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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20650/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del CNF che aveva confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva inflitto all'avvocato Nenna la sospensione dall'esercizio della professione per 20 mesi per plurime violazioni deontologiche riconducibili, tra l'altro, all'illecito trattenimento di €21.500 versati dal cliente per una presunta transazione bancaria, all'abuso di fogli firmati in bianco e a condotte connesse (calunnia). Le censure principali riguardavano: (a) l'applicabilità retroattiva del regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 L.247/2012; (b) la decorrenza della prescrizione in presenza di fatti ritenuti permanenti (trattenimento somme) o istantanei (abuso di fogli, calunnia) e l'effetto della pendenza/definizione del processo penale; (c) l'eccessiva adesione del giudice disciplinare agli accertamenti penali (specialmente quando sopravvenuta prescrizione o depenalizzazione); (d) la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai criteri del Codice Deontologico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che: (1) il regime di prescrizione più favorevole introdotto dall'art.56 L.247/2012 non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; (2) per i fatti istantanei oggetto di procedimento penale, opera l'art.51 R.D.L. 1578/1933 con sospensione/interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza penale; (3) la condotta consistente nella indebita trattenzione di somme destinate al cliente è illecito permanente e la consumazione perdura, in assenza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado (da cui decorre la prescrizione disciplinare); (4) il giudice disciplinare può svolgere valutazioni autonome in ordine alla rilevanza deontologica di fatti anche se penaliamente estinti per prescrizione o depenalizzati, pur tenendo conto degli accertamenti penali; (5) la sanzione di sospensione per 20 mesi è stata ritenuta adeguata e congruamente motivata. È stata anche respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata; non si sono pronunciate spese processuali per l'intimato COA di Roma non costituito.

Norme richiamate

  • legge 18 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordine forense)

    art. 56; art. 54; art. 21; art. 22 comma 2 lett. c)

    Art.56 (prescrizione): il termine più favorevole non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore. Art.54: riconosce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al penale e la possibilità di valutazioni autonome del giudice disciplinare. Art.21: criteri per la determinazione della sanzione (adeguatezza e proporzionalità). Art.22(2)(c): aggravante rilevante ai fini della determinazione della sanzione.

  • R.D.L. 30 gennaio 1933, n. 1578

    Art.51/44: nel caso di fatti costituenti reato per i quali è iniziata l'azione penale, la prescrizione disciplinare è sospesa/interrotta fino alla definizione irrevocabile del processo penale; valgono per la decorrenza e il calcolo della prescrizione in ipotesi di connessione con il processo penale.

  • Nuovo Codice Deontologico Forense

    art. 30 (corrispondente art. 41 previgente); artt. 4, 9, 10, 11; art. 21

    Art.30: obblighi di correttezza e gestione diligente dei fondi del cliente; la trattenzione indebit a di somme del cliente integra illecito disciplinare (natura permanente se non restituita). Altri articoli richiamati riguardano doveri generali di lealtà, probità e decoro.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    La Corte EDU ha in più casi escluso che i procedimenti disciplinari rientrino nel novero delle sanzioni 'penali' ai fini dell'art.6 e art.7 per l'applicazione piena delle garanzie penali; dunque le tutele in tema di retroattività della lex mitior e il diritto al giusto processo in senso penale hanno applicazione limitata nei procedimenti disciplinari.

  • Principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

    sentenze richiamate (es. n. 23239 del 2022; n. 11367 del 2016; numerose pronunce SU 2015-2023)

    Costante indirizzo secondo cui: regime della prescrizione applicabile valutato con riferimento al momento della commissione/cessazione del fatto; l'illecito di trattenzione di somme è permanente; collegamento tra processo penale e disciplinare disciplinato da norme su sospensione/interruzione della prescrizione; il sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e della sanzione è limitato.

Massime di principio

  • La norma sulla prescrizione più favorevole (art.56 L.247/2012) non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; occorre verificare il momento di commissione o di cessazione della condotta per individuare il regime prescrizionale applicabile.
  • Se il fatto sottoposto a procedimento disciplinare è anche oggetto di azione penale, opera la disciplina di sospensione/interruzione prevista dal R.D.L. 1578/1933 (art.44/51): la prescrizione disciplinare può rimanere sospesa fino alla definizione irrevocabile del processo penale quando il procedimento disciplinare è collegato al fatto storico per cui è iniziata l'azione penale.
  • Comportamenti consistenti nella indebit a trattenzione di somme del cliente sono generalmente qualificati come illeciti permanenti: la consumazione perdura fino alla restituzione o fino alla pronuncia disciplinare di primo grado, e la prescrizione decorre da quel momento di cessazione.
  • La depenalizzazione o la prescrizione del reato penale non escludono automaticamente la valutazione disciplinare: l'organo disciplinare può compiere una valutazione autonoma circa la rilevanza deontologica dei fatti, pur tenendo conto degli accertamenti penali.
  • Le sanzioni disciplinari (es. sospensione, cancellazione) sono soggette a controllo di motivazione e proporzionalità, ma la determinazione concreta della sanzione è per lo più apprezzamento di merito difeso da ampio sindacato limitato in cassazione.
  • Le garanzie della Convenzione Europea (art.6 e art.7) hanno applicazione limitata nei procedimenti disciplinari; non è agevole invocare la retroattività della lex mitior penale per ottenere benefici prescrizionali nel procedimento disciplinare.
  • In casi simili è importante documentare con precisione date, momenti di consegna, causali dei pagamenti, eventuali ricevute/fatture e ogni elemento probatorio che dimostri la natura della dazione (compenso vs somma destinata a terzi), perché il calcolo della prescrizione e la qualificazione dell'illecito (istantaneo vs permanente) dipendono da tali elementi.

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