Sentenza del 03/10/2019 n. 3786 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di euro 59.527,01 corrispondenti all'euroritenuta applicata da intermediari esteri sui rendimenti di capitali detenuti all'estero e successivamente emersi tramite la procedura di voluntary disclosure. Sosteneva che il mancato riconoscimento della ritenuta determinasse una doppia imposizione, in violazione della direttiva 2003/48/CE e dell'art. 10 del d.lgs. n. 84/2005. Contestava inoltre che l'Ufficio avesse ritenuto non provato il diritto al rimborso, affermando che la documentazione fosse già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha respinto l'appello e confermato il diniego di rimborso. In primo luogo, il contribuente non ha prodotto certificazioni specifiche, suddivise per anno, idonee a dimostrare l'effettivo prelievo dell'euroritenuta da parte dell'intermediario estero. In secondo luogo, dopo aver aderito alla voluntary disclosure, accettato la liquidazione dell'Ufficio e pagato quanto richiesto senza impugnare l'atto, il contribuente ha definito e cristallizzato il rapporto tributario. La successiva richiesta di rimborso non poteva quindi modificare gli effetti della procedura già perfezionata. Il contribuente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.250,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Direttiva 2003/48/CE
Il contribuente la invocava per sostenere il divieto di doppia imposizione sui redditi da capitale percepiti all'estero. Il Collegio ha ritenuto che tale principio non potesse operare in assenza della prova delle ritenute e in favore di un soggetto che aveva regolarizzato redditi esteri precedentemente non dichiarati.
Art. 10 del d.lgs. n. 84/2005
Richiamato dal contribuente quale fondamento del divieto di doppia imposizione e del riconoscimento della ritenuta estera; non è stato ritenuto applicabile in concreto per carenza di prova e per l'intervenuta definizione della procedura di voluntary disclosure.
Art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186
Disciplina la voluntary disclosure. L'adesione alla procedura, il pagamento delle somme liquidate e la mancata impugnazione dell'atto sono stati interpretati come accettazione integrale degli effetti della definizione agevolata.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso è stato considerato tempestivo, poiché presentato entro il termine biennale previsto dalla norma e proposto dopo il decorso di novanta giorni.
Art. 165 del TUIR
Richiamato dall'Ufficio in relazione al riconoscimento del credito per imposte pagate all'estero. La decisione non ha riconosciuto il rimborso, anche perché non risultava dimostrato il pagamento effettivo delle ritenute estere e il rapporto tributario era stato già definito tramite voluntary disclosure.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso o il credito per imposte trattenute all'estero deve dimostrare con documentazione puntuale l'effettivo prelievo, normalmente tramite certificazioni dell'intermediario riferite ai singoli anni e ai relativi redditi.
- Il principio contro la doppia imposizione non opera automaticamente: presuppone il rispetto degli obblighi dichiarativi, la tracciabilità dell'imposta estera e la verifica delle condizioni previste dalla normativa interna e dalle convenzioni applicabili.
- La voluntary disclosure o altra procedura agevolata, una volta perfezionata con il pagamento e senza impugnazione dell'atto di liquidazione, tende a cristallizzare il rapporto tributario e può impedire successive richieste volte a modificare gli importi già definiti.
- La documentazione eventualmente già trasmessa all'Amministrazione non esonera necessariamente il contribuente dall'onere di allegare e provare in giudizio i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Se il contribuente intende contestare il mancato riconoscimento di una ritenuta o di un credito d'imposta, è prudente farlo prima di concludere la procedura agevolata oppure impugnare tempestivamente l'atto che non ne tiene conto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 329 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 782 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →