Circolare numero 28 del 26-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare l'art. 172-bis del Codice della Navigazione, che consente, in presenza di specifiche condizioni e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, l'esenzione dalle annotazioni di imbarco e sbarco sui documenti di bordo. Vengono inoltre definiti i presupposti perché l'INPS autorizzi, per le navi interessate, un'unica posizione contributiva o più posizioni per gruppi di navi, nel rispetto della disciplina previdenziale dei marittimi ex legge n. 413/1984. Il testo precisa competenze, condizioni operative, adempimenti documentali, rapporti con Autorità Marittima e Casse Marittime, nonché la gestione del fascicolo "Gruppo Navi" e della posizione matricolare dei marittimi. È infine commentata la lettera F-bis dell'art. 6 della legge n. 413/1984, riferita ai natanti che trasportano merci nella laguna di Venezia.
Criteri di applicazione dell'art. 172-bis del Codice della Navigazione e della posizione contributiva unificata per navi
Criteri di applicazione dell'art. 172-bis del Codice della Navigazione e della posizione contributiva unificata per navi
La circolare esamina l'applicazione dell'art. 172-bis C.N., dedicato all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco, e il coordinamento tra tale disciplina e la normativa previdenziale dei marittimi di cui alla legge n. 413/1984. L'obiettivo è definire i criteri con cui l'Autorità Marittima e l'INPS possono rilasciare le rispettive autorizzazioni, nonché le modalità operative e documentali da seguire.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 172-bis del Codice della Navigazione è stato introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 380, e successivamente integrato dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165. La norma consente, in presenza di condizioni specifiche, che l'Autorità Marittima autorizzi l'armatore a non effettuare le annotazioni di imbarco e sbarco sui ruoli di equipaggio o sulle licenze, demandando all'armatore la compilazione delle note di imbarco e sbarco.
La circolare riporta anche il testo dell'art. 327 C.N., rilevante perché il patto espresso di arruolamento su più navi dello stesso armatore costituisce uno dei presupposti dell'esenzione. Sono inoltre richiamate le circolari ministeriali n. 90 del 22 febbraio 1989 e n. 100 del 30 ottobre 1990, che hanno dato attuazione pratica alla norma e introdotto il modello di nota da utilizzare.
Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco: presupposti
L'esenzione mira a semplificare gli adempimenti dell'Autorità Marittima, ma richiede una verifica preventiva delle condizioni previste dalla legge. Per il settore mercantile occorre che i marittimi siano arruolati con il patto previsto dall'art. 327, che le navi o galleggianti siano dello stesso tipo e appartengano al medesimo armatore, e che siano adibiti ai servizi nell'ambito dei porti e delle rade, ai servizi pubblici di linea o a servizi privati di carattere locale.
Per il settore della pesca, l'autorizzazione può riguardare marittimi assunti con contratto nazionale o cosiddetto "alla parte", sempre con il patto di cui all'art. 327, su navi e galleggianti del medesimo armatore adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura. La norma consente inoltre l'estensione ai proprietari armatori imbarcati su proprie unità impiegate nelle stesse attività.
La circolare precisa che le unità autorizzate devono essere munite dello stesso tipo di carte di bordo, per evitare confusioni nell'applicazione di norme contrattuali, previdenziali e assicurative. Le note di imbarco e sbarco, una volta vistate dall'Autorità Marittima, devono essere conservate tra i documenti di bordo delle navi interessate.
Competenza dell'Autorità Marittima e ruolo dell'INPS
Secondo la circolare, l'Autorità Marittima competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio marittimo presso il quale le navi risultano iscritte nei registri. Non rileva, invece, l'ufficio presso il quale le navi operano di fatto. Questa indicazione è ritenuta necessaria anche perché il provvedimento marittimo costituisce il presupposto per l'esame, da parte della SAP, della richiesta di autorizzazione INPS alla posizione contributiva unica.
L'INPS, tuttavia, esercita una propria valutazione autonoma. Il provvedimento di esenzione dell'Autorità Marittima non determina automaticamente la possibilità di unificare le posizioni contributive, perché l'Istituto deve salvaguardare la correttezza degli adempimenti contributivi e gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 413/1984.
