Cassazione Penale, Sentenza n. 19320/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice era tenuto a procedere in udienza, in contraddittorio, secondo le forme dell'art. 666 c.p.p.; il provvedimento emesso "de plano" fuori dai casi espressamente consentiti (manifestamente infondato o ripropositivo) è illegittimo. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato assorbito e non deciso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM impugna l'ordinanza del GIP dell'8/11/2024 che aveva revocato il precedente provvedimento del 27/9/2024 (che a richiesta del PM aveva disposto il ripristino della pena conseguente a decreto penale di condanna per violazioni degli artt. 187, comma 1, e 187, comma 1-quater, d.lgs. 285/1992). Il ricorso deduce: (i) violazione degli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), c.p.p., perché il provvedimento sarebbe stato emesso "de plano" senza svolgere l'udienza in contraddittorio come previsto; (ii) violazione di legge per cui l'ordinanza renderebbe impossibile al PM provvedere all'esecuzione della pena, creando uno stallo procedurale.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Stabilisce le forme e la necessità dell'udienza in contraddittorio per le decisioni previste; il giudice può provvedere de plano solo nei casi di richiesta manifestamente infondata o ripropositiva.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Precisazione che limita i casi in cui il giudice può decidere de plano; richiamata dalla sentenza per escludere la legittimità del provvedimento "de plano" nel caso concreto.
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione quale norma procedurale rilevante per la legittimità del provvedimento; attiene ai poteri e ai doveri del pubblico ministero nelle fasi procedurali.
art. 186, comma 9-bis d.lgs. 285/1992
Richiamato per affermare che, anche per le ipotesi contemplate in questo capo d'accusa, il giudice deve procedere in udienza e in contraddittorio secondo le forme dell'art. 666 c.p.p.
art. 187, comma 8-bis d.lgs. 285/1992
Analoga richiamata normativa per le fattispecie di cui all'art. 187 (guida in stato di ebbrezza): conferma l'obbligo di contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p. per le decisioni sul ripristino della pena.
art. 187, comma 1 e comma 1-quater d.lgs. 285/1992
Indicano le specifiche fattispecie di reato contestate nel decreto penale di condanna (guida in stato di ebbrezza e relative aggravanti/particolari qualificazioni).
Massime di principio
- Quando la legge rimanda alle forme dell'art. 666 c.p.p. il giudice deve decidere in udienza, in contraddittorio tra le parti; non può emettere provvedimenti "de plano" se non nei casi tassativi (richiesta manifestamente infondata o riproposizione).
- La mancata osservanza del contraddittorio in queste ipotesi costituisce vizio procedurale rilevante che legittima l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il ricorso del pubblico ministero è lo strumento appropriato per censurare l'adozione "de plano" di provvedimenti che la legge richiede in udienza; la Corte può accogliere il ricorso e disporre il rinvio.
- Se il provvedimento annulla un atto richiesto dall'organo dell'accusa e ostacola l'esecuzione della pena, la questione può essere sollevata ma il vizio formale del mancato contraddittorio rimane il profilo decisivo da verificare.
- In casi simili le parti devono prepararsi a partecipare all'udienza prevista dall'art. 666 c.p.p.; il giudice, a meno che non sussistano le eccezioni previste, non deve decidere senza aver dato la possibilità di confronto alle parti.
- La pronuncia di annullamento con rinvio indica che la soluzione sostanziale non è stata affrontata dalla Corte: il nuovo esame dovrà rispettare le garanzie procedurali e potrà condurre a diversa decisione qualora il contraddittorio venga regolarmente esperito.
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