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Sentenza

Sentenza n. 954/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di formalizzazione della cessazione dal servizio permanente per infermità e collocazione in congedo assoluto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha formalizzato la cessazione dal servizio permanente per infermità, con decorrenza retroattiva e collocazione in congedo assoluto ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010, chiedendo anche il risarcimento del danno. Dopo il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato espresso dagli organi sanitari competenti, il ricorrente aveva rinunciato al reimpiego nei ruoli civili dell'amministrazione della Difesa, sostenendo che il congedamento fosse stato disposto con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza del periodo massimo di aspettativa. Ha dedotto violazione dell'art. 929, comma 2, d.lgs. 66/2010, violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, affermando che la decorrenza avrebbe dovuto essere fissata alla diversa data di rinuncia al passaggio nei ruoli civili. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'asserita illegittimità dell'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Ha richiamato il principio, ritenuto consolidato, secondo cui, in caso di dispensa per verificata inidoneità fisica, la decorrenza della dispensa coincide con la data del verbale dell'organo sanitario competente che accerta la permanente inidoneità; il successivo decreto conclusivo ha natura dichiarativa e produce effetti retroattivi, risalenti al momento dell'accertamento sanitario. Nel caso concreto, la Commissione Medica Interforze aveva indicato espressamente la decorrenza del congedo assoluto dalla data del provvedimento sanitario di accertamento dell'inidoneità. Il decreto ministeriale era pertanto conforme all'art. 929, comma 2, d.lgs. 66/2010. Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittimo il collocamento in congedo per infermità senza attendere il decorso del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 912 d.lgs. 66/2010, poiché le condizioni di salute non consentivano più di giudicare il militare idoneo al servizio. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il mancato accertamento dell'illegittimità del provvedimento, quale coelemento necessario dell'illecito ex art. 2043 c.c., impedisce di configurare la responsabilità della pubblica amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 929, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010

    La disposizione costituisce la base normativa della cessazione dal servizio permanente per infermità e della collocazione in congedo assoluto.

  • art. 929, comma 2, d.lgs. 66/2010

    La decorrenza della dispensa per permanente inidoneità fisica è individuata nella data dell'accertamento sanitario definitivo dell'inidoneità, alla quale risalgono gli effetti del successivo provvedimento dichiarativo.

  • art. 912 d.lgs. 66/2010

    Il periodo massimo di aspettativa per infermità non deve necessariamente essere atteso quando l'organo sanitario abbia già accertato che il militare non può più essere giudicato idoneo al servizio.

  • art. 2043 c.c.

    L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento costituisce un coelemento necessario per configurare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione secondo la fattispecie dedotta.

Massime di principio

  • In caso di dispensa dal servizio per permanente inidoneità fisica, la decorrenza degli effetti coincide con la data del verbale dell'organo sanitario competente che ha accertato definitivamente l'inidoneità; il successivo provvedimento amministrativo di dispensa ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva.
  • Quando l'organo sanitario competente abbia accertato che il militare non può più essere giudicato idoneo al servizio, l'amministrazione può collocarlo in congedo per infermità senza attendere il decorso del periodo massimo di aspettativa.
  • La rinuncia del militare al reimpiego nei ruoli civili dell'amministrazione della Difesa non sposta, di per sé, la decorrenza della cessazione dal servizio permanente, se l'accertamento sanitario definitivo aveva già individuato la data di decorrenza del congedo.
  • La domanda risarcitoria proposta in relazione a un provvedimento amministrativo presuppone l'accertamento della sua illegittimità; il rigetto della domanda di annullamento esclude, nella fattispecie esaminata, la configurabilità dell'illecito risarcibile ex art. 2043 c.c.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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