Posizione contributiva unica o per gruppi di navi
La facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 172-bis C.N. consente all'armatore di chiedere all'INPS di tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi o più posizioni per gruppi di navi. La circolare precisa che tale facoltà riguarda gli equipaggi soggetti al regime AGO-IVS dei lavoratori dipendenti, secondo la legge n. 413/1984, che conserva per i marittimi una disciplina speciale.
Per concedere l'autorizzazione, la SAP deve verificare almeno:
- la correntezza degli adempimenti contributivi dell'armatore;
- che le navi siano dello stesso tipo, pratichino lo stesso genere di navigazione e applichino il medesimo CCNL;
- che risultino iscritte nei registri di un unico Ufficio marittimo ricadente nella circoscrizione della SAP competente;
- per il settore pesca, che il raggruppamento riguardi solo navi da pesca e distingua tra pesca costiera locale e ravvicinata, senza includere i galleggianti;
- che i documenti di bordo siano correttamente tenuti e aggiornati sulla base delle note vistate dall'Autorità Marittima.
La circolare spiega che tali condizioni sono funzionali sia al controllo contributivo sia alla verifica della retribuzione imponibile, sia alla possibilità di attivare le tutele previste dalla normativa.
Effetti sulla gestione amministrativa e contabile
In presenza dell'autorizzazione INPS, le posizioni contributive delle singole navi confluite nel gruppo devono essere annullate, poiché non più operative nella procedura di riscossione DM. La posizione unificata va gestita secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 56 del 22 marzo 1988 ed è contraddistinta dal codice di autorizzazione "8Q", che indica la "posizione contributiva unificata per più navi".
Per la posizione unificata deve essere costituito il relativo libro paga, secondo quanto già previsto per la posizione-nave e aggiornato alla nuova configurazione del gruppo di navi. La SAP deve inoltre aprire un fascicolo dedicato, denominato "GRUPPO NAVI", intestato all'armatore, con sotto-fascicoli per ciascuna unità interessata, al fine di assicurare conservazione e archiviazione degli atti.
Comunicazioni a armatore, Autorità Marittima e Cassa Marittima
Quando l'autorizzazione viene concessa, la SAP deve comunicarlo all'armatore con raccomandata A.R., indicando gli estremi della posizione contributiva autorizzata, le condizioni di permanenza, le navi ammesse e il termine iniziale da cui la posizione può essere utilizzata. La circolare raccomanda di completare la comunicazione anche verso l'Ufficio marittimo e la Cassa Marittima competente.
Tale adempimento serve a coordinare il provvedimento INPS con quello dell'Autorità Marittima e con l'eventuale competenza della Cassa Marittima, sia per le contribuzioni proprie sia per quelle riscosse per delega ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33. La SAP deve inoltre aggiornare le comunicazioni se il numero delle navi ricomprese nella posizione unificata cambia nel tempo.
Posizione contributiva e posizione matricolare dei marittimi
Per i marittimi imbarcati sulle navi del gruppo, la circolare richiama l'applicazione delle regole della procedura O1/M, adattate alla nuova configurazione del gruppo navi. Sul piano matricolare, l'armatore deve sollecitare l'apposizione sul libretto di navigazione e sul foglio matricolare di marina mercantile delle annotazioni di imbarco e sbarco relative alle singole navi del gruppo, così da rendere visibili i periodi di navigazione effettivi.
La circolare sottolinea che tali annotazioni sono importanti anche quando, pur essendo continuativo l'imbarco, intervenga una variazione di mansione a bordo. I documenti matricolari sono infatti essenziali ai fini pensionistici e per la dimostrazione della posizione assicurativa e contributiva del marittimo, sia per il periodo anteriore al 1980 sia per quello successivo.
Chiarimento sulla lettera F-bis dell'art. 6 della legge n. 413/1984
La seconda parte della circolare affronta la lettera F-bis aggiunta all'art. 6 della legge n. 413/1984 dalla legge 8 novembre 1991, n. 360. La disposizione esclude dal regime di previdenza marinara i marittimi imbarcati su natanti che svolgono esclusivamente trasporto merci nella laguna di Venezia e che sono iscritti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.
