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Circolare

Circolare numero 32 del 29-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i provvedimenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 63/1993, devono essere eseguiti dalle Sedi dell'Istituto quando emessi entro il termine di 60 giorni. La vincolatività comporta che tali atti vadano applicati anche se annullabili, fino a quando non siano rimossi in sede amministrativa o giudiziaria. In caso di dubbi sulla legittimità, le Sedi devono attivare con tempestività le procedure di impugnazione e trasmettere immediatamente gli atti ritenuti chiaramente illegittimi alla Direzione Generale con relazione dettagliata. Vengono inoltre superate le precedenti indicazioni sull’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario in caso di esito negativo del procedimento camerale, e si raccomanda una motivazione chiara e completa dei provvedimenti difformi dalle richieste degli interessati o adottati d’ufficio.

Applicazione vincolante dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato ex legge n. 63/1993

Applicazione dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato

La circolare interviene sull'esecuzione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 marzo 1993, n. 63, nel procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese artigiane presso i vari Istituti e Pubbliche Amministrazioni. L'obiettivo è chiarire il comportamento che le Sedi devono tenere di fronte a tali atti, alla luce dei chiarimenti dell'Avvocatura centrale e della giurisprudenza richiamata.

Quadro normativo e natura del provvedimento

La legge n. 63/1993 ha attribuito alle Commissioni provinciali dell'artigianato la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti. La circolare richiama il precedente orientamento secondo cui l'Istituto avrebbe dovuto conformarsi al provvedimento della CPA solo se non manifestamente illegittimo, ma dà atto del diverso avviso dell'Avvocatura centrale.

Secondo tale parere, la qualificazione del provvedimento come "vincolante" comporta che l'Istituto debba necessariamente darvi esecuzione. La vincolatività vale anche quando il provvedimento sia eventualmente annullabile: esso resta comunque esecutorio fino a quando non venga annullato o altrimenti posto nel nulla.

Profili processuali e impugnazioni

La circolare richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il procedimento cautelare previsto dall'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, richiamato dall'art. 1 della legge n. 63/1993, non è un procedimento di volontaria giurisdizione, ma un procedimento contenzioso. Ne deriva che contro il provvedimento del tribunale è ammesso non solo il reclamo alla Corte d'Appello, ma anche il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Viene inoltre precisato che i provvedimenti pronunciati dal Tribunale o dalla Corte d'Appello possono avere efficacia immediata per ragioni di urgenza.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi devono applicare in ogni caso i provvedimenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 63/1993, purché essi siano stati emessi entro il termine previsto di 60 giorni.

Qualora emergano elementi che facciano ritenere il provvedimento non condivisibile, devono essere attivate con la massima tempestività le procedure amministrative e giudiziarie dirette all'eliminazione dell'atto ritenuto viziato. Se il provvedimento è ritenuto chiaramente illegittimo, deve essere trasmesso immediatamente alla Direzione Generale, Direzione Centrale per i Contributi, unitamente a una relazione dettagliata, in modo da consentire eventuali interventi nelle sedi competenti.

Superamento delle precedenti indicazioni e obbligo di motivazione

La circolare precisa che, in base ai nuovi criteri, risultano superate le precedenti disposizioni relative all'instaurazione di un giudizio davanti al giudice ordinario nel caso in cui il procedimento in camera di consiglio abbia esito negativo per l'Istituto.

Infine, viene raccomandato che le decisioni totalmente o parzialmente difformi dalle richieste degli interessati, così come i provvedimenti adottati d'ufficio, siano sempre corredati da una motivazione chiara, completa ed esauriente.

Punti principali

Vincolatività dei provvedimenti delle CPA

L'Avvocatura centrale conferma che, poiché la legge qualifica come "vincolante" il provvedimento delle Commissioni provinciali dell'artigianato, l'Istituto non può che darvi esecuzione. Anche se il provvedimento sia eventualmente annullabile, resta esecutorio fino a quando non venga eliminato.

Effetti sui procedimenti giudiziari

La circolare richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione e precisa che il procedimento cautelare previsto dall'art. 7 della legge n. 443/1985, richiamato dall'art. 1 della legge n. 63/1993, ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione. Contro il provvedimento del tribunale è quindi ammesso, oltre al reclamo alla Corte d'Appello, anche il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Applicazione entro 60 giorni

Le Sedi devono applicare in ogni caso i provvedimenti delle CPA adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 63/1993, purché assunti entro il termine previsto di 60 giorni.

Attivazione delle procedure di tutela

Se emergono elementi che facciano ritenere non condivisibili i provvedimenti, devono essere avviate con la massima tempestività le procedure amministrative e giudiziarie per eliminare l'atto viziato. I provvedimenti ritenuti chiaramente illegittimi vanno trasmessi immediatamente alla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Contributi, insieme a una relazione dettagliata.

Superamento delle precedenti istruzioni

Alla luce dei nuovi criteri, vengono superate le disposizioni che prevedevano l'instaurazione di un giudizio davanti al giudice ordinario nell'ipotesi di esito negativo del procedimento in camera di consiglio per l'Istituto.

Motivazione dei provvedimenti

Si raccomanda che le decisioni parzialmente o totalmente difformi dalle richieste degli interessati, nonché i provvedimenti adottati d'ufficio, siano corredati da una motivazione chiara ed esauriente.

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