ottobre 1994.
La circolare precisa inoltre che, nell’allegato al protocollo, è indicato espressamente il criterio enunciato dalla Commissione al punto 3 del paragrafo “D”. Per facilitare l’applicazione da parte delle SAP, vengono anche riportati gli estremi degli accordi e regolamenti CEE-Senegal in materia di pesca, che sostituiscono i dati della tavola sinottica allegata alla circolare n. 275/1991 per quanto riguarda il Senegal.
Obbligo di regolarizzazione contributiva
Le ditte armatoriali di navi da pesca battenti bandiera italiana che hanno operato, o operano, in acque senegalesi in base agli accordi richiamati devono regolarizzare la posizione contributiva dei marittimi locali per tutto il periodo dal 1980 in avanti.
La regolarizzazione riguarda tutti i periodi di imbarco resi dai marittimi locali, in qualità di membri dell’equipaggio, sulla base di licenze di pesca rilasciate dalle competenti autorità senegalesi e quindi nell’ambito dei periodi di validità degli accordi stessi.
Termini e procedure
La regolarizzazione deve essere eseguita secondo le procedure già in vigore. La circolare indica come termine finale il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della stessa, richiamando la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993, e la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.
Rapporti con le SAP e con le Casse marittime
Per le contribuzioni riscosse dalle Casse marittime, le ditte armatoriali devono contattare direttamente la Cassa competente. Per le contribuzioni INPS eventualmente riscosse dalla stessa, è richiesta la copia autenticata della documentazione già esibita alla SAP, secondo quanto precisato nella circolare n. 275/1991.
Prestazioni italiane eventualmente già erogate
La circolare ritiene marginali i casi in cui si debba procedere all’annullamento della posizione assicurativa dei marittimi locali o in cui a tali soggetti siano state erogate prestazioni italiane, anche da parte della competente Cassa Marittima. Qualora emergano prestazioni italiane già corrisposte, la SAP e la Cassa devono sospendere il rimborso richiesto dall’azienda e trasmettere il caso alla Sede Centrale per le valutazioni del caso.
Comunicazioni alle Casse Marittime
Infine, la circolare dispone che una copia debba essere notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, alle Casse Marittime. L’adempimento è affidato alle Sedi di Napoli, Trieste e Genova, competenti rispettivamente per la Cassa Marittima Meridionale, la Cassa Marittima Adriatica e la Cassa Marittima Tirrena.
Punti principali
Conferma delle istruzioni della circolare n. 275/1991
Le istruzioni impartite con la circolare n. 275 del 3 dicembre 1991 restano confermate per l’attuazione dei regolamenti comunitari recepenti gli accordi di pesca tra CEE e Paesi terzi, ai fini della determinazione del regime di sicurezza sociale applicabile ai marittimi extracomunitari imbarcati su navi da pesca italiane. L’unica eccezione riguarda i marittimi della Repubblica del Senegal.
Interpretazione autentica sul caso Senegal
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale comunica che, il 15 settembre 1993, la Commissione CEE ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2 dell’accordo di pesca CEE-Senegal (Regolamento n. 2212/80 del Consiglio). In base a tale interpretazione, ai marittimi locali imbarcati su pescherecci comunitari in esecuzione dell’accordo si applicano le norme di sicurezza sociale senegalesi. La Commissione ha precisato che gli armatori comunitari devono conformarsi, al momento del rilascio del permesso di pesca, alla regolamentazione senegalese sull’imbarco di marittimi locali e sul regime sociale da applicare.
Effetti degli accordi e del protocollo vigente
La Commissione ha chiarito che tali disposizioni sono applicate senza interruzione dal 1980 e sono state mantenute e chiarificate con l’accordo delle autorità senegalesi nell’ultimo protocollo in vigore. Il protocollo, recepito nel Regolamento CEE n. 2296/93 del 22 luglio 1993 e pubblicato nella G.U. delle Comunità europee n. 212 del 23 agosto 1993, è in vigore per il periodo 2 ottobre 1992 - 1 ottobre 1994 e contiene, nell’allegato al protocollo, l’indicazione espressa del criterio richiamato dalla Commissione.
Obbligo di regolarizzazione contributiva
Le ditte armatoriali di navi da pesca battenti bandiera italiana che hanno operato, o operano, in acque senegalesi in base ai predetti accordi devono regolarizzare la posizione contributiva dei marittimi locali per il periodo dal 1980 in poi. La regolarizzazione riguarda tutti i periodi di imbarco dei marittimi locali, in qualità di membri dell’equipaggio, sulla base di licenze di pesca rilasciate dalle competenti autorità senegalesi e quindi nei periodi di vigenza degli accordi stessi.
Termini e procedure per la regolarizzazione
La regolarizzazione contributiva deve essere effettuata secondo le procedure in vigore ed entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Il termine è richiamato in relazione alla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993, e alla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.
Accordi CEE-Senegal richiamati
Per agevolare l’attività delle SAP, la circolare riporta gli estremi degli accordi e dei regolamenti applicabili al Senegal, sostituendo i dati della tavola sinottica dell’allegato 3 della circolare n. 275/1991. Sono elencati, tra gli altri, il Reg. 2212/80, il Reg. 1493/88, il Reg. 420/91 e il Reg. 2296/93, con i rispettivi periodi di applicazione e riferimenti alla legislazione e alle pubblicazioni nella G.U. CEE.
Regolarizzazione delle contribuzioni riscosse dalle Casse marittime
Per la regolarizzazione delle contribuzioni riscosse dalle Casse marittime, le ditte armatoriali devono prendere contatto diretto con la Cassa competente. Per le contribuzioni INPS riscosse dalla medesima, occorre produrre la copia autenticata della stessa documentazione esibita alla SAP, secondo quanto già precisato dalla circolare n. 275/1991.
Prestazioni italiane eventualmente erogate
La circolare osserva che i casi in cui occorra annullare la posizione assicurativa dei marittimi locali o siano state erogate prestazioni italiane sono presumibilmente marginali, poiché le aziende avrebbero in gran parte già seguito il criterio interpretativo della Commissione CEE. Se si rileva l’erogazione di prestazioni italiane, la SAP e la Cassa devono sospendere il rimborso richiesto dall’azienda e sottoporre il caso alla Sede Centrale.
Comunicazioni alle Casse Marittime
Copia della circolare deve essere notificata, con raccomandata con avviso di ritorno, alle Casse Marittime. L’adempimento è affidato alle Sedi di Napoli, Trieste e Genova, rispettivamente competenti per la Cassa Marittima Meridionale, Adriatica e Tirrena.
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