La circolare chiarisce che si tratta di una previsione ricognitiva e non innovativa, poiché quei natanti rientrano nella navigazione interna e non nella navigazione marittima disciplinata dalla legge n. 413/1984. La norma si giustifica proprio perché il regime previdenziale marittimo riguarda gli equipaggi di navi iscritte nei registri marittimi e destinate alla navigazione marittima.
Indicazioni operative contenute nelle circolari ministeriali allegate
In allegato sono richiamate la circolare ministeriale n. 90 del 22 febbraio 1989 e la n. 100 del 30 ottobre 1990. La prima conferma che l'esenzione riguarda le annotazioni sui ruoli di equipaggio o sulle licenze per unità adibite al servizio nei porti e nelle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, e precisa che l'armatore deve comunicare giornalmente la composizione degli equipaggi e le variazioni successive.
La seconda integra la precedente imponendo che la nota da comunicare all'Autorità Marittima sia compilata secondo lo schema allegato. Entrambe ribadiscono che copia della nota vistata deve essere conservata tra i documenti di bordo delle navi o dei galleggianti interessati.
Punti principali
Normativa di riferimento e contenuto dell'art. 172-bis C.N.
La circolare richiama l'art. 172-bis del Codice della Navigazione, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 380 e modificato dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, nonché l'art. 327 C.N. sull'arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore. L'articolo prevede l'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco per i marittimi arruolati con patto espresso su navi e galleggianti dello stesso tipo e del medesimo armatore, impiegati in porti, rade, servizi pubblici di linea o privati locali, e, con estensione, per il settore pesca e per i proprietari armatori imbarcati su proprie unità dedicate alla pesca costiera o acquacoltura.
Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco: condizioni e funzione
L'esenzione ha la funzione di evitare alle Autorità Marittime locali di annotare direttamente sui ruoli di equipaggio i movimenti di imbarco e sbarco, trasferendo l'adempimento all'armatore, che compila le note di imbarco e sbarco. La circolare precisa che l'autorizzazione può essere rilasciata solo se ricorrono condizioni specifiche: stesso tipo di navi o galleggianti, appartenenza al medesimo armatore, impiego nel medesimo ambito operativo e, per la pesca, utilizzo di navi addette alla pesca costiera locale o ravvicinata o ad acquacoltura. Per le unità autorizzate si richiede anche che siano munite dello stesso tipo di carte di bordo.
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione marittima
La circolare individua come competente il medesimo Ufficio marittimo presso il quale le navi risultano iscritte nei registri, e non gli uffici presso i quali le navi operano solo occasionalmente o con continuità. Tale precisazione è ritenuta necessaria per la gestione amministrativa delle navi e costituisce presupposto per la successiva valutazione della SAP INPS in ordine alla posizione contributiva unica o per gruppi.
Autorizzazione INPS alla posizione contributiva unica o per gruppi
L'ultimo comma dell'art. 172-bis C.N. consente all'armatore di essere autorizzato dall'INPS a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi oppure più posizioni per gruppi di navi. La circolare sottolinea che si tratta di una facoltà propria dell'Istituto, da esercitare con autonomia e nel rispetto delle esigenze di controllo e tutela del credito contributivo previste dalla legge n. 413/1984 per gli equipaggi marittimi soggetti al regime AGO-IVS. L'autorizzazione INPS non discende automaticamente da quella marittima, ma richiede una valutazione preventiva di condizioni puntuali.
Condizioni per l'autorizzazione INPS
La SAP competente deve verificare almeno: la correntezza negli adempimenti contributivi dell'armatore; che le navi confluenti nella posizione unificata siano dello stesso tipo, praticano lo stesso genere di navigazione e applicano lo stesso CCNL; che siano iscritte nei registri di uno stesso Ufficio marittimo della circoscrizione SAP; che, per il settore pesca, il raggruppamento riguardi solo navi da pesca e distingua pesca costiera locale e ravvicinata, senza includere i galleggianti; che l'armatore tenga correttamente e aggiornati i documenti di bordo sulla base delle note di imbarco e sbarco vistate. La circolare spiega che tali condizioni servono a evitare problemi di controllo, di verifica della retribuzione imponibile e di attivazione delle tutele contributive.
