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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03444/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. Il ricorso deduceva violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che non fossero emersi elementi probatori di abitualità della condotta, che l'offesa fosse di minima gravità e che l'imputato fosse incensurato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione della gravità della condotta, già adeguatamente motivata nei gradi di merito. In particolare, la non applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta logicamente giustificata dalle modalità e dalla pericolosità del fatto, descritto come stazionamento dello spacciatore in una piazza di spaccio, cessione di stupefacente su pubblica via e assenza di elementi utili a risalire ai fornitori. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    il ricorso deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto sulla base delle modalità e della pericolosità della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    richiamato quale base della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in tema di presupposti della condanna alla sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione dei giudici di merito evidenzi elementi concreti di maggiore offensività, come le modalità di commissione, il contesto di spaccio in luogo pubblico e la pericolosità della condotta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della sua gravità, se la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La presenza di un fatto qualificabile come spaccio di stupefacenti di lieve entità non implica automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., dovendo il giudice verificare in concreto la tenuità dell'offesa e le modalità della condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e può giustificare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti e secondo i presupposti richiamati dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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