Cassazione Civile, Ordinanza n. 08362/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti di giudizio depositata dal difensore della ricorrente, munito di procura, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese in favore delle intimate, perché queste non si erano costituite.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale nel quale il danneggiato aveva ottenuto il riconoscimento del risarcimento dei danni, ma il giudice di pace aveva escluso la condanna della controparte al pagamento di alcune voci accessorie: IVA sui costi di riparazione del veicolo, spese per la negoziazione assistita, spese per l’attività stragiudiziale del legale e spese per la consulenza tecnica di parte svolta in corso di causa. In appello il tribunale ha riconosciuto l’IVA sulle riparazioni, le spese della CTP e quelle della negoziazione assistita, ma ha negato il rimborso dell’attività stragiudiziale perché ritenuta priva di utilità rispetto al futuro giudizio; ha inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile l’appello incidentale dell’assicurazione, compensando le spese per accoglimento solo parziale dell’impugnazione. Avverso tale decisione la parte danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso dichiarando di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio, quando validamente depositata dal difensore munito dei necessari poteri, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione in presenza di rinuncia rituale.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se proposta dalla parte tramite difensore munito di poteri e prima della decisione, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese nei confronti della parte intimata rimasta non costituita.
- Quando l’impugnazione è oggetto di rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a prendere atto dell’atto abdicativo processualmente valido.
Come è indicizzato
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