Rapporto con la legge n. 413/1984 e tutela del credito contributivo
Il testo ricorda che la legge n. 413/1984 disciplina il regime previdenziale dei marittimi iscritti all'AGO-IVS e che, in quel contesto, l'armatore deve aprire una distinta posizione contributiva per ciascuna nave, con relativo libro paga. Sono richiamati il ruolo dei documenti di bordo, i termini per il versamento, la responsabilità solidale, il privilegio speciale, la dismissione di bandiera, il diniego delle spedizioni e il riscontro dei documenti di bordo. La posizione contributiva unica deve quindi essere compatibile con questi strumenti di tutela, senza rendere più difficile l'attività di riscossione e controllo da parte della SAP.
Comunicazioni e adempimenti successivi all'autorizzazione
La SAP che concede l'autorizzazione deve comunicarla all'armatore con raccomandata A.R., indicando estremi della posizione, condizioni di permanenza, navi ammesse e termine iniziale di utilizzo. La circolare raccomanda di informare anche l'Ufficio marittimo e la Cassa marittima competente, così da coordinare l'autorizzazione INPS con il provvedimento di esenzione marittima e con la gestione delle contribuzioni, sia proprie sia delegate. Devono inoltre essere aggiornati i dati in caso di variazioni del numero di navi ricomprese nella posizione unificata.
Gestione operativa: annullamento delle singole posizioni, codice 8Q e fascicolo "Gruppo Navi"
Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'annullamento delle singole posizioni contributive delle navi confluite nel gruppo, poiché non più attive nella procedura di riscossione DM. La posizione unificata deve essere gestita secondo le istruzioni già previste dalla circolare n. 56 del 22 marzo 1988 e contraddistinta dal codice di autorizzazione "8Q", con significato di "posizione contributiva unificata per più navi". In parallelo, la SAP deve aprire un fascicolo intestato all'armatore denominato "GRUPPO NAVI", con sotto-fascicoli per ciascuna unità, per conservare e archiviare gli atti relativi agli adempimenti connessi.
Posizione contributiva e matricolare dei marittimi
Per la posizione contributiva dei marittimi continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla procedura O1/M, aggiornate alla logica del gruppo navi. Per quanto concerne invece la posizione matricolare, l'armatore deve far annotare sui documenti del marittimo gli imbarchi e gli sbarchi effettuati in ragione del gruppo navi, così da evidenziare i periodi di navigazione e le eventuali variazioni di mansione anche in costanza di imbarco. Ciò è rilevante ai fini pensionistici, sia per i periodi anteriori al 1980 sia per quelli successivi, oltre che per l'accesso ai benefici della legge n. 413/1984.
Rapporti con Autorità Marittima e Casse Marittime
La circolare evidenzia che le navi considerate ai fini del provvedimento marittimo di esenzione non coincidono necessariamente con quelle rilevanti per l'eventuale posizione contributiva INPS. Inoltre, l'autorizzazione INPS non si estende automaticamente agli altri istituti assicuratori, in particolare alle Casse Marittime, che conservano competenza in materia assicurativa e anche nella riscossione delle contribuzioni assistenziali per conto dell'INPS. Per questo la SAP deve comunicare alla competente Autorità Marittima e alla Cassa Marittima gli estremi della posizione autorizzata e le navi comprese, aggiornando successivamente tali dati in caso di variazioni.
Chiarimento sulla lettera F-bis dell'art. 6 della legge n. 413/1984
La seconda parte della circolare esamina la lettera F-bis aggiunta all'art. 6 della legge n. 413/1984 dalla legge 8 novembre 1991, n. 360. La disposizione esclude dal regime di previdenza marinara i marittimi imbarcati su natanti che svolgono trasporto merci esclusivamente nella laguna di Venezia e sono iscritti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile. La circolare precisa che si tratta di norma ricognitiva e non innovativa, coerente con il fatto che la legge n. 413/1984 riguarda gli equipaggi di navi iscritte nei registri marittimi e destinate alla navigazione marittima, mentre tali natanti ricadono nella disciplina della navigazione interna.
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