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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34358/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputata ha impugnato la sentenza del 3 dicembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che l’aveva condannata per istigazione alla corruzione, in continuazione, ai sensi degli artt. 81 e 322, comma 2, c.p. Con il primo motivo ha contestato l’affermazione di responsabilità, sollecitando una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo ha lamentato l’eccessivo rigore della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una non consentita rilettura delle prove e non confrontato effettivamente con la motivazione della Corte d’appello, giudicata diffusa, analitica e logicamente argomentata. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la pena base era stata fissata nel minimo di quattro anni di reclusione per l’ipotesi dell’art. 322, comma 2, c.p.; erano state riconosciute l’attenuante della speciale tenuità del fatto ex art. 323-bis c.p. e le attenuanti generiche nella massima estensione; l’aumento per la continuazione interna al capo 1 era contenuto e motivato con la pluralità degli episodi contestati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    è stato operato un aumento della pena molto contenuto a titolo di continuazione interna al capo 1), valutato dalla Corte di appello congruo, in termini non illogici, in ragione della pluralità degli episodi contestati

    La pluralità degli episodi può giustificare un aumento contenuto per continuazione, purché la valutazione di congruità sia logicamente motivata.

  • art. 322, comma 2, c.p.

    la pena base è stata determinata, in relazione alla ritenuta ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 322 cod. pen. nella misura minima, pari ad anni 4 di reclusione

    Nel caso concreto la pena base per l’ipotesi prevista dal secondo comma è stata determinata nel minimo edittale indicato dalla decisione.

  • art. 323-bis c.p.

    è stata riconosciuta la attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. per la speciale tenuità del fatto

    La speciale tenuità del fatto ha comportato il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 323-bis c.p.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura sulla responsabilità che, senza confrontarsi con la motivazione e con gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, si limiti a sollecitare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La doglianza sull’eccessività della pena è generica e manifestamente infondata quando non si confronta con i criteri concretamente applicati e la decisione dà conto della pena base, delle attenuanti riconosciute e della misura dell’aumento per continuazione in rapporto alla pluralità degli episodi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzione
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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